Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002 |
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2002 - ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata degli enti non commerciali ed equiparati nonche' dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. 1.1. E' approvato il modello "Unico 2002 - ENC", da presentare nell'anno 2002 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento. 1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2002 - ENC", devono essere presentati dagli esercenti attivita' professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorche' approvati, operano le condizioni di inapplicabilita' individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. 1.3. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da: a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, RQ, RU, RT, RK, RO, RP, RS, RY, RZ, RX e il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento; b) i quadri costituenti il modello IVA/2002, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002; c) i quadri costituenti il modello 770/2002 Ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002; d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2001, che e' approvato con separato provvedimento; e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001; f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresi' gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa. 2.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2002 - ENC" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4. 2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione. 2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute: - nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2 e per i quadri indicati nella lettera a) del punto 1.3; - nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1. 2.5. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane S.p.a., nei casi in cui tale modalita' di presentazione e' consentita, devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato 1 al provvedimento 21 dicembre 2001, di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002. 3. Modalita' per la trasmissione dei dati della dichiarazione. 3.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. 4. Caratteristiche grafiche e modalita' di indicazione degli importi. 4.1. I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni grafiche, in euro o in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad eccezione del quadro RX, "Compensazioni - Rimborsi", che e' predisposto e deve essere compilato nella sola versione in euro. Le istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli sia nella versione in euro che in quella in lire. 4.2. I modelli nella versione in euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa ",00". I modelli nella versione in lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta "LIRE" e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa "000". Tali caratteri di stampa non devono essere indicati nel quadro RZ, "Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi", nelle versioni sia in lire che in euro, per il quale restano applicabili le regole di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. 4.3. Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite; nei modelli in lire gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario. Per il quadro RZ restano invece applicabili le regole di troncamento previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. 4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al punto 4.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici, garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che puo' essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di stampa ",00" e "000" indicati nel punto 4.2. 4.5. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli di cui al punto 1.2, possono comunicare i dati relativi all'applicazione dei parametri utilizzando, in luogo dei predetti modelli, un prospetto conforme agli stessi, nel quale devono essere riportati tutti i dati esposti nella sequenza prevista in ciascun modello, con l'esatta indicazione del numero progressivo. In deroga alla struttura del modello di cui al punto 1.2, la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non debbano essere valorizzati, il codice e la relativa dicitura degli stessi dovra' comunque essere riportata con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati. Motivazioni: Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA, approva il modello di dichiarazione "Unico 2002 - ENC", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2002 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati. Sono, altresi', approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001. Il modello Unico 2002 - ENC puo' essere compilato indifferentemente in lire o in euro, ad eccezione del quadro RX che e' stato predisposto e deve essere compilato esclusivamente in euro. Al fine di agevolare i contribuenti, il predetto modello e' stato predisposto in due versioni grafiche di diverso colore: verde per quelli in lire ed azzurro per quelli in euro. Le istruzioni, da utilizzarsi per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece uniche e di colore azzurro e nero. Nella versione del modello in euro gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unita' di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998). Nella versione del modello in lire gli importi devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attivita' svolta; Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997; Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale; Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro; Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia; Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari; Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74/bis con le relative istruzioni; Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative; Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2002 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento". E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo. I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Struttura e formato del prospetto per i parametri Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 4.5 del presente provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 2.5 del presente provvedimento. La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro. I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice. Caratteristiche della carta dei modelli La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Colori Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nella versione dei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nella versione dei modelli in euro, ad eccezione del quadro RX per il quale, in entrambe le versioni dei modelli, sia in euro che in lire, deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore grigio al 20%. Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). E' altresi' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli stessi nel tempo. Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. |
| ----> vedere Modello da pag. 13 a pag. 101 del S.O. <---- |
| ----> vedere Modello da pag. 102 a pag. 213 del S.O. <---- |
| ----> vedere Modello da pag. 215 a pag. 223 del S.O. <---- |
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