IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Vista la delibera del senato accademico del 31 ottobre 2001 che modifica gli articoli 30 e 33 dello statuto d'Ateneo; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 20 dicembre 2001; Vista la nota del M.I.U.R del 16 gennaio 2002; Decreta: Gli articoli 30 e 33 dello statuto sono cosi' modificati: "Art. 30 (Il consiglio di facolta': composizione). - 1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta'; b) da un numero di ricercatori della facolta' pari al 20% dei professori di cui alla lettera a); che durano in carica un triennio; c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla facolta' pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla facolta' e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1, lettere b), c), d), e), i). 2. Al fine di adeguare la composizione del consiglio di facolta' alle specificita' organizzative e funzionali della facolta' stessa, il consiglio, con apposito regolamento, puo' prevedere che la componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza. 3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.". "Art. 33 (Consigli dei corsi di studio: composizione). - 1. Il consiglio del corso di studio e' costituito: a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso, nonche' dai titolari di altre attivita' di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente; b) da tre rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato; c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio. 2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu' corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresi', con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale per le scuole di specializzazione. 3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2002 Il rettore: Finazzi Agro' |