Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 3187).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti gli articoli 86, 88, 89 e 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2001 che dichiara lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata, fino al 31 dicembre 2002;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche;
Considerato che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Basilicata;
Considerato altresi', che la diminuita piovosita' ed il conseguente avviarsi di processi di depauperazione dei suoli fertili l'accresciuto deficit idrico di alcuni territori della regione Basilicata ed il conseguente incremento dei prelievi in falda, in particolare a fini irrigui, rendono ineludibile la difesa qualitativa e quantitativa della falda stessa e l'adozione di misure di risparmio idrico, sia eliminando, o comunque minimizzando, gli sprechi nelle reti interne ed esterne, sia sviluppando l'uso di risorse idriche non convenzionali;
Vista la nota n. 1726/71 H del 19 dicembre 2001, con cui il presidente della regione Basilicata, in qualita' di componente dei comitato di coordinamento, oltre a rappresentare la necessita' di dichiarare lo stato di emergenza nella regione Basilicata, esponeva l'urgenza di recuperare le fluente dall'invaso del Cogliandrino, attualmente utilizzate a fini e energetici e sversate dal fiume Noce nel mare Tirreno, a beneficio del fiume Sinni e quindi delle disponibilita' idriche accumulabili nell'invaso di Monte Cotugno;
Vista la nota n. 119/71 H del 31 gennaio 2002, con cui il segretario generale dell'autorita' di Bacino della Basilicata trasmetteva il verbale dell'incontro con i rappresentanti dell'Enel S.p.a., in merito al recupero delle acque dell'invaso del Cogliandrino ai fini dell'intesa tra la regione Basilicata ed il dipartimento della protezione civile;
Considerato che la Misura 1.1 dell'asse I "risorse naturali" del complemento di programmazione della regione Basilicata e' finalizzata alla realizzazione del servizio idrico integrato e che l'azione A "rete idrica", e' in particolare destinata al completamento ed all'adeguamento delle opere di captazione e di adduzione, alla razionalizzazione ed il potenziamento degli acquedotti minori, alla realizzazione di impianti di potabilizzazione e stoccaggio, oltre che ad una rete di monitoraggio per l'individuazione permanente di eventuali perdite ed errori di gestione;
Visto l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999 tra le regioni Basilicata e Puglia ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita l'intesa della regione Basilicata;
Su proposta del capo diprtimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Basilicata e' nominato commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata.
2. Sono attribuiti al commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, i poteri in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale su tutto il territorio della regione Basilicata finalizzati a consentire la ripresa delle normali condizioni di vita.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata predispone un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento dell'acqua grezza e distribuzione delle acque.
2. Il programma di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in conformita': al piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:
al piano di tutela di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
alla programmazione regionale o statale in materia, in particolare, a quella relativa agli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alle intese istituzionali di programma stato-regioni in applicazione dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il programma di cui al precedente comma 1 deve, altresi', contenere:
la documentazione tecnica necessaria anche per la verifica della compatibilita' degli interventi con la situazione di crisi idrica e con l'esigenza di superamento della situazione emergenziale;
un quadro economico e finanziario;
il fabbisogno finanziario, con indicazione della fonte pubblica e/o privata del finanziamento.
4. Il programma di cui al precedente comma 1 sara' sottoposto alla presa d'atto da parte della presidenza del Consiglio - dipartimento della protezione civile, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 3.
1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Basilicata provvede a:
individuare nuovi punti di captazione;
stipulare accordi e/o convenzioni per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;
acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonche' modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dagli aticoli 2 e 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
disporre la progettazione e la realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentirne il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicita', predisponendo ed approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, disponendone la realizzazione anche in deroga alle disposizioni vigenti sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorita' titolari del relativo servizio idrico, ove gia' presenti;
accelerare l'esecuzione di interventi gia' finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale e statale; in particolare, puo', anche nelle more della definizione dei programmi di interventi di cui al precedente articolo, subentrare in luogo del soggetto attuatore o del soggetto titolare dell'impianto, nella realizzazione e nell'affidamento della gestione delle opere e degli impianti, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa;
stabilire o apportare, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi conseguenti agli adeguamenti dei proventi derivanti dalla concessione del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 ed 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai sensi dell'art. 13 della citata legge ed ai sensi della delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;
dare completa attuazione al servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, qaulora siano accertate gravi irregolarita' ed inadempienze da parte dei soggetti titolari del servizio stesso ed in qualsiasi altro caso in cui l'affidamento del servizio idrico integrato non possa essere perseguito entro il periodo dell'emergenza;
individuare, sull'intero territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate e predisporre un programma straordinario di interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate, fissandone il sistema tariffario per la loro utilizzazione a fini irrigui ed industriali;
progettare e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizzare sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti da depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica e definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione;
fissare i limiti di qualita' degli effluenti in uscita dai depuratori, esistenti o da realizzare, al fine del loro riutilizzo irriguo e/o industriale, garantendo le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, anche sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo.
2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque gia' destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.
 
Art. 4.
1. Per le attivita' di propria competenza, il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, puo' avvalersi dell'autorita' di bacino della Basilicata, delle strutture, delle agenzie e dei soggetti regionali, di enti di ricerca e di societa' specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato stesso.
2. Gli oneri previsti nel presente articolo gravano sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - Presidente della regione Basilicata di cui al comma 1 del successivo art. 6.
 
Art. 5.
1. Per la finalita' di cui alla presente ordinanza e' istituita una commissione tecnica con funzioni conclusive, composta da sei esperti, di cui il presidente e un componente designati dal commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un componente designato dal dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione e' nominata con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, che ne fissa anche i compensi e le modalita' dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del commissario delegato. Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie del commissario delegato - Presidente della regione Basilicata.
 
Art. 6.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' attribuito al commissario delegato - Presidente della regione Basilicata l'importo di Euro 7.102.433,48 a valere sulle economie di stanziamento di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile n. 3400 del 19 dicembre 1996.
2. Per le medesime finalita', il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata e' autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; ad utilizzare i proventi di cui al precedente art. 3; ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.
3. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi delle somme che verranno erogate sul finanziamento di Euro 51,65 milioni di cui alla deliberazione programmatica CIPE del 3 maggio 2001.
 
Art. 7.
1. Per l'attuazione deali interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 34 e 37 bis, 37 ter, 37 quater;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i); articoli 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;
legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;
delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999.
 
Art. 8.
Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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