IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342; Visto l'art. 9, comma 16, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi; Visto in particolare, il citato comma 7-bis dell'art. 76, il quale prevede che, per le finalita' previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il proprio decreto 23 gennaio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori aventi un regime fiscale privilegiato; Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato e' comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la predetta lista assume rilievo anche ai fini del riconoscimento dell'esenzione da imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti in Italia; Ritenuto di dover integrare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 gennaio 2002 per escludere le Banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di specifici Stati inclusi nella predetta lista; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 sono apportate le seguenti modifidazioni: a) all'art. 1, la parola "Singapore", e' soppressa; b) all'art. 2, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.". 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2002 Il Ministro: Tremonti |