Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2001
Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;
Visto l'art. 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 265/2000, con il quale, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi e' stata istituita, per l'anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l'emergenza ambientale in Adriatico e per le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo delle navi da pesca;
Considerato che, il citato articolo dispone, altresi', che la misura puo' essere fruita con indennita' compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto, per la pesca mediterranea, dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
Visto l'art. 6-bis del citato decreto-legge n. 457/1997 che fissa nel limite massimo del 70 per cento i benefici di cui agli articoli 4 e 6 dello stesso provvedimento legislativo da riconoscere alle imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea;
Vista la circolare serie XII n. 12 del 20 aprile 1998, con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, ha emanato le disposizioni per l'attuazione del richiamato art. 6-bis del decreto-legge n. 457/1997;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995), recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'accordo 15 novembre 2000 concluso tra le organizzazioni professionali e sindacali della pesca, al cui contenuto si fara' riferimento anche ai fini della messa a punto del provvedimento previsto dall'art. 3, comma 2, del presente decreto;
Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura sociale di accompagnamento istituita con il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, e' determinata in misura forfetaria in:
a) L. 1.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice fino a 25 kw;
b) L. 1.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 25 kw e fino a 50 kw;
c) L. 2.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 50 kw e fino a 100 kw;
d) L. 3.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 100 kw e fino a 200 kw;
e) L. 5.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 200 kw e fino a 300 kw;
f) L. 8.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 300 kw e fino a 400 kw;
g) L. 13.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 400 kw e fino a 500 kw;
h) L. 16.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 500 kw e fino a 600 kw;
i) L. 19.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 600 kw e fino a 700 kw;
l) L. 22.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di pesca con potenza motrice con piu' di 700 kw.
 
Art. 2.
1. L'indennita', nella misura fissata all'art. 1, e' riconosciuta alle imprese di pesca qualora siano rispettate, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l'imbarcazione, nel corso dell'anno 2000, sia stata armata per almeno settantacinque giorni;
b) l'imbarcazione, alla data entrata in vigore del decreto-legge n. 265/2000, non sia stata demolita o destinata a fini diversi dalla pesca;
c) la licenza di pesca sia in corso di validita' e non trovasi in una delle condizioni di sospensione previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
d) l'impresa di pesca abbia erogato ai marittimi imbarcati il minimo monetario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, documentato con autocertificazione.
 
Art. 3.
1. L'indennita' nella misura massima indicata al comma 1 dell'art. 1 e' riconosciuta, a richiesta degli interessati, quale indennita' compensativa, nei limiti di lire 41.200 milioni, ovvero, quale sgravio contributivo e credito d'imposta, nei limiti di lire 300 milioni.
2. L'indennita' compensativa di cui al comma 1 e' liquidata dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo modalita' che saranno definite con successivo decreto ove saranno previste, altresi', le modalita' finalizzate a garantire l'effettivo rispetto da parte dell'impresa del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Al fine di evitare duplicazioni di intervento, la richiesta di indennita' compensativa o di sgravio contributivo e credito d'imposta e' riconosciuta previa autocertificazione del richiedente, attestante l'insussistenza di analoga richiesta.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 1
 
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