Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 gennaio 2002
Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;
Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 recante "Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999.
 
Art. 2.
1. Nella premessa dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, e' aggiunta la seguente nota R: "Nota R. La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 \mu m".
 
Art. 3.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108
 
Allegato
Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

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Sostanze |Numero indice|Numero CE|Numero CAS|Note ===================================================================== 4 - cloroanilina .... |612-137-00-9 |203-401-0| 106-47-8 | --------------------------------------------------------------------- Fibre ceramiche refrattarie; | | | | fibre per scopi speciali, | | | | escluse quelle espressamente | | | | indicate nell'allegato 1 | | | | della direttiva 67/548/CEE: | | | | (fibre artificiali vetrose | | | | (silicati) che presentano | | | | un'orientazione casuale e un | | | | tenore di ossidi alcalini e | | | | ossidi alcalino-terrosi (Na | | | | in base 2 0 + K in base 2 O +| | | | CaO + MgO + BaO) inferiore o | | | | pari al 18% in peso) .... |650-017-00-8 | | | R

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2

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Sostanze |Numero indice|Numero CE|Numero CAS|Note ===================================================================== 6-(2-cloroetil)- | | | | 6(2-metossietossi)- | | | | 2,5,7,10-tetraossa- | | | | 6-silaundecano; | | | | etacelasis .... |014-014-00-X |253-704-7|37894-46-5|
 
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