Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 marzo 2002 |
Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto l'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999; Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede, nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visto l'art. 14, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che, per le finalita' di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza la spesa di 159.114.224,77 euro relativamente all'anno 2002; Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc; c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc. Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2002 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 149 |
|
|
|