Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 1 febbraio 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 29 gennaio 2001, consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2001);
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 gennaio 2002, prot. n. 169, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare alle modifiche proposte;
Decreta:
Gli articoli 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 30 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila sono parzialmente modificati come segue:
"Art. 4 (Ricerca, istruzione superiore e formazione). - 1. L'Universita' dell'Aquila provvede alla istituzione ed alla organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.
2. L'Universita' dell'Aquila provvede a tutti i livelli di istruzione e formazione universitaria nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici, secondo quanto specificato nel regolamento didattico di Ateneo, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e al successivo decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. L'Universita' dell'Aquila promuove collaborazioni con universita' ed enti di ricerca italiani e stranieri e puo' prevedere adeguati strumenti per favorire l'operosita' scientifica del proprio personale.
4. L'Universita' dell'Aquila realizza le sue finalita' attraverso lo strumento della programmazione. A tale scopo organizza con cadenza di norma quadriennale un confronto aperto a tutte le componenti universitarie per la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito scientifico, didattico ed amministrativo e per la conseguente elaborazione del proprio programma di sviluppo.".
"Art. 7 (Rapporti con l'esterno). - 1. Nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, l'Universita' dell'Aquila sviluppa rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze.
2. Al fine di sviluppare i rapporti tra l'Universita' dell'Aquila e il territorio, l'Ateneo prevede la costituzione di comitati permanenti paritetici con la partecipazione di rappresentanti del comune, dell'amministrazione provinciale e della regione nonche' di altri enti.
3. L'Universita' dell'Aquila promuove e favorisce forme di interscambio con professori, ricercatori e studenti di universita' di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocita', anche con interventi di natura economica.
4. L'Universita' dell'Aquila in collaborazione con le altre universita', con enti pubblici e privati, anche internazionali, puo' istituire centri e strutture per attivita' di ricerca e di servizio di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi anche mediante forme associative di diritto privato.
5. L'Universita' dell'Aquila puo' avvalersi della collaborazione di altre universita', enti pubblici e privati per attivita' didattiche, tramite specifici accordi, con la facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, per la istituzione di nuovi corsi di studio o strutture didattiche in comune.
6. L'Universita' dell'Aquila puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
La partecipazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione su parere vincolante del senato accademico, e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
b) previsione di un comitato tecnico-scientifico a partecipazione universitaria almeno paritetica;
c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
e) destinazione a finalita' istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
f) designazione autonoma dei rappresentanti dell'Ateneo da parte del senato accademico.
7. L'Universita' dell'Aquila, in collaborazione con gli enti che operano nel territorio, puo' partecipare alla promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, socio-sanitario.
8. L'Universita' dell'Aquila ha altresi' per compito istituzionale l'assistenza sanitaria finalizzata alla compiuta realizzazione dell'attivita' didattica e di ricerca della facolta' di medicina e chirurgia, ivi compresa la formazione del personale sanitario e la formazione specialistica nell'area medica. Per tali fini, lo svolgimento dell'attivita' assistenziale avviene per convenzioni con strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e private accreditate; mediante attivita' di tipo clinico, laboratoristico e strumentale, ambulatoriale; mediante strutture policliniche a gestione diretta, ove esistenti. Da parte dell'Universita' dell'Aquila verranno identificati, e preferenzialmente utilizzati, modelli gestionali, amministrativi e sanitari che consentano un'attivita' assistenziale altamente qualificata e coerente con le proprie funzioni istituzionali.
9. L'Universita' dell'Aquila prevede che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attivita' indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalita' fissate dal regolamento di Ateneo e su parere del senato accademico.
10. La licenza a qualsiasi titolo del logo dell'Ateneo, ferma la salvaguardia del suo prestigio, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa costituisce forma autonoma di autofinanziamento ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.".
"Titolo II
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA SCIENTIFICA
Art. 9.
Principi generali
l. L'Universita' dell'Aquila e' organizzata in facolta' e dipartimenti. La facolta' e' sede dell'insegnamento universitario; il dipartimento e' sede della ricerca scientifica.
