Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 marzo 2002 |
Disposizioni in materia di certificazione tributaria. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, il comma 2 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli adempimenti, dei controlli e delle attivita' che il soggetto incaricato deve eseguire annualmente per rilasciare la certificazione tributaria; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 recente disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, la tabella allegata che riporta i principi di revisione fiscale elaborati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; Visti i principi di revisione tributaria approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 3 novembre 1999, dal Consiglio nazionale dei ragionieri il 1 ottobre 1999 e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 24 novembre 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 56 e 57; Ritenuta la necessita' di provvedere a riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001; Decreta: Art. 1. Certificatori 1. Ai fini del presente decreto si intendono per "certificatori" i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
| Art. 2. Certificazione per il periodo di imposta 2001 1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze; b) sopravvenienze attive; c) interessi attivi; d) proventi immobiliari; e) minusvalenze; f) sopravvenienze passive; g) perdite su crediti; h) accantonamenti rischi su crediti; i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali; l) ammortamenti immobilizzazioni materiali. 2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto 29 dicembre 1999. 3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. |
| Art. 3. Invio telematico di dati 1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, i certificatori inviano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili. |
| Art. 4. Controlli 1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attivita' di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali e' stata rilasciata la certificazione tributaria sara' riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2002 Il Ministro: Tremonti |
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