Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario)
DECRETO 31 gennaio 2002
Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 4o bando, relativo alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Direzione generale
per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;
Visti in particolare gli articoli 14 e 15 del citato D.P.R. 314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;
Vista la circolare 2 febbraio 2001 n. 1138443 cosi' come rettificata dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775 , relativa alle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione della agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato che determina le misure del contributo in conto capitale da concedere a favore dell'imprenditoria femminile;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 che individua i criteri di priorita' da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 che ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 agosto 2001 recante il nuovo elenco della aree depresse del Centro-Nord;
Visto che le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e le province autonome di Trento e Bolzano non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'articolo 13 del D.P.R. 314/2000;
Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori delle predette regioni e province autonome le attivita' inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 314/2000, dal Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate £ 285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 314/2000;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000 con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province Autonome;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 dicembre 2001 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari a 167,7 miliardi di lire, ed e' stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul 4o bando di attuazione della legge 215/92 e cioe' entro il 31 maggio 2001;
Considerato che sulla base dei predetti provvedimenti le risorse finanziarie disponibili per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali ricadenti nelle Regioni che non hanno integrato le risorse statali ai sensi dell'art. 12 del citato DPR 314/2000 sono le seguenti:
milioni di lire migliaia di euro

regione Valle d'Aosta 391 201,93 provincia autonoma di Bolzano 743 383,73 provincia autonoma di Trento 1.209 624,40 regione Friuli-Venezia Giulia 4.496 2.321,99 regione Abruzzo 8.504 4.391,95

Visto l'articolo 17 del citato D.P.R. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attivita' produttive possa affidare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione a soggetti convenzionati e che gli oneri derivanti da tali convenzioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;
Viste le convenzioni stipulate, ai sensi del citato articolo 17, in data 27 giugno 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive ed i soggetti individuati come concessionari;
Viste le risultanze istruttorie trasmesse, ai sensi delle predette convenzioni, dai soggetti concessionari;
Visti i pareri espressi dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del citato D.P.R. 314/2000;
Visto l'articolo 13, comma 8 del medesimo D.P.R. 314/2000 che detta i criteri per la formazione delle graduatorie;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Decreta
Art. 1
1. Le graduatorie, ripartite per macrosettore, delle domande ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e presentate entro il 31 maggio 2001, sono quelle riportate negli allegati che formano parte integrante al presente decreto:
Allegato 1 - Regione Valle d'Aosta;
Allegato 2 - Provincia autonoma di Bolzano;
Allegato 3 - Provincia autonoma di Trento;
Allegato 4 - Regione Friuli-Venezia Giulia;
Allegato 5 - Regione Abruzzo.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 6 le opportune note esplicative.
 
Art. 2
1. La concessione delle agevolazioni avviene in relazione alle domande inserite in ciascuna delle graduatorie in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, tenendo conto del compenso spettante ai soggetti concessionari ai sensi delle convenzioni di cui alle premesse.
2. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni vengono adottati dal Ministero delle attivita' produttive a favore di ogni singola iniziativa e comunicati alle imprese interessate.
 
Art. 3
1. Le domande non inserite nelle allegate graduatorie non sono ammissibili alle agevolazioni.
2. Con separati provvedimenti sono individualmente comunicati ai soggetti interessati gli specifici motivi di esclusione dalle agevolazioni. Dalla data di tale comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il direttore generale: Sappino
 