La facolta' si articola in corsi di studio. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni.
La facolta' dispone di una propria dotazione organica di professori e ricercatori.
Al dipartimento afferiscono professori e ricercatori in base ad affinita' disciplinari, tematiche e metodologiche.
2. L'Universita' dell'Aquila, in relazione all'ottimale raggiungimento delle proprie finalita', puo' svolgere parte dell'attivita' in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nel rispetto dei propri compiti e della propria autonomia facolta' e dipartimenti collaborano nella programmazione e nello sviluppo dell'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo.
4. Le facolta' individuano le strutture scientifiche di riferimento (dipartimenti o loro sezioni) che forniranno supporto organizzativo, tecnico e scientifico alle attivita' didattiche. I rapporti tra le facolta' e le strutture scientifiche di riferimento sono definiti con regolamento appositamente concordato.
Art. 10.
La facolta'
1. La facolta' promuove, organizza e svolge le attivita' didattiche e di formazione dei corsi di studio necessari per acquisire i seguenti titoli:
a) laurea;
b) laurea specialistica;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca;
e) master universitario di primo livello;
f) master universitario di secondo livello.
La facolta' sviluppa iniziative di orientamento agli studi universitari ed alle attivita' professionali. Puo' inoltre istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione permanente.
2. La facolta' garantisce la qualita' della formazione attraverso la programmazione ed il coordinamento dei corsi, la razionale utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici.
3. Le facolta' istituite presso l'Universita' dell'Aquila sono elencate nella tabella 1.
4. Sono organi di facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta';
c) le giunte di classe;
d) i consigli didattici di corsi di studio.
Art. 11.
Il preside
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', ne attua le deliberazioni, convoca e presiede la giunta di facolta' (ove costituita). Il preside cura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', e' membro del senato accademico, esercita tutte le attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
Il preside inoltre ha la responsabilita' dei servizi generali didattici ed organizzativi della facolta'.
2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facolta' nella composizione di cui al successivo art. 12, comma 1, ed e' nominato con decreto rettorale. L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per le eventuali votazioni successive e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
3. Il preside dura in carica tre anni e di norma e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Le ulteriori modalita' di elezione del preside sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
5. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.
Art. 12.
Il consiglio di facolta'
l. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai ricercatori confermati, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza degli studenti pari alla somma del 5% del numero degli altri componenti e dell'1 % del numero degli studenti iscritti alla facolta'.
I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute.
Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il consiglio di facolta' si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori.
L'elettorato passivo degli studenti e' consentito agli iscritti sino al secondo anno fuori corso. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Le norme per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono fissate dal regolamento di Ateneo.
2. I consigli di facolta' stabiliscono nei propri regolamenti didattici le ulteriori competenze, oltre quelle fissate dal regolamento didattico di Ateneo e le modalita' di funzionamento delle giunte di classe e dei relativi consigli didattici di corso di studio.
La verifica almeno quadriennale da parte del senato accademico della situazione dipartimentale e la distribuzione delle risorse ai dipartimenti debbono avvenire anche allo scopo di favorire le piu' ampie sinergie sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo.
3. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa.
4. Il dipartimento garantisce agli afferenti la liberta' di ricerca e l'accesso alle risorse comuni. Provvede inoltre alla definizione del piano annuale delle ricerche ed all'analisi dei relativi esiti e fornisce gli elementi di verifica alle strutture cui competono compiti di valutazione.
5. Il dipartimento puo' svolgere attivita' di ricerca e di consulenza finanziata mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; puo' altresi' avvalersi di collaborazioni con soggetti esterni.
6. Il dipartimento, compatibilmente con le esigenze di adempimento dei propri compiti istituzionali, collabora con le facolta', ai sensi del comma 4 dell'art. 9, allo svolgimento dell'attivita' didattica.
7. Il dipartimento e' sede dell'attivita' dei dottorati di ricerca, provvede alle relative esigenze ed e' responsabile del loro svolgimento.
8. Il dipartimento puo' essere articolato in sezioni, prive di autonomia finanziaria ed amministrativa, costituite sulla base di omogeneita' scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca.
