Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2002
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3186).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno, avviando il risanamento del bacino idrografico del fiume;
Considerato che i comuni di Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore e Solofra, pur facendo parte dell'ambito territoriale ottimale 1, gravano sul bacino idrografico del fiume Sarno e che il sistema di depurazione dei reflui delle industrie conciarie di detti comuni e' parte inscindibile del complesso depurativo del comprensorio alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra - Mercato S. Severino;
Considerato che anche il comune di Cava dei Tirreni, pur facendo parte dell'ambito territoriale ottimale 4, grava nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Atteso che e' necessario accelerare l'attuazione degli interventi di collettamento e depurazione gia' previsti nelle precedenti ordinanze, rimuovendo le difficolta' finora incontrate e applicando adeguate misure per abbreviare la fase di realizzazione;
Visto che, a seguito del rinvenimento da parte della soprintendenza archeologica di Pompei di reperti antecedenti il X secolo a.C. presso l'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano, facente parte del sistema depurativo Medio Sarno, sono stati individuati specifici fabbisogni finanziari ed e' emersa l'opportunita' di assicurare forme di intervento coordinato per la salvaguardia del patrimonio archeologico e la contestuale realizzazione dell'impianto;
Considerato che e' necessario completare la progettazione delle reti fognarie interne dei comuni del bacino;
Considerato che e' comunque necessario assumere misure di limitazione e di divieto di scarico che diano attuazione al disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque, ripristinare la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche' la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate;
Ritenuto opportuno avviare accertamenti epidemiologici sulle popolazioni piu' esposte al rischio di patologie collegate all'esposizione agli aerosol microbiologicamente contaminati;
Ritenuto necessario sviluppare ogni intervento in un quadro, coordinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di azioni condotte dal prefetto di Napoli delegato al risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno e dal Presidente della regione Campania delegato agli interventi di risanamento idrogeologico e di regimentazione idraulica nel territorio della regione Campania ex ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 nonche' dal Presidente della regione Campania delegato agli interventi di risanamento ambientale ed igienico-sanitari ex ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ed ambientale;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Sentito il commissario delegato - prefetto di Napoli;
Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza n. 3078 del 4 agosto 2000 sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.
2. Il commissario delegato - prefetto di Napoli completa la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione gia' previsti dalle precedenti ordinanze.
3. Il commissario delegato - prefetto di Napoli completa la progettazione esecutiva delle reti di fognatura, mista o separata, dei comuni facenti parte del bacino idrografico del fiume Sarno, sentita l'autorita' d'ambito Sarnese-Vesuviano.
4. Nelle more della realizzazione degli interventi, di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente ordinanza, il commissario delegato - prefetto di Napoli definisce valori limite d'emissione, per gli scarichi degli insediamenti industriali, piu' restrittivi di quelli previsti all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scarico diretto nel fiume ed allo scarico nella fognatura civile. Tali valori limite si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
5. Al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale, sia nel caso di scarico temporaneo nel fiume e/o nella fognatura civile, sia nella situazione a regime di scarico in fognatura, i soggetti autorizzati, entro il termine di cui al precedente comma 4, sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico. L'attivita' di controllo di tali apparati e' assicurata dal gestore del servizio idrico integrato.
6. Il commissario delegato - prefetto di Napoli provvede alla chiusura degli scarichi industriali che non siano stati adeguati entro i termini fissati dai precedenti commi 4 e 5.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli completa il progetto preliminare di sistemazione idraulica degli alvei di pianura del fiume Sarno e dei torrenti Solofrana e Cavaiola, gia' avviato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998.
2. Il commissario delegato - prefetto di Napoli predispone i progetti esecutivi e realizza gli interventi piu' urgenti sui tratti della rete idrografica che risultino funzionalmente e temporalmente collegati alla salvaguardia idraulica delle opere di collettamento e di depurazione delle acque reflue del bacino idrografico del fiume Sarno, nel caso in cui tali interventi risultino necessari alla luce del progetto preliminare di cui al precedente comma.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli alfine di accelerare e/o integrare funzionalmente la realizzazione degli interventi di propria competenza, puo' autorizzare integrazioni contrattuali, in deroga all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione degli interventi di competenza del commissario delegato prefetto di Napoli ai sensi della presente ordinanza:
a) gli accessi alle aree interessate dalle operazioni necessarie per la progettazione delle opere sono disposte dai prefetti territorialmente competenti, in deroga all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
b) l'approvazione del progetto definitivo:
avviene in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico comunale e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, in deroga agli articoli 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) i decreti di esproprio sono emanati dai prefetti territorialmente competenti ed eseguiti dal commissario delegato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il commissario delegato - prefetto di Napoli provvede ad affidare le opere dallo stesso realizzate, non appena collaudate, al soggetto giuridico responsabile dell'ambito territoriale n. 3 "Sarnese-Vesuviano". Al fine di assicurare la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra - Mercato S. Severino, la realizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei comuni di Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Solofra, nonche' della rete di collettori consortili e del depuratore di Solfora, e' affidata al soggetto titolare dell'ambito territoriale n. 3. La struttura commissariale assicura la necessaria azione di coordinamento nelle procedure di trasferimento. Allo stesso soggetto giuridico e' altresi' affidata la realizzazione e la gestione della rete fognaria del comune di Cava dei Tirreni.
 
