Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 marzo 2002
Proroga dei termini per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei titoli di Stato ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18 - capo terzo, concernenti l'emersione di attivita' detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che:
nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano o regolarizzano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' detenute almeno al 1 agosto 2001 fuori dal territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' medesime;
in luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' regolarizzate o rimpatriate, titoli di Stato con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato;
nell'ipotesi in cui gli interessati optino per la sottoscrizione di titoli di Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi con le dichiarazioni riservate;
per le predette finalita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001;
per l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi dei titoli da sottoscrivere, nei tempi e con le modalita' contenute nel suddetto decreto;
gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi;
alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei predetti titoli di Stato;
Visto il proprio decreto n. 12480 in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, con cui si e' provveduto, in attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, a definire le caratteristiche dei suddetti titoli di Stato ed a stabilire modalita' e termini per l'assegnazione dei medesimi;
Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, ed, in particolare l'art. 1, ove si prevede:
al comma 1 che il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e' prorogato al 15 maggio 2002;
al comma 3 che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono stabiliti modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2;
Ritenuto, in relazione al disposto del ripetuto decreto-legge n. 12 del 2002, di dover prorogare alla data del 15 maggio 2002 il termine per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei titoli di Stato di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'ultimo periodo dell'art. 1 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto da emanarsi successivamente alla data del 15 maggio 2002, verra' accertato, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, l'importo complessivo dei titoli assegnati.".
 
Art. 2.
E' prorogato al 15 maggio 2002 il termine del 28 febbraio 2002 indicato nel terzo e nel sesto periodo dell'art. 4 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, rispettivamente, per il versamento, da parte degli intermediari, delle somme dovute in relazione all'assegnazione dei titoli di cui al medesimo decreto ministeriale, e per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte della Banca d'Italia, dell'importo dei titoli assegnati tramite gli intermediari stessi.
Restano ferme tutte le altre indicazioni di cui al ripetuto decreto del 24 ottobre 2001.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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