Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2002 (vai al sommario) |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquite dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002. |
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Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere punto 1) ed, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 aprile 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota del 5,8 per mille: per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; per l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; aliquota del 6 per mille per gli immobili con le seguenti categorie catastali: A/10 Uffici e studi privati; B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; B/3 Prigioni e riformatori; B/4 Uffici pubblici; B/5 Scuole e laboratori scientifici; B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori e locali di deposito; C/4 Fabbricati per arti e mestieri; C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative; D/1 opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; D/4 Case di cura ed ospedali; D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;D/8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 Residence; D/11 Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 Posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari, utilizzati per attivita' o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita; aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra. 2. di confermare, per l'anno 2002, in euro 165,266 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosI' come disciplinata dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 02A01001; Il comune di ACI CATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del: aliquota ordinaria 6,2 per mille (euro 0,516457); unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo - terreni agricoli 5,5 per mille (euro 0,516457); aree fabbricabili 7 per mille (euro 0,516457); b) determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,291380). (Omissis). 02A01002; Il comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come approvate dalla giunta comunale con deliberazione n. 581, del 27 novembre 2001, necessarie per il raggiungimento del pareggio del bilancio di previsione: 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente regolamento I.C.I., intendendo tali solo quelle unita' immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria); 4 per mille (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota E' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che gli interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi della concessione edilizia rilasciata dal Comune, la data di inizio dei lavori e gli estremi catastali delle unita' immobiliari interessate; 4 per mille (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota E' applicata, nonchE' la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota; 2. di confermare in euro 103,29 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., elevabile a euro 258,23 - pertanto anch'essa confermata - secondo i criteri e le procedure sottoelencati, giusta deliberazione della giunta comunale n. 581 del 27 novembre 2001: a) possesso, alla data del 31 dicembre 2001, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso dei terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione; b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2001, non superiore complessivamente ad euro 13.427,88 annui lordi; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti I.R.P.E.F., quali ad esempio: eventuale rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed rimessa di pertinenza); pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc: c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore ad euro 18.075,99 annui lordi; d) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di euro 103,29; f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 20 dicembre 2002 su modulo predisposto dall'Ufficio tributi. Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione della detrazione puO' essere esercitata solo dai soggetti che rispondano ai requisiti sopra riportati previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'Ufficio tributi. Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01003; Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2002, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale; 2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2002 per: l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purchE' questi vi dimorino abitualmente e ciO' sia comprovato da residenza anagrafica; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti ; 3. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2002 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2002 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioE' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto; 5. di determinare nella misura del 2 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2002 sugli alloggi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego; 6. di determinare nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria che sara' applicata per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5); 7. di fissare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000 (euro 113,62) per I' unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purchE' questi vi dimorino abitualmente e ciO' sia comprovato da residenza anagrafica; 8. di prevedere, per l'anno 2002, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;9. di individuare, in riferimento al precedente punto 8), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione l.C.I., fermo restando che la detrazione non puO' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: 1. massimo L. 500.000 (euro 258,23) per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate: a) persone assistite in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale; b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il reddito complessivo della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti limiti (imponibile lordo anno 2001 con esclusione del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza): L. 11.200.000 (euro 5.784.32) per nucleo composto da una persona; L. 20.450.000 (euro 10.561,54) per nucleo composto da due persone; Per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.490.000 (euro 1.285,98); c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b); d) le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap con invalidita' pari al 100%, o cecita' assoluta civile oppure sordomutismo o minori con diritto all'indennita' di accompagnamento, opportunamente certificati, ai sensi delle leggi n. 381/1970, n. 118/1971, n. 18/1980; 2. per l'abitazione principale che sia Iunica dI' proprieta' di nuclei familiari residenti con tre o piU' figli fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio 2002 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 2001 non superiore a L. 60.000.000 (euro 30.987,41) con esclusione del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, cosi determinata: massimo L. 300.000 (euro 154,94) per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico; massimo L. 400.000 (euro 206,58) per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico; massimo L. 500.000 (euro 258,23) per nuclei familiari con cinque o piU' tigli fiscalmente a carico. Per i nuclei familiari con piU' di cinque figli a carico, il reddito lordo imponibile di L. 60.000.000 (euro 30.987,41), ai fini della predetta detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 (euro 2.582,28) per ogni figlio a carico oltre il quinto. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 (euro 30.987,41) si detraggono L. 5.000.000 (euro 2.582.28) per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione. Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattipecie prevista al punto 1 sopradescritto, la somma delle detrazioni non puO' comunque superare L. 500.000 (euro 258,23). I parametri indicati per poter usufruire della maggiore detrazione I.C.I. di cui alle fattispecie punti 9.1 e 9.2 potranno essere ridefiniti per effetto dell'approvazione del Regolamento I.S.E.E. comunale. Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001 vi stano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento E' quello risultante alla data del primo gennaio 2002. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2002, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio Le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo signorile, A/8 - abitazione in ville, A/9 - 2castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e A/10 - uffici e studi privati. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 9.1 dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare. Per la casistica descritta alla lettera d) del punto 9.1 E' necessario allegare alla domanda da presentare all'ufficio assistenza copia del certificato di invalidita'. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata al punto 9.2 dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unita' immobiliare, nonchE' la composizione del nucleo familiare. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione. (Omissis). 02A01004; Il comune di ALBINO (ALBI) (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2002 le aliquote in vigore nell'anno 2001 e di seguito riportate: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota abitazione principale: 4,5 per mille; aliquota abitazione a disposizione del contribuente non locate, nE' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale; 6,5 per mille; aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione lavori: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale 108 e (L. 210.000); si fa presente che in base all'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili E' equiparata all'abitazione principale: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata concessa in uso gratuito a familiari; b) l'immobile di proprieta' di persona fisica residente all'estero a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito a familiari; 2. che non si procede al versamento I.C.I. qualora l'importo complessivamente dovuto nell'anno sia inferiore a 10 euro (L. 20.000); 3. che non si procede all'emissione di avvisi di liquidazione e provvedimenti di rimborso per importi inferiori a 16,5 euro (L. 32.000). (Omissis). 