(Omissis); Con decreto n. 2/1690 del 24 gennaio 2002 sono state determinate le seguenti: Tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia di Belluno per il biennio 2002/2003: L. 27.500 per prestazione pari ad un'ora di lavoro; aumento della tariffa ad economia sub 1) del 20% per i lavori aziendali a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di carrelli elevatori con operatore; maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte (dalle ore 22 alle ore 6) in turni avvicendati; maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno; maggiorazione del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e 1 maggio. Le maggiorazioni sub 3) non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore. |