9. Il dipartimento concorre con i propri fondi e con il proprio personale al finanziamento ed al funzionamento dei centri interdipartimentali di servizio.
10. Il dipartimento e' costituito dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti, nonche' dal personale tecnico, amministrativo ed ausiliario ad esso assegnato. Il numero minimo di professori e ricercatori afferenti ad un dipartimento di norma non deve essere inferiore a 25 unita'.
11. Il consiglio di dipartimento esprime parere obbligatorio sulle richieste di afferenza e lo trasmette al senato accademico per la relativa delibera. Le richieste di trasferimento da un dipartimento ad un altro sono deliberate dal senato accademico, su parere dei dipartimenti interessati.
12. Il consiglio di dipartimento, sulla base del proprio piano di sviluppo e nell'ambito dei propri settori di competenza disciplinare, formula alle facolta':
a) richieste di nuovi posti di professore e ricercatore;
b) proposte di destinazione dei posti di professore e ricercatore resisi vacanti;
c) pareri in ordine alle chiamate dei professori.
13. Il dipartimento, in accordo con criteri generali fissati nel regolamento di Ateneo, puo' sostenere finanziariamente l'attivita' di studenti che collaborano con il dipartimento stesso.
14. Il dipartimento puo' attivare borse di studio per laureati e contratti di carattere privato con soggetti esterni, per la collaborazione allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
15. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio di dipartimento;
c) la giunta di dipartimento.
3. Il consiglio di facolta':
a) programma, coordina ed organizza le attivita' didattiche dei corsi di studio della facolta'; in tale ambito, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori;
b) provvede all'attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti;
c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;
d) analizza, avvalendosi di una commissione didattica di vigilanza costituita da docenti e studenti secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico di facolta', gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato e fornisce all'Ateneo, attraverso una relazione appositamente predisposta dal preside, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attivita' svolta;
e) delibera l'ordine annuale degli studi;
f) definisce le strutture scientifiche di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 9;
g) formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di riferimento;
h) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico-scientifico formulate anche da parte di strutture scientifiche non di riferimento;
i) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, nonche' sulle richieste di nuovi posti, sentite le strutture scientifiche di riferimento;
j) delibera sulla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere della struttura scientifica di riferimento interessata e del dipartimento competente sul piano disciplinare;
k) redige il regolamento didattico di facolta';
l) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula le proposte per professori a contratto, sentite le strutture scientifiche di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;
m) avanza proposte sulle modifiche di statuto;
n) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.
4. Il consiglio di facolta' puo' istituire una giunta di presidenza, presieduta dal preside, alla quale affida funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalita' di funzionamento della giunta sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 13.
Il dipartimento
l. Il dipartimento ha come finalita' la promozione, l'organizzazione, l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in una o piu' aree omogenee per fini o per metodo.
2. L'istituzione dei dipartimenti e le modifiche alla situazione dipartimentale sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Le aree di attivita' di ciascun dipartimento sono definite contestualmente alla sua istituzione, nel rispetto delle finalita' e delle competenze.".
"Titolo VI
ORGANO VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
Art. 30.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di valutare la gestione delle attivita' didattiche, di ricerca ed amministrative dell'Ateneo nonche' quelle degli interventi di sostegno per il diritto allo studio, procedendo anche alla verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttivita' nella ricerca e nella didattica, dell'imparzialita' e del buon andamento nell'azione amministrativa.
2. Al nucleo di valutazione, composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, nominati con provvedimento del rettore, anche in ambito non accademico, viene assicurata autonomia funzionale con diritto di accesso ai dati ed alle innovazioni necessarie. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti e trasmettono apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Il rettore puo' avvalersi della collaborazione del nucleo di valutazione per la definizione degli indirizzi di sviluppo dell'Ateneo.
4. La nomina a componente del nucleo di valutazione e' incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, di presidente di corso di studio, di direttore di dipartimento.
Ai componenti del nucleo di valutazione viene corrisposto un compenso nei limiti delle disponibilita' di bilancio.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 1 febbraio 2002
Il rettore: Bignardi
 
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