02A01005; Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02A01006; Il comune di ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge. (Omissis). 02A01007; Il comune di ALI' TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune, per l'anno 2002, con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' dell'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437. a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille. b) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. c) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). 02A01008; Il comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,2 per mille. (Omissis). 02A01009; Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 02A01010; Il comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 5 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I. (Omissis). 02A01011; Il comune di AMATRICE (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2. aliquota da applicare ai soggetti passivi per altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille; 3. aliquota da applicare per i soggetti passivi per gli immobili che rientrano nelle categorie terreni fabbricabili: 5 per mille, ribadendo quanto stabilito dalla giunta comunale con propria delibera n. 83 del 26 giugno 1993, II - di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalle quote di proprieta' (C.M. 26 maggio 1997, n. 144/E); la detrazione non puO' superare, in ogni caso, l'I.C.I. dovuta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02A01012; Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa esposto, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille. (Omissis). 02A01013; Il comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore per l'anno 2001, determinate con deliberazione del commissario straordinario n. 12 del 18 dicembre 2000 e che qui di seguito si riportano: 5 per mille per la prima abitazione; 6,5 per mille per gli altri immobili. 2. di confermare, altresI', la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) per la prima casa. (Omissis). 02A01014; Il comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa: a) abitazione principale: aliquota: 4,5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille; c) per l'abitazione principale: detrazione di euro 103,30; d) per l'abitazione principale, purchE' accatastata nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazioni di euro 180,76. (Omissis). 02A01015; Il comune di ANTIGNANO (provincia di Asti) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). delibera di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; Delibera di determinare altresI' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29. (Omissis). 02A01016; Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2002: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A01017; Il comune di APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (EPPAN AN DER WEINSTRABE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per i motivi di cui in premessa, l'importo di detrazione 2002 dell'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad euro 500,00; 2. il diritto della detrazione nell'ammontare di euro 500,00 viene concesso anche alle persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e che questa circostanza venga comunicata al comune entro il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di dare atto che la presente delibera non E' soggetta al controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 51 della legge regionale del 4 gennaio 1993, n. 1, e succ. modifiche; 4. di dare atto che contro la presente deliberazione ogni cittadino puO' presentare opposizione alla giunta municipale entro i dieci giorni di pubblicazione della stessa all'albo comunale; entro 60 giorni dalla data di esecutivita' della presente deliberazione puO' essere presentato ricorso alla sezione autonoma di bolzano del T.A.R. (Omissis). 02A01018; Il comune di ARCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno di imposta 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A01019; Il comune di ASTI ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere per l'esercizio 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2. di mantenere altresI' per l'esercizio 2002 l'aliquota, gia' in vigore nel 2001, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili; 3. di mantenere infine per l'esercizio 2002 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unita' immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01020; Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare (Omissis) l'aliquota del 4 per mille e di stabilire in e 130 la detrazione per l'abitazione principale (e relative pertinenze, nel rispetto dei quanto stabilito dal regolamento I.C.I.) adottate con propria deliberazione n. 34/2001; 2. di applicare l'aliquota differenziata del 7 per mille agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 3. di avvalersi della facolta' di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che considera come adibita ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01021; Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 3 e 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000 nella seguente misura: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze cosI' come disposto dal penultimo comma dell'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato con atto consiliare n. del 25 gennaio 2001; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dall'abitazione principale; 9 per mille per gli alloggi non locati (case sfitte), ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; in quanto E' possibile in tal modo assicurare l'equilibrio di bilancio 2001 e garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali; (Omissis). 1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2002 in euro 139,44 (L. 270.000) la detrazione in favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con l'elevazione a euro 258,23 (L. 500.000) limitatamente in favore di quelle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili cosI' come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 25 gennaio 2001 in quanto tale sistema di detrazione E' compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali. (Omissis). 02A01022; Il comune di BAGNOLO IN PIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 6 dicembre e il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di L. 260.000 (euro 134,28) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobiliare: a) pensionati: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' al 1 gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile non superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 2001 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piU' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; b) portatori di Handicap: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti in nucleo familiare al 1 gennaio 2001. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; il reddito imponibile complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 2001 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piU' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; c) famiglie numerose: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono aver nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed affettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; nucleo familiare composto da cinque o piU' componenti al 1 gennaio 2002 come da stato di famiglia; reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito all'anno 2001 non superiore a L. 56.000.000 lordi annui nel caso di famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 8.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il quinto; 2. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, del decreto legislativo 446/1997, ai soggetti che si trovano nelle condizioni sottoindicate, una detrazione che consenta di coprire per intero l'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze (cat. C/2, limitatamente ad una cantina e una soffitta, e cat. C/6 o C/7); d) soggetti con reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 12.000.000: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; reddito imponibile non superiore a L. 12.000.000 annui riferito al 2001; essere unico componente del nucleo familiare; 3. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di L. 40.000 (euro 20,66) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobiliare; e) nuclei familiari con reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 20.000.000: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito all'anno 2001 non superiore a L. 20.000.000; L'assenza anche di una sola delle condizioni richieste fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piU' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra; La maggiore detrazione E' concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta. La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione gia' in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia E' fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procedera' a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi; (Omissis). 