Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 21 dicembre 2001
Attuazione della prima fase dell'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Fiat S.p.a. e Unione petrolifera.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, della citata legge n. 426/1998;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonche' le delibere C.I.P.E., in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;
Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;
Visto il decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 21 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;
Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali;
Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario n. 162/L (Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000);
Considerato che il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti al traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche volte alla sostituzione dei carburanti a maggiore impatto con altri piu' rispettosi dell'ambiente;
Considerato che l'alimentazione a gas metano consente di abbattere pressoche' completamente le emissioni di benzene e di materiale particolato dei veicoli a motore ed in modo consistente quelle degli altri inquinanti;
Considerato che e' opportuno promuovere nei comuni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 - che stabilisce, inoltre, che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo dell'uso del metano per autotrazione, sia con incentivi ai cittadini sia con interventi di implementazione della rete di distribuzione, che di azioni di comunicazione a livello locale e nazionale;
Considerato che, in particolare i veicoli utilizzati per il trasporto professionale di persone e quelli utilizzati per la distribuzione delle merci nelle aree urbane e metropolitane, a seguito dell'elevata percorrenza media annuale, sono fra i maggiori produttori delle sostanze inquinanti che si registrano nelle aree urbane;
Considerato che lo sviluppo della rete di distribuzione e' un elemento essenziale per lo sviluppo dell'utilizzo di veicoli alimentati a metano, nelle aree urbane e metropolitane individuate nell'accordo di programma;
Considerato che risulta essenziale avere un unico referente per la gestione del programma, il Ministero dell'ambiente individua nello strumento della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il soggetto cui affidare il compito di dare attuazione al decreto in oggetto;
Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000;
Visto l'accordo di programma con il gruppo Fiat e con Unione petrolifera, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 5 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 160/2001 del 23 novembre 2001, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e struttura nazionale di gestione
1. Con il presente decreto si vuole promuovere lo sviluppo del metano per autotrazione, presso i cittadini, gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonche' per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi e l'attuazione delle politiche necessarie e' indispensabile la costituzione di un unico referente che coordini in ambito nazionale la presentazione ed attuazione dei progetti per l'utilizzo del metano, che saranno predisposti dagli enti locali inseriti dalle regioni all'interno delle zone a rischio di inquinamento atmosferico, il rapporto con i produttori delle tipologie dei veicoli oggetto dell'accordo di programma e con le associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione di metano e con i cittadini e le categorie interessate. Tale referente sara' costituito sotto forma di convenzione, come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, e per poter dare avvio all'attivazione del progetto ed al trasferimento delle risorse, essere composta almeno da tre comuni che avranno al loro interno provveduto a formalizzare lo schema di convenzione, e che avranno individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del progetto capofila.
3. Il comune capofila della convenzione dovra' garantire il coordinamento dell'erogazione degli incentivi ai cittadini ed agli operatori dei comuni collocati all'interno delle zone individuate dalle regioni, di cui al decreto legislativo n. 351/1999 ed individuati nell'accordo di programma. Per l'adesione alla convenzione i comuni collocati all'interno delle zone individuate dalle regioni dovranno avere presentato la relazione sullo stato della qualita' dell'aria ed il piano degli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, come previsto dal decreto ministeriale n. 163/1999, avere costituito l'ufficio per il mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.
4. La convenzione avra' inoltre il compito di:
promuovere azioni di divulgazione e promozione dell'utilizzo del metano per autotrazione in ambito locale e nazionale;
valutare l'efficacia dei programmi di intervento presentati dai comuni interessati e dai soggetti beneficiari, come individuati dall'accordo di programma;
monitorare gli effetti delle misure attuate, dai singoli comuni, in termini di riduzione dell'impatto ambientale.
 
