Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 novembre 2001 |
Soppressione obblighi di servizio previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1/T del 16 gennaio 1990, riguardante il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuita' dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia di quelli comportanti la riduzione sui prezzi. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 18, comma 2, della legge 17 maggio 1985, n. 210, che prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' sopprimere uno piu' obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'Ente; Visto l'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha previsto l'abolizione di tutte le preesistenti concessioni gratuite di viaggio, riduzioni ed agevolazioni tariffarie per le quali l'ente Ferrovie dello Stato aveva diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE 1191/1969 ed ha autorizzato il Ministro dei trasporti a stabilire, ai sensi della predetta legge 17 maggio 1985, n. 210, gli obblighi che per effettive esigenze pubbliche devono essere mantenuti a carico dello Stato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 1/T, con il quale il Ministro dei trasporti ha previsto il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuita' dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia di quelli comportanti la riduzione sui prezzi; Vista la delibera C.I.P.E. in data 12 agosto 1991, adottata ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con la quale e' stata costituita la societa' per azioni Ferrovie dello Stato; Visto l'art. 8 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997 con il quale e' stato stabilito che "contestualmente alla definizione del contratto di servizio pubblico si provvedera' ad una revisione delle norme prevedenti esclusioni o agevolazioni tariffarie: a) le attuali esenzioni tariffarie in favore di istituzioni o amministrazioni pubbliche non saranno piu' regolate, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, dal contratto di servizio pubblico ed il relativo onere non sara' piu' a carico del Ministero del tesoro ma sara' posto a carico delle istituzioni ed amministrazioni che richiedano il servizio, le quali dovranno provvedere in via diretta alla regolazione dei loro rapporti con l'azienda F.S. S.p.A."; Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata a F.S. S.p.A. ed a Italiana Trasporti Ferroviaria (ITF) S.p.A. in data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto ferroviario; Vista la nota del 10 luglio 2000 con la quale e' stato comunicato che, con deliberazione dell'assemblea dei soci della predetta societa' ITF del 7 giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il 20 giugno 2000, la stessa societa' ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia S.p.A.; Decreta: Gli obblighi di servizio previsti dall'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 1/T in data 16 gennaio 1990 del Ministro dei trasporti sono soppressi. Il presente decreto interministeriale sara' inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2001
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 136 |
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