Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
COMUNICATO
Selezione di progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e-government

Art. 1.
Premesse
1. Il presente avviso ha lo scopo di individuare progetti, proposti da regioni ed enti locali, che possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione di e-government.
2. Sono finanziati i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione sia di servizi rivolti specificamente ai cittadini ed alle imprese, sia di servizi di infrastruttura per gli enti locali.
3. Sono considerati di interesse prioritario i progetti, compresi quelli in corso, che possono dare risultati operativi, anche intermedi, entro 12 mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamento, al fine di favorire la creazione di un patrimonio condivisibile di "buone soluzioni" da diffondere in tutte le amministrazioni.
4. In sede di valutazione, e' considerato titolo preferenziale il progetto presentato da aggregazioni di amministrazioni e che sia coerente con gli obiettivi dei piani d'azione territoriali per l'e-government.
5. Il completamento dei progetti presentati deve avvenire entro e non oltre 24 mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamento.
 
Art. 2.
Obiettivi generali
1. Il presente avviso indica gli obiettivi, le modalita' ed i termini per la presentazione di progetti per l'attuazione del piano d'azione di e-government da parte delle regioni e degli enti locali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002.
2. I progetti oggetto del presente avviso hanno i seguenti obiettivi di carattere generale:
a) utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche per determinare un significativo innalzamento del livello di qualita' ed efficienza dei servizi resi ai cittadini e alle imprese;
b) creare, sviluppare ed integrare servizi infrastrutturali mediante reti territoriali che consentano l'interconnessione tra le amministrazioni e lo scambio di informazioni e servizi.
 
Art. 3.
Obiettivi specifici
1. Il presente avviso e' relativo ai progetti delle regioni e degli enti locali riguardanti servizi ai cittadini e alle imprese, e servizi infrastrutturali.
2. Servizi ai cittadini e alle imprese:
a) per la realizzazione di servizi ai cittadini e alle imprese, sono selezionati e finanziati progetti relativi all'erogazione di servizi individuati secondo le indicazioni descritte nell'allegato n. 1 del presente avviso;
b) i progetti devono favorire la creazione o la trasformazione dei servizi erogati dagli enti territoriali in servizi on-line e comunque accessibili con modalita' multicanale;
c) i servizi, per cui e' previsto l'utilizzo di smartcard, devono consentire l'accesso anche agli utenti dotati di carta d'identita' elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), secondo le modalita' e le specifiche tecniche e funzionali definite nell'allegato n. 4 al presente avviso.
3. Servizi infrastrutturali:
a) per la realizzazione di servizi infrastrutturali, sono selezionati e finanziati progetti relativi a realizzazione e potenziamento di:
servizi di trasporto delle reti della pubblica amministrazione a livello regionale o territoriale, e loro interconnessione con la Rete nazionale;
centri tecnici a livello regionale o territoriale per la gestione dei servizi di trasporto, sicurezza, interoperabilita';
servizi sulle reti territoriali quali: servizi di identificazione, servizi di qualificazione della rete (ad esempio multicasting e sicurezza), servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa, servizi di call-center;
servizi di cooperazione applicativa tra le regioni, gli enti locali, e le amministrazioni centrali.
4. Le proposte progettuali devono essere aderenti alle linee guida contenute nei seguenti documenti di riferimento:
per l'architettura del servizio, al documento "Front office e servizi di e-government per cittadini e imprese" (allegato n. 1);
per i servizi di interconnessione di rete e di cooperazione applicativa, al documento "Rete nazionale: caratteristiche e principi di cooperazione applicativa" (allegato n. 2);
per gli aspetti di gestione documentale, al documento "Interoperabilita' dei sistemi di protocollo e la posta certificata" (allegato n. 3);
per gli aspetti di identificazione degli utenti e accesso ai servizi, al documento "Accesso ai servizi con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi" (allegato n. 4);
per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, al documento "Linee guida sul trattamento dei dati personali" (allegato n. 5).
 
