Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 marzo 2002
Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante "Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa";
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente la facolta' di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" ed in particolare gli articoli 7 ed 8 che rispettivamente concernono l'ambito della delega concessa al Governo per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura ed i principi e criteri direttivi;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" ed in particolare l'art. 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
Preso atto che l'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) ha promosso, unitamente ad altri enti camerali, la costituzione della societa' Meteora S.p.a., con i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 che ha impegnato le Camere di commercio a dotarsi di norme tecniche idonee a stabilire le modalita' di gestione e di vigilanza delle negoziazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, per una fase sperimentale attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, avvalendosi del coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere);
Considerato che a norma del comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 228/2001 occorre stabilire la decorrenza del periodo sperimentale di dodici mesi durante il quale le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica;
Vista la lettera 16 novembre 2001, prot. 8950 con cui l'Unioncamere ha comunicato che le Camere di commercio interessate hanno provveduto a deliberare l'adozione delle norme tecniche di funzionamento delle negoziazioni per l'avvio sperimentale del mercato telematico dei prodotti agroalimentari;
Vista la successiva lettera 17 dicembre 2001, prot. 9878, di risposta alla richiesta di questo Ministero prot. 515276 del 29 novembre 2001, con la quale l'Unioncamere precisa le modalita' di svolgimento delle negoziazioni telematiche, con particolare riferimento alle caratteristiche di standardizzazione dei prodotti, alla formazione del prezzo unico e di riferimento, alle modalita' di accesso ai dati ed alla loro conservazione, alla tutela dei dati sensibili, alla sicurezza del sistema, ai criteri di interdizione di operazioni di mera speculazione finanziaria, all'organizzazione predisposta dal gestore della piattaforma telematica, alla formazione del personale addetto, ai criteri di informazione al pubblico;
Considerato che, stante quanto precede, appaiono sussistere idonee condizioni atte a rendere uniformi le modalita' di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, nonche' atte a garantire la trasparenza del mercato nella fase di osservazione sperimentale delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, al fine di pervenire alla revisione della predetta legge ed adeguare il funzionamento delle borse merci alle nuove tecnologie informatiche e telematiche;
Decreta:
Art. 1.
Decorrenza sperimentale delle contrattazioni
L'inizio del periodo sperimentale, della durata di dodici mesi, delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica, decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Societa' di gestione
La gestione della piattaforma telematica e dei connessi servizi e' esercita dalla societa' Meteora S.p.a., con sede legale in Roma, piazza Sallustio n. 21, costituita in data 26 gennaio 2000, con atto del notaio dott. Giancarlo Castorina (repertorio n. 8256, rogito n. 1605), capitale sociale Euro 1.549.368,00 i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 88251/2000, partita I.V.A. - codice fiscale n. 06044201009.
 
Art. 3.
Comunicazioni alle deputazioni delle borse merci
La societa' di gestione Meteora S.p.a. e' tenuta ad effettuare, alle deputazioni delle borse merci, le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ad ottemperare ad ogni disposizione di legge e regolamentare.
 
Art. 4.
Coordinamento dell'Unioncamere
L'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) riferira' al Ministero delle attivita' produttive, con periodicita' mensile, con inizio dalla data di avvio delle negoziazioni di cui al precedente art. 1, in ordine all'andamento del complesso delle negoziazioni, alle eventuali disfunzioni del sistema telematico ed alle interazioni con le attuali funzioni delle borse merci.
 
Art. 5.
O n e r i
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, l'attuazione della fase sperimentale delle negoziazioni telematiche delle merci e delle derrate non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Roma, 9 marzo 2002
Il Ministro: Marzano
 
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