1. aliquota del 5,6 per mille applicabile a: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioE' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente; a1) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; c) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi; e) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso si cui tale contratto non E' soggetto per legge a registrazione; f) terreni agricoli; g) pertinenze dell'abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7. Per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a1) d) ed e), debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il secondo od unico versamento del tributo. E' fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni; 2. aliquota del 6,8 per mille applicabile a: h) fabbricati strumentali all'attivita' di impresa; i) tutti i fabbricati di imprese, societa', associazioni, cooperative; j) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili: l) fabbricati di enti senza scopo di lucro; m) garages, posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera g). L'aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1, 3 e 4; 3. aliquota del 7 mille applicabile a: n) aree fabbricabili; o) alloggi non locati, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli, zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti.4. Aliquota dello 0,5 per mille applicabile a: a) immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "contratti concordati", che per tutto l'anno 2001 abbiamo regolarmente pagato l'I.C.I. al 7 per mille (in qualita' di alloggi non locati); b) tale condizione dovra' essere dichiarata su apposita autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l'ufficio tributi del comune. Si precisa che tale aliquota particolare E' da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L'immobile in questione per gli anni successivi, sara' assoggettato all'aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto). Fissazione di una detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche per: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. (Omissis). 02A01023; Il comune di BAGOLINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del: 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 5,5 per mille - abitazione principale. E determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01024; Il comune di Balangero (provincia di Torino) ha adottato, il 23 ottobre e il 30 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. in vigore nel 2001, come da prospetto allegato; I.C.I. Aliquote vigenti per l'anno 2002 (deliberazione G.C. n. 116 del 23 ottobre 2001) Oggetto Aliquote Aliquota ordinaria 6,5 per mille Abitazione principale 6 per mille Locali destinati a varie attivita', riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro 5 per mille Aree edificabili 6 per mille I.C.I. Detrazioni vigenti per l'anno 2002 (deliberazione G.C. n. 116 del 23 ottobre 2001) Oggetto Aliquote Aliquota Ordinaria == Abitazione principale euro 103,29 (L.200.000) Locali destinati a varie attivita', riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro == Aree edificabili == (Omissis). di approvare detrazione di L. 200.000 (e 103,29) per abitazione principale e seguente agevolazione: "E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". (Omissis). 02A01025; Il comune di BARBARESCO(provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquote: ordinaria 5 per mille per abitazione principale, ordinaria 7 per mille per le altre abitazioni ed i terreni. 2. detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 02A01026; Il comune di BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di e 104,00. (Omissis). 02A01027; Il comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO(provincia di Messina) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure sottoelencate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) abitazione principale: 6 per mille; b) terreni agricoli: 6 per mille; c) aree fabbricati: 7 per mille; d) altri fabbricati: 7 per mille. (Omissis). 02A01028; Il comune di BARZIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come sottoriportato: abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione a suo tempo stabilita in L. 500.000 per l'abitazione principale, provvedendo alla conversione in e 258; (Omissis). 02A01029; Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza; di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis). 02A01030; Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in euro 103,29. (Omissis). 02A01031; Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) aliquota per abitazione principale (cosI' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille; 3) aliquota maggiorata: 7 per mille, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4) aliquota agevolata ai sensi del comma 4, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato. Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione; le seguenti detrazioni: 1) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell'art.8 sopracitato cosI' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: euro 134,28; 2) la detrazione di cui al punto 1) E' elevata a euro 185,92 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni: a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; b) avere compiuto i sessanta anni di eta' se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati; c) vivere soli o in nucleo familiare; d) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini I.R.P.E.F. non superiore a e 7.750 pro capite. Nel caso di nucleo familiare composto da piU' persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a euro 11.880, piU' euro 826 per ogni persona a carico; 3) la detrazione di cui al punto 1) E' elevata a euro 185,92 per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, al 1 gennaio 2002, da una o piU' persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative. Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2.d); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. (Omissis). 02A01032; Il comune di BERLINGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nella misura cosI' differenziata: prima abitazione e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; altri immobili: aliquota 6,1 per mille. (Omissis). 02A01033; Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) e c) seguenti; b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case); c) 7 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). 02A01034; Il comune di BIOGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare (omissis) le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue: immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 5,75 per mille; immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,25 per mille;alloggi non locati: 6,25 per mille; detrazione per l'abitazione principale: euro103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01035; Il comune di BISACQUINO (provincia di Palermo) ha adottato, il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota da applicare alla base imponibile per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei virgola cinquanta per mille, e di confermare la detrazione per la prima casa e sue pertinenze in L. 200.000. (Omissis). 02A01036; Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 02A01037; Il comune di BOLZANO (Bozen) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: a) detrazione di euro 258 ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) detrazione di e 310 per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2001 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2002 con decreto del presidente della giunta provinciale. Il reddito familiare da prendere in considerazione E' il reddito complessivo (al netto della detrazione per l'abitazione principale) di tutti i componenti del nucleo familiare; 2. la detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito familiare percepito nel 2001, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2002; 3. di fissare le aliquote nella seguente misura: 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili; 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (come previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I.), purchE' il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani residenti all 'estero; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per motivi di lavoro o di studio, limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso E' necessario presentare all'ufficio entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2002 un'attestazione del datore di lavoro o dell'istituto scolastico; l'abitazione posseduta a titolo di comproprieta' nella quale uno dei contitolari abbia la residenza; le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate. (Omissis). 02A01038; Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decorrenza 1993 mediante decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del: 5 per mille, relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria; 4 per mille, relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa; 2. di confermare la deduzione per gli immobili adibiti a prima casa a L. 300.000. (Omissis). 02A01039; Il comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.): 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art.6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicem- bre 1996, n. 662; 3. l'imposta E' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile E' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, e 103,29 (L. 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali E' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione E' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di stimare, in base alle proiezioni del gettito relativo dell'anno 2001, il gettito complessivo dell'imposta in euro 627.495,13 (L. 1.215.000.000); 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A01040; Il comune di BOVOLONE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 (euro 103,30, con arrotondamento al centesimo superiore) per l'abilitazione principale, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso abitazione o altro diritto reale di godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). 02A01041; Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002, per tutte le tipologie impositive e in euro 103,29 (pari a L. 199.997) la detrazione spettante per l'abitazione principale; 2. di aumentare la detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2002, in relazione a richieste con particolari situazioni di carattere sociale da euro 103,29 (pari a L. 199.997) a euro 206,58 (pari a L. 399.995), nel rispetto dei criteri di seguito specificati. I soggetti beneficiari della maggiore detrazione devono: avere un reddito annuo netto di importo inferiore o pari a euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.002), elevato a euro 7.230,40 (pari a L. 14.000.007) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da piU' soggetti sara' operata una maggiorazione di euro 1.032,91 (pari a L. 1.999.993) per ogni componente aggiuntivo. