Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO |
DECRETO 11 marzo 2002 |
Attivazione della sezione staccata della Commissione tributaria regionale, in Pescara. |
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IL PRESIDENTE Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali e, per quanto inerisce questa Commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Pescara; Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999, e n. 4 del 13 novembre 2000; Vista la relazione del dirigente della segreteria concernente la situazione organizzativa e strutturale della sezione staccata di Pescara; Ritenuto che puo' fissarsi per il giorno 15 aprile 2002 l'attivazione della segreteria della sezione staccata di Pescara, che risultera' composta dalle sezioni IX e X di questa Commissione; Vista la delibera di questo presidente in data 30 dicembre 2000 relativa all'assegnazione dei membri della sezione staccata; Considerato che, dalla predetta data, la sezione staccata espletera' il servizio di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti ricadenti nella competenza della stessa, mentre ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio presso la suddetta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo l'ordinaria amministrazione, sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede principale dell'Aquila; Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alla sezione staccata dovra' avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle menzionate risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Ritenuto che la data di insediamento dei giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Pescara puo' essere fissata per il giorno 15 aprile 2002, presso i locali siti in Pescara, piazza Italia, 1; Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale dell'Aquila, alle modifiche strutturali necessarie a seguito dell'attivazione della sezione staccata; Decreta: Dal giorno 15 aprile 2002 sono attivate le segreterie della sezione staccata di questa Commissione tributaria regionale ubicata in Pescara, piazza Italia, 1, con ingresso da via Firenze. Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedi' e giovedi' anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30. Dalla stessa data la predetta segreteria espletera' i servizi di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni della sede staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione, ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio ed i giudici tributari assegnati sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede principale dell'Aquila. La costituzione delle parti ed il deposito di atti e documenti potranno, comunque, avvenire anche presso la segreteria della sede principale dell'Aquila. L'insediamento dei giudici tributari, assegnati alla sezione staccata di questa Commissione avverra', nei locali predisposti per la sezione il giorno 15 aprile 2002. La sezione staccata trattera', in via esclusiva: i procedimenti di appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali comprese nella propria circoscrizione; i procedimenti di revocazione di proprie sentenze; i giudizi di rinvio dalla Corte suprema di cassazione o dalla Commissione tributaria centrale relativa ai procedimenti che in primo grado sono stati radicati nella propria circoscrizione. Alla sede principale dell'Aquila restano assegnati solo i giudizi di appello, revocazione e rinvio relativi a controversie decise, in primo grado, dalle commissioni tributarie provinciali dell'Aquila e di Teramo. I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sede principale e la sezione staccata in relazione alla circoscrizione territoriale che ha deciso il ricorso in primo grado. I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997, seguiranno il criterio territoriale stabilito per i giudizi di merito. Il calendario delle udienze, predisposto dai presidenti delle sezioni, verra' trasmesso al presidente della Commissione, al fine di verificare la compatibilita' del numero delle udienze con la situazione strutturale ed organizzativa della sezione staccata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato: 1) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse; 2) al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 3) all'Agenzia delle entrate - Direzione regionale dell'Abruzzo; 4) ai giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Pescara; 5) al dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo. L'Aquila, 11 marzo 2002 Il presidente f.f.: Piccioli |
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