Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disciplina prudenziale per gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

5o aggiornamento del 19 febbraio 2002 della Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale").

L'attivita' degli intermediari finanziari che rilasciano fideiussioni e altre garanzie nei confronti del pubblico e' cresciuta sensibilmente nel corso degli ultimi anni, principalmente con riferimento alle garanzie prestate a beneficio dello Stato e di altri enti pubblici.
Allo scopo di rafforzare la patrimonializzazione di tali intermediari il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 2 aprile 1999 ha stabilito che i soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere un capitale sociale versato almeno pari a Euro 1.032.913,80 e mezzi patrimoniali per un importo non inferiore a Euro 5.164.568,99. Siffatte condizioni determinano l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, tenuto dalla Banca d'Italia.
L'attivita' di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie non trova un limite nelle disponibilita' liquide dell'intermediario finanziario o nella sua capacita' di ottenere finanziamenti. Essa puo' pertanto assumere dimensioni anche molto significative rispetto al totale delle attivita' dell'intermediario medesimo. Tale profilo di rischio assume particolare rilevanza, in relazione alla marcata specializzazione operativa, per gli intermediari che hanno come oggetto sociale esclusivo o comunque svolgono in via prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie.
Considerata, pertanto, l'esigenza di prevedere adeguati presidi prudenziali, con il presente aggiornamento delle "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", viene previsto che gli intermediari che hanno per oggetto esclusivo ovvero svolgono in via prevalente l'attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono, fin dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, disporre di:
1. un patrimonio di vigilanza di importo almeno pari all'8 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;
2. attivita' prontamente liquidabili (cassa, altre disponibilita' liquide o titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi apparternenti all'OCSE) per un ammontare almeno pari al 4 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate e, comunque, non inferiore all'importo minimo del capitale sociale versato richiesto dal decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1999 a tali intermediari (Euro 1.032.913,80).
Gli intermediari gia' iscritti nell'elenco speciale si adeguano alle nuove disposizioni nel piu' breve tempo possibile, secondo un piano di rientro da sottoporre all'organo di vigilanza.

Capitolo V
VIGILANZA PRUDENZIALE

(Omissis). Sezione III Bis. - Limiti alla concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie 1. Premessa.
L'attivita' di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie non trova un limite nelle disponibilita' liquide dell'intermediario finanziario o nella sua capacita' di ottenere finanziamenti. Essa puo' pertanto assumere dimensioni anche molto significative rispetto al totale delle attivita' dell'intermediario medesimo. Tale profilo di rischio, in considerazione della marcata specializzazione operativa, assume particolare rilevanza per gli intermediari che hanno come oggetto sociale esclusivo o comunque svolgono in via prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie.
In relazione a cio', appare necessario correlare la possibilita' di espandere tale attivita' alla dotazione patrimoniale dell'intermediario e assicurare che quest'ultimo presenti in ogni momento condizioni minime di liquidita' del proprio attivo. 2. Ambito di applicazione.
Le disposizioni della presente Sezione si applicano agli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente l'attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.
A tale riguardo:
per rilascio di garanzie si intende l'attivita' indicata all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 6 luglio 1994 (1);
l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attivita' dello stato patrimoniale;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.
Non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa. 3. Disciplina.
Il patrimonio di vigilanza degli intermediari finanziari che hanno per oggetto esclusivo o svolgono in via prevalente l'attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie deve essere almeno pari all'8 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate.
In ogni caso, gli intermediari in questione devono detenere in forma liquida attivita' per un importo non inferiore al maggiore tra:
a) 4 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;
b) livello minimo di capitale sociale versato previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1999 (Euro 1.032.913,80).
Rientrano tra le attivita' detenute in forma liquida:
la cassa e le altre disponibilita' liquide;
i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE presenti nel portafoglio. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato.
Le predette attivita' devono essere mantenute nella piena disponibilita' dell'intermediario ed essere prontamente liquidabili nel caso in cui le garanzie rilasciate vengano escusse.
(Omissis).
(1) Rilascio di fideiusioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonche' impegni a concedere credito.
 
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