Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 marzo 2002 |
Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2002 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.). |
|
|
IL DIRETTORE dell'unita' operativa autotrasporto internazionale di persone e cose A.P.C. 3 Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/1976/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, recante "Disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000; Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)l0 del Consiglio dei Ministri di Praga del 31 maggio 2000 sull'armonizzazione nei trasporti stradali; Visto il documento CEMT/CM(2001)7/FINAL contenente l'accordo adottato a Lisbona il 29-30 maggio 2001, sulla evoluzione del contingente per il 2002; Visto il documento CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la "Guida per l'uso delle autorizzazioni CEMT" approvata dal Consiglio dei Ministri di Lisbona del 29-30 maggio 2001; Visto il documento CEMT/CS/TR(2001)14 del 13 novembre 2001 contenente la nuova distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2002 fra i vari Paesi aderenti; Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2002 e' stato portato a 322 autorizzazioni con un aumento rispetto al 2001 di 93 autorizzazioni, tutte "limitate Austria e Grecia"; Considerato che, del contingente relativo all'anno 2001, non sono state rinnovate, per il 2002, 23 autorizzazioni perche' scarsamente utilizzate e 10 autorizzazioni per le quali non e' stata presentata la prescritta domanda di rinnovo; Considerato che le suddette 33 autorizzazioni non rinnovate sono le seguenti: tre autorizzazioni senza alcuna limitazione; una autorizzazione con la sola limitazione per la Grecia; cinque autorizzazioni con la sola limitazione per l'Austria; ventiquattro autorizzazioni con limitazione Austria e Grecia; Tenuto conto che, sia per l'aumento del contingente, che per il numero di autorizzazioni non rinnovate, possono essere assegnati complessivamente, per graduatoria, i seguenti quantitativi di autorizzazioni: tre autorizzazioni senza alcuna limitazione; una autorizzazione con la sola limitazione per la Grecia; cinque autorizzazioni con la sola limitazione per l'Austria; centodiciassette autorizzazioni con la limitazione Austria e Grecia, per un totale di centoventisei autorizzazioni; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 e l'art. 2, comma 5, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili; Esaminate le centosessantadue domande presentate; Decreta: Art. 1. E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2002, per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti. |
| Art. 2. Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, centoventisei autorizzazioni cosi' ripartite: tre autorizzazioni senza alcuna limitazione; una autorizzazione con la sola limitazione per la Grecia; cinque autorizzazioni con la sola limitazione Austria; centodiciassette autorizzazioni con limitazione Austria e Grecia. |
| Art. 3. Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco 2, allegato al presente decreto, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2002 Il direttore: Lobina |
| Elenco 1 GRADUATORIA 2002 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, DEL DECRETO DIRIGENZIALE 7 APRILE 2000
----> Vedere Elenco da pag. 46 a pag. 49 <---- |
| Elenco 2 IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO 1 A) Per non aver effettuato il numero minimo previsto di viaggi nell'area CEMT (extra U.E.) ai sensi dell'art. 2, lettera a), d.d. 7 aprile 2000: B) Per aver utilizzato in maniera insufficiente l'autorizzazione CEMT 2001 ai sensi dell'art. 4, lettera b), d.d. 7 aprile 2000: C) Per non avere in disponibilita' veicoli della categoria "Euro 2", ai sensi dell'art. 4, lettera a), d.d. 7 aprile 2000:
----> Vedere Elenco di pag. 50 <---- |
|
|
|