Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 febbraio 2002 |
Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto; Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 18 luglio 2001 tra FISE ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e UILTRASPORTI; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali; Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo del personale a valere da luglio 2001; Decreta: Art. 1. Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2001, e' determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati. Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonche' specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennita' di trasferta, lavoro notturno, ecc.); c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2002 Il Ministro: Maroni |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 16 - 17 <---- |
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