Allegati 1, 2, 3, 4 e 5

----> Vedere allegati da pag. 9 a pag. 56 <----

Allegato n. 6
Note esplicative
Le graduatorie sono quelle riportate nei seguenti allegati:
Allegato 1.1 - Regione Valle d'Aosta - macrosettore agricoltura;
Allegato 1.2 - Regione Valle d'Aosta - macrosettore manifatturiero e assimilati;
Allegato 1.3 - Regione Valle d'Aosta - macrosettore commercio, turismo e servizi;
Allegato 2.1 - Provincia autonoma di Bolzano - macrosettore agricoltura;
Allegato 2.2 - Provincia autonoma di Bolzano - macrosettore manifatturiero e assimilati;
Allegato 2.3 - Provincia autonoma di Bolzano - macrosettore commercio, turismo e servizi;
Allegato 3.1 - Provincia autonoma di Trento - macrosettore agricoltura;
Allegato 3.2 - Provincia autonoma di Trento - macrosettore manifatturiero e assimilati;
Allegato 3.3 - Provincia autonoma di Trento - macrosettore commercio, turismo e servizi;
Allegato 4.1- Regione Friuli-Venezia Giulia - macrosettore agricoltura;
Allegato 4.2- Regione Friuli-Venezia Giulia - macrosettore manifatturiero e assimilati;
Allegato 4.3- Regione Friuli-Venezia Giulia - macrosettore commercio, turismo e servizi;
Allegato 5.1- Regione Abruzzo - macrosettore agricoltura;
Allegato 5.2- Regione Abruzzo - macrosettore manifatturiero e assimilati;
Allegato 5.3- Regione Abruzzo - macrosettore commercio, turismo e servizi
Ogni singola graduatoria contiene le domande ammissibili alle agevolazioni ubicate nel territorio di riferimento e suddivise in base al codice di attivita' per macrosettore.
La posizione di ciascuna domanda in graduatoria e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna O pari alla somma degli indicatori normalizzati.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula per la normalizzazione degli indicatori per la graduatoria riportata al punto 3 dell'appendice alla circolare 2 febbraio 2001, n. 1138443, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la devianza standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori.
Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
Col. A (Posiz. in grad.) numero della posizione occupata dalla domanda in graduatoria; le domande classificatesi ex aequo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna O.
Col. B (Numero di progetto) codice identificativo assegnato alla domanda.
Col. C (denominazione sociale) riporta la denominazione dell'impresa richiedente le agevolazioni.
Col. D (Prov.) sigla della provincia ove e' ubicata l'unita produttiva oggetto dell'investimento.
Col. E (Imp. dell'inv. tot. ammesso) importo dell'investimento totale ammesso espresso in migliaia di EURO e in milioni di lire.
Col. F (Imp. dell'agev. teoricamente concedibile) importo dell'agevolazione teorica spettante a fronte dell'investimento ammesso espresso in migliaia di EURO e in milioni di lire.
Col. G (N. occ. attivati dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 1o indicatore dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.
Col. H (N. donne occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 2o indicatore dato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.
Col. I (nuovi inv./inv. tot.) 3o indicatore dato dal rapporto tra il valore dei "nuovi investimenti" intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni ed il valore degli "investimenti totali" dell'impresa richiedente.
Col. L (Indicatore Regionale) 4o indicatore che viene attribuito in presenza di specifici criteri di carattere territoriale o settoriale eventualmente individuati dalle competenti Regioni.
Per le domande inserite nelle graduatorie del presente decreto non e' previsto alcun indicatore regionale.
Col. M (magg. 10% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa sia a totale partecipazione femminile.
S= maggiorazione attribuita N= maggiorazione non attribuita.
Col. N (magg. 5% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa aderisca a sistemi di certificazione di qualita' e/o ambientale o attivi un servizio di commercio elettronico.
S= maggiorazione attribuita N= maggiorazione non attribuita.
Col. O ( Somma Indicatori Normalizzati) somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore determina la posizione in graduatoria.
Col. P (Cofin.) l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E. Per le domande inserite nelle graduatorie del presente decreto non e' previsto alcun cofinanziamento UE.
Col. Q (Esito conclusivo) l'esito finale, e quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda.
A=agevolabile P=parzialmente agevolabile N=non agevolabile.
Col. R (Importo dell'agevolazione concedibile) l'ammontare in migliaia di EURO e in milioni di lire dell'agevolazione concedibile.
 
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