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti; essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza. Procedura per il riconoscimento della maggiore detrazione: il richiedente dovra' presentare: a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare; La documentazione dovra' pervenire all'ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'accordo od unica rata, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. L'esame e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandati al funzionario responsabile. (Omissis). 02A01042; Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2002 in questo comune nelle seguenti misure: 7 per mille per le abilitazioni sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille) i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado; 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000 (euro 123,95); 3. (omissis). 4. (omissis). (Omissis). 02A01043; Il comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: A) aliquota base per abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantine ecc., per non piU' di due ai sensi art. 2, comma 2, reg. I.C.I. 4 per mille ad esclusione di quanto stabilito alla seguente lett. B); B) aliquota per abitazioni non locate, cioE' tenute o rimaste sfitte, indipendentemente dal fatto di essere prima o seconda abitazione 7 per mille; C) aliquota per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati al punto A) e B): 5 per mille; E) E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura a seguito di ricovero permanente; D) detrazione per abitazione principale occupata: euro 110. (Omissis). 02A01044; Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura del 5,3 per mille. (Omissis). 02A01045; Il comune di BRENNERO (BRENNER) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune in misura del 5 per mille; di ridurre l'aliquota in favore del titolare di un'abitazione principale al 4 per mille; di determinare l'aliquota per le abitazioni diverse dall'abitazione principale (secondarie) in misura del 6 per mille; di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in maniera uniforme con euro 225. (Omissis). 02A01046; Il comune di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). B. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., in vigore nell'anno nelll'anno 2001, per come appresso specificato: 1. 4,5 per mille per la prima casa di abitazione; 2. 6 per mille per le seconde case date in fitto; 3. 6,5 per mille per le seconde case non in fitto; C. di confermare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 873/1993, la detrazione d'imposta sulla prima casa, mantenendola, cosI' come per il 2001, a L. 300.000 per alcune categorie di contribuenti, e precisamente: pensionati: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento E' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002; 3) essere in condizioni non lavorative e con un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annuo lordo riferito al 2001. Il reddito E' quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare; famiglie numerose: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento E' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcuna altra proprieta' immobiliare; 2) nucleo familiare composto da 6 o piU' componenti alla data del 1 gennaio 2002; 3) reddito familiare all'anno 2001 non superiore a L. 78.000.000 annuo lordo nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 annui lordi per ogni componente superiore a 6; sia nel caso di cui al punto A (pensionati) che in quello di cui alla lettera B (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 E' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; disoccupati: 1) che alla data del 1 gennaio 2002 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; 2) i non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al 1 gennaio 2002 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2001; @rien4:i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale mobilita' da oltre sei mesi; Le condizioni suddette devono essere documentate dai competenti organismi.3) di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: le complete generalita' con codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000. La richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'ente, entro il mese di maggio 2002 all'ufficio tributi del comune di Briatico, ufficio I.C.I. I contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini suddetti, potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. n. 504/1992. (Omissis). 02A01047; Il comune di BRISIGHELLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: aliquote per abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota differenziata: 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze; sono soggetti alla maggiore aliquota sia gli "alloggi non locati" che le "residenze secondarie" individuati dall'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. Restano in ogni caso escluse le unita' abitative che comunque risulteranno regolarmente locate nonchE' quelle sfitte realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici; aliquota agevolata: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 02A01048; Il comune di BRUNATE (provincia di Como) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille con detrazione di euro 155; b) immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) 5 per mille; c) tutte le abitazioni che non siano abitazione principale 5,3 per mille. (Omissis). 02A01049; Il comune di BUCCINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille, con l'eccezione degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille. (Omissis). 1. di elevare a euro 250 per l'anno 2002 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensioni di invalidita' civile in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggore detrazione; inoltre il nucleo famigliare del soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai primi superino l'importo della pensione sociale minima che viene comunicato annualmente dalla Regione Lombardia; 2. di elevare a euro 250 per l'anno 2002 la detrazione pe l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1 maggio 2001 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unita' immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a euro 517; inoltre il reddito nel nucleo famigliare del titolare dell'unita' immobiliare non deve superare: gli e 7.747 cosI' come documentato dalla rispettiva dichiarazione dei redditi. (Omissis). 02A01050; Il comune di BUJA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.: 1a abitazione 4,8 per mille; 2a abitazione 6 per mille; altri fabbricati 4,8 per mille. (Omissis). 02A01051; Il comune di CARDEZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille. 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per: l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualita' di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle); gli immobili adibiti ad attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.); gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile. 02A01052; 5. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 6. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purchE' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 7. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potra' annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse E' quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992. (Omissis). 02A01053; Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di determinare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in euro 125. (Omissis). 02A01054; Il comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, confermate per l'anno 2001 con propria deliberazione n. 87 del 1 dicembre 2000, come piU' sotto riportate e di determinare in euro 180 le detrazioni per abitazione principale con le motivazioni nelle premesse indicate: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per l'abitazione principale 6 per mille; aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille; aliquota fabbricati adibiti ad uso residenziale risulti liberi o sfitti 7 per mille; detrazione per abitazione principale euro 180. (Omissis). 02A01055; Il comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota unica per tutte le fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare la determinazione della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,29); 3. di confermare anche per l'anno 2002 di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01056; Il comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille; 2. di determinare altresI', agli stessi effetti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01057; Il comune di CAMASTRA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) di fissare l'aliquota per l'anno 2002 nella misura del sei per mille. di determinare le detrazioni nella misura minima di euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis) 02A01058; Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) 1. determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale E' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 507/1992 come sostituto con il comma 55 della legge n. 662/1996; 3. (Omissis); 4. (Omissis); 5. (Omissis); (Omissis). 