Art. 2.
Linee guida alla convenzione
Lo schema della convenzione, che sara' sottoscritta dai comuni interessati, dovra' rispettare le seguenti linee guida:
l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto;
garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'accordo di programma prevedendo adeguate forme di consultazione e di partecipazione fra i comuni aderenti;
l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto dovra' essere descritta attraverso programmi di intervento predisposti dai comuni aderenti alla convenzione, riassunti ed articolati in un piano operativo di dettaglio che, una volta approvato dalla convenzione sara' presentato al servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali per l'approvazione. Il servizio I.A.R. provvedera' all'approvazione del piano operativo di dettaglio entro i trenta giorni successivi al ricevimento. Il piano operativo della convenzione dovra' inoltre prevedere le forme di accordo con i produttori dei veicoli, o con soggetti da essi delegati, per la gestione operativa delle richieste di finanziamento presentate dai soggetti beneficiari e le modalita' per l'erogazione dei contributi, nonche' per la valorizzazione del contributo dell'acquisto di delivery van e taxi, nel rispetto dei valori medi definiti nell'accordo di programma di cui sopra;
gli incentivi dovranno essere erogati ai soggetti beneficiari individuati nell'accordo di programma, come previsto nei programmi di intervento che sono stati presentati dai comuni interessati.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza:
aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato;
aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche integrativi e complementari;
aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilita';
aziende o singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza (taxi), servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio;
aziende ed imprenditori privati del settore della distribuzione urbana delle merci, cioe' i rappresentati dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, nonche' le aziende di logistica;
aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione;
utenze private di mobilita' individuale, che risiedono nel territorio dei comuni compresi nelle zone individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 ed indicati nell'accordo di programma di cui sopra, che abbiano presentato il programma degli interventi di cui al decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che abbiano approvato lo schema della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto e manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e provvedano a costituirsi in convenzione.
Tali istanze dovranno essere integrate, a cura dei comuni interessati, all'interno dei programmi di intervento di cui all'art. 2 del presente decreto, e trasmesse al comune capofila della convenzione per la predisposizione del piano operativo.
Sara' data priorita' iniziale alle istanze che saranno presentate dalle citta' che sono state indicate nell'accordo di programma di cui sopra, sempre che abbiano soddisfatto ai requisiti di cui al presente decreto.
 
Art. 4.
Manifestazione di interesse
1. Ciascuno dei comuni individuati nell'accordo di programma, dovra' trasmettere al comune capofila della convenzione stessa un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di un suo delegato o dal funzionario responsabile del procedimento in cui manifesta l'interesse a partecipare alla convenzione.
2. Le istanze dovranno contenere copia del rapporto sulla qualita' dell'aria relativo all'anno 2000 e seguenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999, copia del programma degli interventi, previsto dallo stesso decreto per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e copia della documentazione da cui risulta la costituzione dell'ufficio del mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.
3. Copia delle istanze, corredate dalla documentazione di cui al comma 2, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali.
 
Art. 5.
Valutazione del progetto proposto
1. Ai fini dell'ammissibilita', il piano operativo di dettaglio e' inviato dalla convenzione tra i comuni al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, dove verra' verificato e valutato avvalendosi, se necessario, anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
2. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R si provvedera', entro trenta giorni successivi alla valutazione positiva del piano di dettaglio, al trasferimento, al comune capofila della convenzione, delle risorse impegnate con il presente decreto.
 
Art. 6.
Modalita' di finanziamento e di revoca
1. L'importo assegnato sara' trasferito dal Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali al comune capofila della convenzione, con le seguenti modalita':
il 50% entro trenta giorni dall'approvazione del piano operativo di dettaglio;
il restante 50% sulla base degli stati di avanzamento dell'attivita', una volta che i contributi erogati ai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, raggiungano l'80% delle somme a disposizione della convenzione in un'unica erogazione alla approvazione del piano di dettaglio di cui al precedente art. 6.
2. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovra' essere inviato al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalita' stabilite dal servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Nel caso in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto al piano di dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni.
4. I fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per finanziare altri interventi.
 
Art. 7.
Approvazione dell'accordo di programma
L'accordo di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Fiat S.p.a. e l'Unione petrolifera, sottoscritto in data 5 dicembre 2001 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio on. Altero Matteoli e dai legali rappresentanti della societa' Fiat S.p.a. e dell'Unione petrolifera, ing. Paolo Cantarella e dott. Pasquale De Vita, avente per oggetto la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'utilizzo del metano per autotrazione nelle aree urbane e metropolitane, allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed in particolare di quello del PM10, e' approvato e reso esecutivo.
 
Art. 8.
Disponibilita' finanziarie
Per l'avvio dell'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 7, e' autorizzata l'assunzione dell'impegno di L. 30.012.185.000 pari a Euro 15,5 milioni a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001.
Attraverso il piano operativo di dettaglio il comune capofila della convenzione proporra' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio I.A.R., il riparto delle somme di cui sopra, prevedendo una quota per il funzionamento della convenzione stessa e la valutazione dei programmi di intervento presentati dai comuni.
Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore generale: Silvestrini Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 116
 
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