Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 18 marzo 2002 |
Autorizzazione alla societa' TUV Italia S.r.l., in Cinisello Balsamo, al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1 agosto 2000, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE per l'allegato VI (esame finale) e per l'allegato X (verifica di unico prodotto - modulo G), emesso a nome della societa' TUV Italia S.r.l., con sede in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano); Vista l'istanza del 3 agosto 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 3 agosto 2001, protocollo n. 785.511, con la quale l'organismo TUV Italia S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni per gli altri allegati V, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV, ai sensi della direttiva medesima; Considerato che la documentazione integrativa prodotta dall'organismo TUV Italia S.r.l. - Cinisello Balsamo (Milano) allegata all'istanza suddetta soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998; Considerato altresi' che l'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1. 1. L'organismo TUV Italia S.r.l., con sede in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati: allegato V: esame CE del tipo (modulo B); allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo F); allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H); allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (modulo C); allegato XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E); allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H); allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D). 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. All'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano) resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0948 gia' precedentemente assegnato dalla Commissione europea. 4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' fino al 1 agosto 2003. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. |
| Art. 3. 1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2002 Il direttore generale: Visconti |
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