Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 febbraio 2002
Riconoscimento in favore del cittadino comunitario Luigi Larinto di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;
Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dal cittadino comunitario:
cognome: Larinto;
nome: Luigi;
nato a: Bolzano;
il: 30 gennaio 1971;
nazionalita': italiana;
Vista la documentazione prodotta a corredo del l'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessato:
diploma di istruzione superiore: "Magister der philosophie", notificato il 15 marzo 2000, all'interessato, dalla "Leopold-Franzes-Universität" di Innsbruck;
titolo di abilitazione all'insegnamento: Tirocinio ("Bestätigung" rilasciato dall'Ispettorato scolastico di Innsbruck), conseguito il 6 luglio 2001 presso l'Akademisches Gymnasium di Innsbruck.
Vista la "dichiarazione di valore in loco" rilasciata: dal Consolato generale d'Italia a Innsbruck; in data 20 agosto 2001;
Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessato (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento di latino e greco, nelle scuole secondarie superiori;
Visto l'attestato per l'accertamento delle lingue italiana e tedesca conseguito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la richiesta formulata dall'interessato medesimo tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline:
materie letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine - classe di concorso 94/A;
materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle localita' ladine - classe di concorso 95/A;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attivita' comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;
Vista la valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;
Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di:
materie letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine - classe di concorso 94/A;
materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle localita' ladine - classe di concorso 95/A;
Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:
che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;
Decreta:
1. I titoli, citati in premessa, del cittadino comunitario: Larinto Luigi, nato a Bolzano, il 30 gennaio 1971, nazionalita' italiana comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per il medesimo, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 94/A "Materie letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine"; 95/A "Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle localita' ladine".
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1 febbraio 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
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