02A01059; Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille; di proporre al consiglio comunale di fissare nella misura minima pari ad euro 103,29 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01060; Il comune di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato, il 23 e 30 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). di approvare per l'anno 2002 la detrazione di L. 230.000 (omissis) dall'imposta comunale sugli immobili dovute per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01061; Il comune di CANALE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di confermare altresI' in e 113,621 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01062; Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e le detrazioni di imposta attualmente in vigore, come sotto riportate: aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille; aliquota I.C.I. per immobili diversi 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: e 103,29; La detrazione per abitazione principale E' elevata a euro 154,94 per i contribuenti appartenenti alla categoria sotto riportata, entro i limiti di reddito di seguito indicati, e titolari della sola casa di abitazione: nuclei familiari con solo reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Limiti di reddito di pensione o di lavoro dipendente (il reddito da considerare E' quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare): Componenti il nucleo familiare conviventi Reddito annuo del nucleo familiare: 1 persona Euro 6.713,94 2 persona Euro 10.070,91 3 persona Euro 12.756,49 4 o piU' persone Euro 15.777,76 La detrazione per abitazione principale E' elevata a euro 206,58 quando ricorrono le seguenti condizioni, fermi restando i limiti sopra indicati: appartenere ad un nucleo familiare in cui E' presente un portatore di handicap e/o invalido civile e/o anziani ultra 65enni; l'handicap e/o l'invalidita' dovra' essere attestato da certificato di invalidita' superiore al 74%. (Omissis). 02A01063; Il comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per quanto esposto in premessa, le aliquote da applicare nell'anno 2002 alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 4,3 per mille per l'abitazione principale e pertinenze; 7 per mille per tutti gli altri edifici posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille aree edificabili; 2. di confermare in e 103,29 (lire 200.000) l'ammontare della detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale. (Omissis). 02A01064; Il comune di CAPRALBA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare dal 1 gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e le agevolazioni concesse, cosI' come gia' determinate con delibera del Cc n. 2 in data 25 febbraio 2000 e qui di seguito integralmente riportate: 1. di applicare una detrazione di L. 300.000 inclusa quella prevista per legge in L. 200.000 e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, alle persone ultra sessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) proprietarie, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosI' come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504.92 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla docu- mentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000, se il coniuge E' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente: i richiedenti non dovranno risultare titolari di altri diritti di proprieta' o di usufrutto di beni immobili diversi da quanto oggetto della riduzione. (Omissis). 02A01065; Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, nella stessa misura prevista per l'anno 2002, le aliquote applicabili per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2002 nella misura di euro 104,00, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.); 3. di determinare in euro 130,00 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di: a) persone di eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale eta' titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo familiare a se stante; b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100 per cento; c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali; 4. di determinare per l'anno 2002 nella misura di euro 258,00 la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'. (Omissis). 02A01066; Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille; b) altri immobili: 6 per mille. 2. di confermare in euro 103,291 e L. 200.000 = la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01067; Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). "di confermare per l'anno 2002 la misura unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, e di confermare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale". (Omissis). 02A01068; Il comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002 nelle seguenti misure: immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati ovvero non dati in uso, usufrutto o abitazione a terzi: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 6,5 per mille. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a lire 280.000. (Omissis). 02A01069; Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili che sara' applicata in questo comune nelle sotto indicate misure: 1. 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (vedasi art. 6-bis del regolamento I.C.I. vigente); 2. 6,5 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 3. 7 per mille per immobili non locati. (Omissis).di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento modificato con delibera di C.C. n. 68 del 17 dicembre 1999 vigente in questo comune, esecutivo ai sensi di legge, l'imposta verra' riscossa mediante versamento in c/c postale intestato alla tesoreria del comune - mediante bonifico bancario o mediante pagobancomat se istituto, sostituendo completamente la riscossione tramite concessionario; di dare atto che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all' art. 3 del decreto legislativo n. 504 come modificato dal decreto legislativo 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare e 103,29 (pari a L. 200.000) rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 2002 l'elevazione della detrazione da euro 103,29 (pari a L. 200.000) ad e 154,93 (pari a L. 300.000) nelle seguenti circostanze: A. pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad euro 12.394,93 (pari a L. 24.000.000 circa), piU' euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; B. portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponobile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000 circa), piU euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; C. disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutto i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000. = circa), piU' euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; D. lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000 circa), piU euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona carico; E. nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico E' elevato da euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) ad euro 1.549,37 (pari a L. 3.000.000 circa); F. i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Dal reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare E' escluso il reddito della prima casa di abitazione. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da euro 103,29 (pari a L. 200.000) ad euro 154,93 (pari a L. 300.000) tutte le unita' classificate A/1-A/8-A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti a), b), c), d), e f); coloro che ritengano di aver diritto alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda entro il 22 giugno 2002; Le maggiorazioni detrazioni verranno concesse con determinazione del funzionario responsabile nominato con delibera di giunta comunale n. 206/1998 ai sensi del 4 comma dell'art. 11 del decreto legislativo 504/1992; (Omissis). Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge 91/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A01070; Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di proporre e fissare per l'anno 2002 l'applicazione dell'imposta com/le sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2); 2. di fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai fini dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalilizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata E' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di non operare nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di L. 200.000, ai sensi del comma 2 art. 8 decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sopracitato. (Omissis). 02A01071; Il comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza. (Omissis). 02A01072; Il comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002, riconfermando le aliquote, le detrazioni e modalita' applicative gia' adottate nell'anno 2001: aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione: di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario; dei terreni agricoli; aliquota nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario (prima casa); aliquota nella misura del 5,5 per mille per i soli terreni agricoli; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta E' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa al contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile E' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01073; Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nel modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 2002: a) Un'aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente; b) Un'aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. 2. di avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2002: a) di fissare in euro 132 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) di fissare in euro 168 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa. (Omissis). 02A01074; Il comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per mille e le detrazioni per abitazione principale di lire 200.000. (Omissis). 02A01075; Il comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: aliquota 5 per mille per unita' adibita ad abitazione principale; aliquota 5 per mille per terreni ed aree fabbricabili; aliquota ordinaria 6 per mille. 2. di applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di e 120 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01076; Il comune di CASSACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,2 per mille per le motivazioni indicate in premessa; 2. di confermare per il 2002 l'aliquota diversificata, pari al 6,5 per mille per gli immobili classificati e ricadenti nelle seguenti categorie di fabbricati: GRUPPO C: C/1 - Negozi e botteghe; GRUPPO D: D/1 - Opifici; D/2 - Alberghi e pensioni; D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/4 - Case di cura e ospedali; D/5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione; D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 - Residenze; D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 - Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari. 