Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2001
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, che ha istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, con dotazione organica di duecentotrenta unita' e, corrispondentemente, ha previsto la riduzione di duecentotrenta posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia;
Vista la nota in data 17 dicembre 2001 con la quale il segretario generale del Consiglio superiore della magistratura ha comunicato la distribuzione della dotazione organica di cui al citato art. 1, comma 1, nell'ambito delle singole aree, siccome previste dal regolamento di disciplina del personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato con delibera dell'assemblea plenaria in data 24 luglio 2001;
Visto l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, e per la funzione pubblica;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Dal 1 gennaio 2002 il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2001, e' ridotto di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nella nota del Consiglio superiore della magistratura, cosi' come individuate nell'elenco allegato A.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, al termine delle procedure di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 e, fino al primo completamento dell'organico del proprio personale, all'esito delle procedure concorsuali pubbliche, nonche' di quelle che comunque comportano la copertura di un posto di ruolo, comunica al Ministero della giustizia il numero e le posizioni economico-funzionali coperti.
3. Il Ministero della giustizia indica al Ministero dell'economia e finanze i fondi che devono essere conseguentemente trasferiti dagli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 "Funzionamento del centro di responsabilita' organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" dai capitoli 1402 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale), 1420 (per oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), 1421 (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) e 1422 (quota fondo unico di amministrazione) dei fondi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 al capitolo 2107 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante i fondi per le spese di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Ministro dell'economia e finanze apporta, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.
Roma, 20 dicembre 2001
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la funzione pubblica
e per il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza
Frattini Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 48
 
Prospetto A

----> Vedere Prospetto A di pag. 5 <----
 
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