Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Comunicazione in materia di bonifici transfrontalieri

Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre 2000) ha recepito la direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri. La disciplina si applica a tutti i bonifici della specie di importo fino a 50.000 euro effettuati da banche o da altri enti abilitati; tale ultima categoria ricomprende, ai sensi del decreto legislativo n. 253/2000, ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'ambito della propria attivita' effettua bonifici transfrontalieri (art. 1, comma 1, lettera c).
Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo prevedono che gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, devono assicurare adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie con la clientela. Resta salva la possibilita' - per quest'ultima - di utilizzare, in qualunque momento, ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
Con il decreto 13 dicembre 2001, n. 456, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del citato art. 8 del decreto legislativo n. 253/2000, ha dettato i criteri per lo svolgimento delle procedure di reclamo, da improntare a rapidita', economicita' ed effettivita' della tutela, e per la composizione degli organi decidenti, in modo da assicurarne l'imparzialita' e la rappresentativita' dei soggetti interessati.
Il decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2002 - e' entrato in vigore il 18 gennaio scorso.
Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni assegnato agli enti per la definizione delle procedure in parola, mediante predisposizione di appositi atti di autoregolamentazione. Entro lo stesso termine gli enti, che alla data di pubblicazione del regolamento gia' effettuavano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria, l'atto di autoregolamentazione alla Banca d'Italia, la quale e' chiamata, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, a verificarne la coerenza con i criteri dettati dal citato decreto ministeriale n. 456. La mancata definizione delle procedure e l'inosservanza del termine per l'invio - previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia - o dei criteri del decreto ministeriale n. 456 sono sanzionati in via amministrativa.
Analoghi adempimenti sono posti a carico degli enti che intendano intraprendere l'effettuazione di bonifici transfrontalieri successivamente alla data di pubblicazione del decreto.
Al riguardo, si comunica che gli atti di autoregolamentazione in parola devono essere trasmessi tempestivamente alla filiale della Banca d'Italia sita nella provincia di insediamento della direzione generale degli enti o delle associazioni di categoria che li presentano.
 
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