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,2914 - rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonchE' utilizzo; 4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per mille. (Omissis). 02A01077; Il comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili): aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; aliquota da applicare agli immobili per i quali i proprietari stipulano contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo locale sottoscritto tra amministrazione comunale, proprietari e sindacati rappresentanti degli inquilini ex articolo 2 e 3 della legge n. 431/1998 e del D.M. 5 marzo 1999: 4 per mille. (Omissis). 02A01078; Il comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; Aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale; Aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 (lire 200.000) (art. 8 comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3 comma 55 legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari; 4. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'l.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01079; Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, comprese le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata......................aliquota 4 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate.................................................aliquota 7 per mille; c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unita' immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale................................................aliquota 6,3 per mille; 2. di determinare ai sensi deIl'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente: a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell' immobile, riferito all'anno 2001 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori:
Numero componenti Importo Lire Importo euro nucleo familiare 1 10.758.000 5556,04 2 17.860.000 9223,92 3 22.963.000 11859,40 4 27.429.000 14165,90 5 31.894.000 16472,88 6 36.146.000 18667,85 7 e oltre 36.851.000 19031 ,95 detrazione L. 500.000 pari a euro 103.29 b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa detrazione L. 200.000 pari a euro 103,29. (Omissis). 02A01080; Il comune di CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille. 2. di confermare la detrazione di e 103,50 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale estendibile alle relative pertinenze, anche per l'anno 2002. (Omissis). 02A01081; Il comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. gia' approvata con atto di giunta comunale n. 4 del 4 gennaio 2001 determinando l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 6 per mille, invariata, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati; di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie: 1) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall'amministrazione comunale. L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'Amministrazione Comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente. Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo. 2) fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali, sia comunicato l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota. Sono esclusi gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera a). L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti. L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo. 3) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in e 124,00 (L. 240.097) (art. 8 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992). (Omissis). 02A01082; Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2002 come segue: l'aliquota I.C.I. come segue: 5,75 per mille per la prima casa; 7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili; 7 per mille per tutti gli altri fabbricati; la detrazione d'imposta in L. 250.000 - euro 129,11 per Iabitazione principale; per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille; per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 5,85 per mille. (Omissis). 02A01083; Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate nell'anno 2001, che si riportano: (Omissis). 5,5 per mille sulle abitazioni principali; 7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali; 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni confermando altresI' in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01084; Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le misure delle aliquote applicate nell'anno 2001 cosI' come sottoindicato: aliquota ridotta pari al 4 per mille con la detrazione di euro 103,30 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non locati; aliquota del 3,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo di cui alla delibera della giunta comunale n. 409 del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota ordinaria pari al 6 per mille. (Omissis). 02A01085; Il comune di CASTELLAZZO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio comunale per l'anno 2002; 2. determinare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicare per l'anno 2002; (Omissis). 02A01086; Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A01087; Il comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per tutto quanto esposto in premessa, di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze 6 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I.: detrazione ordinaria per unita' immobiliari adibite ad abitazione princ. euro 104,00; detrazione speciale per unita' immobiliari adibite ad abitazione princ. euro 260,00. Le suddette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante li quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. 3. di stabilire che le categorie di contribuenti in particolare situazione di disagio economico e sociale, per i quali spetta la detrazione speciale per abitazione principale di euro 260,00 sono le seguenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato il cui reddito non sia superiore a L. 11. 000.000; b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due; c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidita' pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000. Per reddito si intende il reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2001 al netto della detrazione per l'abitazione principale ed al lordo di eventuali oneri deducibili. (Omissis). 02A01088; Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del comune di Castelnovo Ne' Monti per l'anno 2002 nel seguente modo: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota maggiorata per aree edificabili 7 per mille; 2. di determinare la detrazione spettante per abitazione principale per l'anno d'imposta 2002 nella misura di euro 160,00. (Omissis). 02A01089; Il comune di CASTELNUOVO NIGRA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e con una detrazione di euro 103,30 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 2. di confermare al 6 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutte le unita' immobiliari adibite ad uso diverso da abitazione principale. (Omissis). 02A01090; Il comune di CASTELROTTO (KASTELRUTH) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 8, la detrazione per la prima abitazione con decorrenza dal 1 gennaio 2002 in L. 500.000 (corrisponde a euro 258,23), e di concedere questa detrazione anche all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata per i suoi appartamenti. 2. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 6, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1 gennaio 2001 al 4,4 per mille. 3. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 6, comma 2, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seconde case con imposta di soggiorno secondo la legge regionale n. 25/1988 con decorrenza 1 gennaio 2001 al 7 per mille. (Omissis). 02A01091; Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per quanto illustrato in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, a norma dell'art. 6 deI decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Il comune di CASTELVETRO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1 aliquota 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2 aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale; 3 aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori). Si rende noto altresI' che questo comune, con deliberazione della giunta comunale n. 104 del 22 dicembre 2001, esecutiva, ha determinato per l'anno 2002 i criteri per la concessione delle maggiori detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art 8 - comma III - decreto legislativo n. 504, 30 dicembre 1992 prevedendone l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da e 103,29 (pari a L. 199.997) a e 258,23 (pari a L. 499.990), ai sensi dell'art. 8, comma II, del decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche: A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta); B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 (non possiedono questa caratteristica i soggetti che possiedono oltre all'bitazione principale anche altri immobili di qualsiasi natura, compresi terreni ed aree fabbricabili); C) titolare di reddito lordo soggetto ad I.R.P.E.F. riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a e 10.750,12 (pari a L. 20.815.135) elevato a e 14.544,035 (pari a L. 28.161.169) se il coniuge E' a carico, elevato di ulteriori e 516,46 (pari a L. 1.000.006) per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati; 2. di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 18 maggio 2002 corredata dalla seguente documentazione: a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verra' predisposto dall'Ufficio. (Omissis). 02A01093; Il comune di CASTEL VISCARDO (provincia di Terni) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 = euro 103,29 effettuando la riscossione diretta tramite versamento sul c.c.p. n. 12004065 intestato a comune di Castel Viscardo - servizio tesoreria I.C.I. (Omissis). 02A01094; Il comune di CASTENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 novembre 2001 e 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille. (Omissis). 