Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 marzo 2002
Autorizzazione all'Organismo "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione", in Roma, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Vista l'istanza presentata dall'organismo "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro" - Dipartimento omologazione e certificazione" con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma, in data 4 dicembre 2001, acquisita agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Vista la documentazione integrativa richiesta, acquisita in data 22 febbraio 2002, prot. 779611, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Considerato che l'Organismo "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione", in Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e Certificazione", in Roma, soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Decreta:
Art. 1.
L'Organismo "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione" con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma, e' autorizzato, in conformita' all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 2.
L'Organismo "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione" con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma e' autorizzato, in conformita' all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalita' e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 3.
L'Organismo "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione" con sede legale in via Urbana,167 - Roma e' autorizzato, in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 4.
1. La certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dichiarata dell'organismo, nonche' della separazione organizzativa e funzionale delle attivita' di certificazione CE, di cui alla direttiva 97/23/CE, da altre attivita' svolte dall'Istituto.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Con periodicita' annuale l'organismo deve produrre al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attivita' di studio, anche internazionali, nel campo del coordinamento tecnico della normazione nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 5.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Durante il periodo di validita' delle autorizzazioni il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.
3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 6.
Per le attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.
 
Art. 7.
Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
 
Art. 8.
Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attivita' di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2002
Il direttore generale: Visconti
 
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