Art. 4.
1. Le spese per l'esecuzione dei saggi archeologici da effettuare presso l'area dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano fanno carico sui fondi posti a disposizione del commissario delegato - prefetto di Napoli nel limite di Euro 4.648.112 (L. 9.000.000.000), oltre IVA.
2. Per l'esecuzione dei saggi, secondo le indicazioni progettuali concordate con la soprintendenza archeologica di Pompei ed allo scopo di consentire l'immediato inizio dei lavori di scavo contemporaneamente alla ripresa dei lavori nelle aree o porzioni di esse non interessate dagli scavi, il commissario delegato - prefetto di Napoli puo' avvalersi, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'impianto di depurazione. Eventuali prestazioni specialistiche scorporabili, ove richieste o necessitate da specifiche categorie per la realizzazione degli scavi archeologici, possono essere affidate, anche separatamente, a trattativa privata in deroga all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad un'impresa specializzata fra quelle indicate dalla Soprintendenza archeologica di Pompei.
3. La soprintendenza archeologica di Pompei cura la direzione tecnico-scientifica degli scavi mediante un proprio funzionario. La relativa spesa, su rendicontazione della soprintendenza archeologica di Pompei, e' posta a carico dei fondi a disposizione del commissario delegato - prefetto di Napoli.
4. Per il collaudo dei lavori relativi all'esecuzione dei suddetti saggi archeologici il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, anche in deroga all'art. 28 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, su designazione del Ministro dei beni ed attivita' culturali, nomina il collaudatore tecnico amministrativo.
 
Art. 5.
1. Per le attivita' di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' avvalersi di due unita' di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determinato con decreto interministeriale n. 62/1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
2. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3078 del 4 agosto 2000, dopo le parole "modificazioni ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "dall'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, n. 486".
 
Art. 6.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3, art. 2, commi 1 e 2, art. 3, comma 1 ed art. 4, commi 1 e 4 sono attribuite al commissario delegato - prefetto di Napoli, oltre alle risorse previste dalle precedenti ordinanze in materia, ulteriori risorse pari ad Euro 10.329.138 (L. 20.000.000.000) a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. n. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C.D.R.1 dello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).
2. Il Presidente della regione Campania delegato ex ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive realizza gli interventi previsti dall'art. 5 della presente ordinanza, previa intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della presente ordinanza sono posti a carico del Presidente della regione Campania delegato ex ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive e gravano sulle risorse allo stesso assegnate.
4. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono trasferite, con le medesime modalita' previste dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2969 del 10 aprile 1999 direttamente sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - prefetto di Napoli.
 
Art. 7.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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