1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati; 2. di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662/1996, per l'anno 2002, che le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle categorie A2/A3/A4/A5/A6 potranno usufruire della detrazione di L. 250.000 (euro 129,11) per gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000 (euro 33.569,70). Tale valore deve considerarsi lordo, ossia comprensivo delle eventuali pertinenze (al massimo 2), distintamente iscritte in catasto, asservite alla predetta abitazione. Si specifica che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale E' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri 100; 3. di considerare destinatari della presente agevolazione tutte le persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietarie sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze; 4. di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I., gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale entro il 15 giugno 2002. (Omissis). 02A01095; Il comune di CASTIGLIONE COSENTINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I. sugli immobili - fabbricati istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 giugno 1992 e ss.mm. e la detrazione per la prima casa di euro 129,11 - L. 250.000; di determinare per l'anno 2002 per i terreni aree fabbricabili le seguenti aliquote I.C.I.; Aree fabbricabili compresi nelle zone C/1 ed altri 4 per mille (Omissis). 02A01096; Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).(Omissis). 02A01097; Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale gia' adottate per l'anno 2001, come di seguito riportato: a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille; b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili; c) detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di euro 135,00. (Omissis). 02A01098; Il comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 resta confermata nella misura del 4,5 per mille. 2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01099; Il comune di CAVRIAGO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'8 novembre 2001 e il 31 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria nella misura del 6,1 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 5,8 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioE' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue pertinenze, intendendosi come tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le unita' immobiliari C/6 (per non piU' di due garage) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute. 2. di fissare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di estendere la possibilita' di usufruire della detrazione di euro 103,29 e della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune; 4. di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta anche nei seguenti casi: 4.a) unita' immobiliari, che risultavano non locate e vuote, locate con contratto registrato a partire dall'1 gennaio 2002 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 4.b) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di Io grado (figli/genitori - genitori/figli); 5. di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2002 al soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti condizioni: A) Pensionati: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al'1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; aver compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a euro 12.911,43 riferito all'anno 2001. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non puO' essere superiore a euro 10.329,14 annui. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta. Inoltre: l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare non possiedano altri fabbricati in tutto il territorio nazionale; nel caso in cui Iunita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piU' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. B) Famiglie numerose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; il nucleo famigliare deve essere formato da 3 o piU' figli minori o in condizioni non lavorative al 1 gennaio 2002, come da stato di famiglia; il reddito complessivo riferito all'anno 2001 non superiore a euro 30.987,42 lordi nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per ogni altro componente euro 7.746,86 annui lordi. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto di riduzione. C) Nucleo familiare in condizioni bisognose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; nucleo famigliare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a euro 13.944,34 annui lordi riferite all'anno 2001 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono euro 6 713,94 annui lordi. D) Famiglie con componenti portatori di handicap: (ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992 n. 104) possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; il reddito complessivo riferito all'anno 2001 non deve essere superiore a euro 18.076,00 annuI' lordi se la famiglia E' composta di 2 persone, si aggiungono poi euro 7.746,86 annui lordi per ogni componente oltre i 2. L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta. 4. Di poter usufruire della detrazione di euro 103,29 nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e della riduzione del 50 per cento dell'imposta I.C.I. dovuta di cui al punto 4) lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti; analogamente per poter usufruire della aliquota ridotta al 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato di cui al punto 3.a, occorre presentare apposita comunicazione indicante gli estremi della registrazione. Sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. (Omissis). 1. di modificare quanto ai punti 2), 3) e 4) della deliberazione n. 181 dell'8 novembre 2001 che stabilivano in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale fissandola quindi in euro 103,291. (Omissis). 02A01100; Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis), di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2002; 2. di stabilire, inoltre: a) in e 103,30 la misura della detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; b) in e 258, 20 la misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e, piU' precisamente, per le seguenti categorie di contribuenti: 1) Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a euro 6197,50; 2) Nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a euro 10845,60. (Omissis). 02A01101; Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2001 ed in particolare: abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille; detrazione euro 103.29; altri immobili 5,5 per mille. (Omissis). 02A01102; Il comune di CERES (provincia di Torino) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille. (Omissis). 02A01103; Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; 2. di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abilitazione principale. (Omissis). 02A01104; Il comune di CERMES (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che, per l'anno 2002, trovera' applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica e minima del 4 per mille; 2. di confermare, inoltre, che per l'anno 2002 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 600.000, euro 309,87. (Omissis). 02A01105; Il comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare e determinare, (omissis) l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,75 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di fissare in euro 123,95 la detrazione di imposta per l'abilitazione principale; 4. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A01106; Il comune di CESENA (provincia di ForlI) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per i motivi illustrati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 1. Aliquota agevolata - 5 per mille per: unita' abitative locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, secondo il contratto-tipo di cui al comma 3, art. 2 della legge n. 431/1998. A tali unita' immobiliari non compete la normale detrazione d'imposta di euro 103,29 (L. 200.000); 2. aliquota ridotta - 5,8 per mille per: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonchE' per gli immobili ad essa equiparati cosI' come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 13 "Abitazione principale" e art. 14 "Pertinenze dell'abilitazione principale"); 3. aliquota maggiorata - 7 per mille per: unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze come meglio specificato dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 6 "Alloggio non locato e residenza secondaria"); 4. aliquota ordinaria - 6,7 per mille per: tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3; di confermare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., anche per l'anno 2002, l'aumento della detrazione d'imposta da euro 103,29 (L. 200.000) a euro 165,27 (L. 320.000) annue, a favore dei soggetti passivi che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale con le stesse misure e gli stessi criteri applicativi e dichiarativi fissati con delibera di consiglio n. 231 del 20 ottobre 1998 (imposta comunale sugli immobili - misure e criteri applicativi per l'anno 1999), fatti salvi l'aggiornamento delle annualita' di riferimento e l'eventuale trasformazione in euro degli importi espressi in lire. (Omissis). 02A01107; Il comune di CESIOMAGGIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, che sara' applicata in questo Comune: a) nelle misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata E' applicata limitamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori; c) nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali o secondarie; d) nella misura del 5 per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e), f) del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili; e) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento; f) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di confermare per l'anno 2002, euro 103,29 pari a L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 02A01108; Il comune di CESSOLE (provincia di Asti) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Cessole nel modo seguente: aliquota ordinaria: misura del 5 per mille con detrazione di euro 103,291 per la prima casa; seconda casa: misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02A01109; Il comune di CHIENS (KIENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo Comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica di 4 per mille. 