Art. 4.
Soggetti ammessi
1. La presentazione di progetti e' aperta sia a singole amministrazioni sia ad aggregazioni di amministrazioni. Nel caso di aggregazioni, le amministrazioni possono far riferimento alle forme associative previste dal titolo II, capo V del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dalle normative regionali vigenti. Una delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore dell'aggregazione. La sede ed il referente dell'amministrazione coordinatore hanno la funzione rispettivamente di sede dell'aggregazione e di responsabile del progetto.
2. I beneficiari del finanziamento, di cui al successivo art. 5, sono: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le unioni di comuni, le comunita' montane, le comunita' isolane o di arcipelago.
3. Il coordinatore dell'aggregazione dei soggetti coinvolti nel progetto deve essere una delle amministrazioni elencate nel comma 2 del presente articolo.
4. Le amministrazioni proponenti si possono avvalere di partner e sponsor pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.
5. La finalita' dell'aggregazione tra amministrazioni puo' anche essere esclusivamente quella del riuso. Tale situazione corrisponde al caso in cui solo alcune delle amministrazioni partecipanti all'associazione sviluppino ed implementino il progetto, garantendo il riuso dei prodotti e dei risultati alle altre amministrazioni partecipanti.
 
Art. 5.
Finanziamenti
1. Ammontare del finanziamento:
a) l'importo totale finanziabile dei progetti selezionati nell'ambito del presente avviso e' di 120 milioni di euro, pari a 232.352.400.000 lire, secondo le finalita' indicate nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002:
80 milioni di euro, pari a 154.901.600.000 lire, destinati ai servizi ai cittadini ed alle imprese;
40 milioni di euro, pari a 77.450.800.000 lire, destinati ai servizi infrastrutturali.
2. I rapporti tra il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e gli enti assegnatari dei finanziamenti sono regolate da apposita convenzione, il cui schema e' definito nell'allegato n. 6.
3. Modalita' di finanziamento:
a) il finanziamento statale erogato ai progetti non puo' superare il 50% del costo totale stimato di ciascun progetto, fermo restando che la quota residua e' a carico del soggetto proponente;
b) nel caso in cui un progetto beneficia di ulteriori finanziamenti il cofinanziamento erogato dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sommato agli altri finanziamenti non puo' superare il totale dei costi stimati di progetto;
c) l'erogazione del cofinanziamento avverra' solo previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno, da parte dei soggetti proponenti, della quota di finanziamento a loro carico;
d) il finanziamento e' erogato in fasi successive:
il 30% alla firma della convenzione;
il 50% dopo la verifica degli stati di avanzamento lavori, previsti nella convenzione;
il 20% al termine del progetto.
Le erogazioni intermedie e finali sono subordinate rispettivamente alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attivita' e al completamento del progetto.
 
Art. 6.
Ammissibilita' dei progetti
1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:
a) presentati entro e non oltre la data di scadenza indicata nell'art. 7, comma 4;
b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, presente all'indirizzo: http://www.pianoegov.it/avvisi/;
c) completi delle informazioni richieste;
d) presentati da uno dei soggetti indicati all'art. 4;
e) riferiti ad una popolazione amministrata dai soggetti proponenti non inferiore alle 100.000 unita';
f) sono coerenti con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
 
Art. 7.
Presentazione dei progetti
1. I soggetti di cui all'art. 4, per richiedere i finanziamenti di cui al presente avviso, debbono presentare la proposta di progetto, redatta secondo la modulistica di cui al successivo art. 11.
2. La trasmissione delle proposte di progetto avviene esclusivamente in forma elettronica mediante l'invio ad una casella di posta certificata del pacchetto contenente tutte le informazioni necessarie, secondo quanto stabilito nella "Guida alla presentazione dei progetti".
3. Le proposte di progetto debbono essere firmate digitalmente dal coordinatore dell'aggregazione che propone il progetto e inviate secondo le modalita' prescritte nell'allegato "Guida alla presentazione dei progetti".
4. Le proposte di progetto debbono pervenire alla casella di posta certificata indicata nel sito del Ministro per l'innovazione e le tecnologie all'indirizzo http://www.mininnovazione.it entro le ore 12 del 31 maggio 2002. Quale data di sottomissione si considera la data contenuta nella ricevuta rilasciata dal sistema di posta certificata.
5. Nel caso di aggregazioni non ancora formalmente costituite all'atto della presentazione del progetto, dovranno essere presentate le lettere sottoscritte dal legale rappresentante delle amministrazioni nelle quali si dichiara l'esplicita volonta' di partecipare al progetto ed alla eventuale costituenda aggregazione. La modalita' di presentazione di tali lettere e' stabilita nella "Guida alla presentazione dei progetti".
6. La formalizzazione delle aggregazioni di cui al precedente comma, deve comunque avvenire precedentemente alla erogazione della prima tranche del finanziamento, mediante presentazione al dipartimento innovazione e tecnologie dell'apposita documentazione.
7. I decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'art. 3, commi 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, di trasferimento dei fondi alle aggregazioni non ancora formalmente costituite, di cui al comma 5 del presente articolo, sono emanati entro quindici giorni dalla formalizzazione delle aggregazioni, mediante presentazione al dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell'apposita documentazione. La documentazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica della concessione del finanziamento, pena la revoca dello stesso.
 
