Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2002
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 26 novembre 2001 nel territorio della provincia di Arezzo ed altre disposizioni di protezione civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001;
Vista altresi' la nota della regione Toscana con protocollo n. 104/48951/20.01 del 14 dicembre 2001, concernente la stima dei danni subiti dal patrimonio edilizio pubblico, privato e dagli edifici di culto;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001, in cui, tra l'altro, sono dettate disposizioni in materia di personale per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni di emergenza in atto;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili, finalizzati al superamento della situazione di emergenza;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
D'intesa con la regione Toscana;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. I comuni della provincia di Arezzo, i cui territori sono stati interessati dalla crisi sismica del 26 novembre 2001, sono i seguenti:
Pieve S. Stefano, Caprese Michelangelo, Anghiari, Sansepolcro, Monterchi, Sestino, Badia Tedalda, Bibbiena, Chiusi della Verna (Valtiberina);
Poppi, Subbiano, Castel Focognano, Talla, Chitignano (Casentino);
Arezzo;
Marciano della Chiana (Valdichiana).
 
Art. 2.
1. La regione Toscana provvede ad adottare tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, ad eliminare situazioni di pericolo esistenti ed a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.
2. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, la regione si avvale degli uffici competenti della regione e degli enti locali, nel rispetto delle competenze di cui alla vigente normativa.
3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la regione predispone un apposito piano, recante l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza e per la riduzione del rischio delle infrastrutture, degli edifici pubblici, nonche' degli edifici di culto danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 26 novembre 2001, indicando altresi' gli enti locali interessati, i soggetti privati proprietari dei beni danneggiati attuatori dei singoli interventi ed i relativi importi, nei limiti delle risorse disponibili. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza eventuali ulteriori interventi urgenti, con oneri a carico dell'amministrazione regionale.
4. Il piano individua gli interventi urgenti e indifferibili realizzabili con le risorse di cui al successivo art. 6, ed e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. Il piano e' esecutivo successivamente a tale presa d'atto.
5. Gli interventi ricompresi nel piano di cui al precedente comma 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili, e per la loro realizzazione si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
6. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti preposti, il piano puo' essere rimodulato. Le rimodulazioni sono soggette alla preventiva presa d'atto di cui al precedente comma 4.
 
Art. 3.
1. La regione provvede, altresi', al rimborso agli enti locali, degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle situazioni di pericolo.
2. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte, cosi' come risultante da perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine, ovvero sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, e' concesso, per la durata massima di dodici mesi, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque nel limite Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00.
3. La regione altresi' provvede, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza, all'avvio della concessione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attivita' produttive, secondo le procedure di cui alla citata legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4.
1. Con propria relazione la regione riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi da eseguire a sensi della presente ordinanza e sull'impiego delle risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 5.
1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni ed i cui immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2002, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.
2. Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, che alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno il domicilio e la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all'art. 219, comma 1, n. 4, del codice civile.
4. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI sino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Non si da' luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.
 
Art. 6.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza con priorita' per quelli che rivestono natura di somma urgenza, in favore della regione Toscana e' disposta una prima assegnazione di Euro 5.000.000,00, a valere sugli stanziamenti iscritti nella unita' previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del Centro di responsabilita' n. 13 "Protezione civile", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione dei precedenti articoli della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
 
Art. 8.
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto ed agli interventi disposti con le ordinanze di cui in premessa, e per evitare soluzioni di continuita' nell'espletamento delle prestazioni lavorative effettuate dalle unita' di personale di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza 21 dicembre 2001, n. 3169, il Dipartimento medesimo provvede alle attivita' di cui al suddetto art. 8, comma 2, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, altresi' regolando convenzionalmente i periodi lavorativi comunque gia' svolti da detto personale. Gli oneri derivanti sono posti a carico del capitolo 682 del Centro di responsabilita' n. 13 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, opportunamente integrato con le necessarie risorse finanziarie prelevate dal Fondo per la protezione civile.
2. Parimenti, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui al contratto collettivo nazionale, indicate al precedente comma, il Dipartimento della protezione civile provvede alle attivita' di cui all'autorizzazione contenuta all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, per l'assunzione di nuove unita' di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il Dipartimento della protezione civile, per le attivita' di competenza connesse alle situazioni emergenziali in atto nell'esercizio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, dell'ordinanza del 18 dicembre 2001, n. 3168, all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del 27 dicembre 2001, n. 3170, e all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del 28 dicembre 2001, n. 3171, nonche' per le autorizzazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, individua il personale delle amministrazioni statali, civili e militari, di cui avvalersi che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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