Art. 8.
Valutazione dei progetti
1. I progetti sono valutati dalla commissione di valutazione definita all'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.
2. I progetti sono valutati sulla base dei criteri descritti nella tabella seguente:

=====================================================================
Criteri |Punteggio ===================================================================== 1. Coerenza con gli obiettivi del Piano territoriale, ove | esistente..... | 10 --------------------------------------------------------------------- 2. Qualità del soggetto proponente in termini di bacino di | utenza amministrata, numero degli enti e dei livelli | istituzionali coinvolti, risorse organizzative e | tecnologiche, competenza ed esperienza in progetti | analoghi, collegamento e integrazione con realizzazioni già| effettuate e quota di cofinanziamento richiesto.... | 35 --------------------------------------------------------------------- 3. Qualità del progetto in termini di: utilizzo di | metodologie di project management, di metodologie di | analisi di requisiti dell'utenza.... | 10 --------------------------------------------------------------------- 4. Qualità della soluzione proposta in termini di: coerenza| con gli allegati al presente avviso, caratteristiche | tecniche del progetto, tipologia e rilevanza dei servizi | on-line realizzati, livelli di interattività, accessibilità| e multicanalità previsti, controllo della soddisfazione | dell'utenza, sostenibilità del piano di esercizio e | caratteristiche delle tecnologie utilizzate.... | 35 --------------------------------------------------------------------- 5. Modalità di riuso dell'esperienza progettuale e | realizzativa in termini di esistenza di un piano di | trasferimento del progetto, scalabilità della soluzione, | economicità del trasferimento, supporto nell'attuazione di | interventi analoghi in altre amministrazioni.... | 10
 
Art. 9.
Monitoraggio
1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dai proponenti il progetto stesso.
 
Art. 10.
Riuso dei progetti
1. Il dipartimento innovazione e tecnologie, con la selezione dei progetti presentati, intende favorire la creazione di un patrimonio condivisibile di "buone soluzioni" da diffondere in tutte le amministrazioni.
2. Le amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti si impegnano a rendere disponibili alle altre amministrazioni pubbliche le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente, e sulla base di specifici accordi.
 
Art. 11.
Documenti e informazioni
1. La modulistica, con la relativa guida alla compilazione, i documenti di riferimento e qualunque altra informazione relativi al presente avviso sono disponibili all'indirizzo http://www.pianoegov.it/avvisi/
2. Per fornire eventuali chiarimenti sul testo del bando e degli allegati e' istituito un servizio di Help Desk. Il servizio di Help Desk opera per via telematica all'indirizzo http://www.pianoegov.it/avvisi/
 
Art. 12.
Documentazione e normativa di riferimento
1. I progetti di cui al presente avviso debbono attenersi, cosi' come anticipato nell'art. 2, ai seguenti documenti di riferimento:
allegato 1 - Front office e servizi di e-government per cittadini e imprese;
allegato 2 - Rete nazionale: caratteristiche e principi di cooperazione applicativa;
allegato 3 - Interoperabilita' dei sistemi di protocollo informatico e la posta certificata;
allegato 4 - Accesso ai servizi con la carta di identita' elettronica e la Carta nazionale dei servizi;
allegato 5 - Linee guida sul trattamento dei dati personali;
allegato 6 - Schema di convenzione.
2. Gli allegati, di cui al comma 1 del presente articolo, sono disponibili presso il sito del Ministro per l'innovazione e le tecnologie all'indirizzo http://www.mininnovazione.it
 
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