2. per le unita' immobiliari soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del T.U. approvato con d.p.g.r. dd. 20 ottobre 1988, n. 29/L, l'aliquota E' determinata nella misura del 7 per mille. 3. di fissare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale in euro 232,41 (L. 450.000). (Omissis). 02A01110; Il comune di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni in premesse enunciate, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire la detrazione per l'abilitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000, pari ad euro 103.291. (Omissis). 02A01111; Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote gia' in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e cioE': 4,5 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; L. 240.000 = euro 123,95 detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01112; Il comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare anche per l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille, per le motivazioni esposte in premessa; di fissare, altresI', per lo stesso anno, la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in euro 129,11. (Omissis). 02A01113; Il comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille per l'abitazione principale, le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate; aliquota ridotta: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato applicando le modalita' per la determinazione del canone ed avvalendosi del "Contratto tipo locale" in conformita' alle condizioni definite dall'"Accordo locale per la Citta' di Cinisello Balsamo", ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del d.m. 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovra' depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'ufficio competente del comune di Cinisello Balsamo; aliquota diversificata: 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1 gennaio dell'anno 2002 e per le quali non risultino, alla predetta data, essere stati registrati contratti di locazione; aliquota diversificata: 7 per mille, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e, quindi forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti al catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto sopra disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. |
| 504/1992; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 156, L. 302.058, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. di equiparare all'abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purchE' vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa, l'utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate; 5. per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella gia' stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potra' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale; 6. di elevare da euro 156 L. 302.058 ad euro 264 L. 511.175 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 7. nei casi di detrazione maggiorata od aliquota ridotta, deve essere presentata dal contribuente apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio specificato nell'allegato riguardante i requisiti in argomento). Requisiti e criteri per l'applicazione della maggior detrazione. Per ottenere l'aumento della detrazione di imposta da euro 156 L. 302.058 ad euro 264, L. 511.175, E' necessario che i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale si attengano esattamente a quanto di seguito riportato:Requisiti: per ottenere l'elevazione della detrazione d'imposta E' necessario essere contemporaneamente in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti a) e b): a) Reddito annuo lordo, ai fini I.R.P.E.F.-730 - UNICO 2001 (redditi 2000), all'interno del nucleo familiare, non superiore a L. 20.000.000 (ventimilioni) medie pro capite, euro 10.329,14, nonchE' la titolarita' del diritto di proprieta' o altro diritto reale esclusivamente sull'imponibile adibito ad abitazione principale; b) presenza al 1 gennaio 2002, nel nucleo familiare, di un componente convivente: portatore di handicap non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente; portatore di handicap o invalido, il cui grado di invalidita' non sia inferiore al 75%; anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla propria A.S.L. competente; anziano non autosufficiente ricoverato, da almeno sei mesi nel 2001, presso una struttura protetta (R.S.A.) per anziani non autosufficienti con un costo di ricovero mensile a carico del nucleo familiare superiore a L. 2.000.000 euro 1.032,91; minore in affido. Criteri applicativi: il reddito da considerare E' quello annuo lordo, ai fini I.R.P.E.F.-730 - UNICO 2001 (redditi 2000), di ciascuno dei componenti il nucleo familiare e deve essere desunto dalle certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o mod. 101 o 201 o 730 o UNICO; Il beneficio dell'ulteriore detrazione E' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, sempre che: a) Vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa; b) L'utilizzo avvenga da parte del proprietario stesso o di altri familiari conviventi; c) Limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra indicate. Modalita': il contribuente deve compilare apposito modulo di richiesta autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla citta' di Cinisello Balsamo; Il modulo di richiesta, autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da copia delle certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o mod. 101 o 201 o 730 o UNICO di tutti i componenti il nucleo familiare; nonchE' dall'originale e copia conforme delle certificazioni rilasciate dalla A.S.L. o altri Enti attestanti lo stato di handicap o invalidita', o attestazione di ricovero in struttura protetta o attestazione di affidamento di minore; I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta, autocertificazione potranno, al momento del versamento delle rate I.C.I. 2002, gia' beneficiare della ulteriore detrazione; Il modulo di richiesta, autocertificazione deve essere consegnato alla citta' di Cinisello Balsamo, Servizio Gestione Fiscalita' Comunale, via Umberto Giordano n. 3; Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti e criteri per l'applicazione dell'aliquota stabilita al 2 per mille. Immobili locati con contratto stipulato avvalendosi del "Contratto tipo locale" in conformita' alle condizioni definite dall'Accordo locale per la Citta' di Cinisello Balsamo, ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999. Per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per mille, nel caso di unita' immobiliare locata, con contratto stipulato avvalendosi del "Contratto tipo locale", ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e che vi risieda stabilmente (tale residenza deve necessariamente risultare, all'11 gennaio dell'anno di imposta, anche dai registri anagrafici), occorre attenersi a quanto di seguito riportato: Modalita': Il contribuente deve compilare apposito modulo di richiesta - autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla Citta' di Cinisello Balsamo; Il modulo di richiesta, autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da copia del contratto di locazione regolarmente registrato (presentarsi con l'originale, necessario per ottenere copia fotostatica); I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta, autocertificazione, potranno, al momento del versamento delle rate I.C.I. 2002, gia' beneficiare della aliquota ridotta; Il modulo di richiesta, autocertificazione deve essere consegnato alla citta' di Cinisello Balsamo, Servizio Gestione Fiscalita' Comunale, via Umberto Giordano n. 3; Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti e criteri ai fini dell'equiparazione delle unita' immobiliari possedute da anziani e disabili nell'abitazione principale. E' equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In tale ipotesi, occorre attenersi a quanto di seguito riportato: Modalita': il contribuente deve compilare apposito modulo di richiesta, autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla citta' di Cinisello Balsamo; Il modulo di richiesta, autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da attestato rilasciato dall'istituto di ricovero o sanitario che certifichi la residenza permanente presso la struttura; I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta, autocertificazione, potranno al momento del versamento delle rate I.C.I. 2002, considerare l'immobile posseduto alla stregua dell'abitazione principale; Il modulo di richiesta, autocertificazione deve essere consegnato alla citta' di Cinisello Balsamo, Servizio Gestione Fiscalita' Comunale, via Umberto Giordano n. 3; Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02A01114; Il comune di CIRIE' (provincia di Torino) ha adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle seguenti misure l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 5,7 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'Agenzia Territoriale per la Casa, alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo; 7 per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di 12 mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria); 4 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale; 6 per mille regime ordinario d'imposta; (Omissis).2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, in euro 118,79 (L. 230.000), per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; gli alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo; gli alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dell'Agenzia Territoriale per la Casa; con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell'A.T.C. e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puO' usufruire di piU' di una detrazione di euro 118,79 (L. 230.000). (Omissis). 02A01115; Il comune di CISERANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle misure seguenti: a) 5 per mille per abitazioni principali ed assimilate (ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I.) ed una pertinenza connessa all'abitazione principale (ai sensi della circolare ministeriale n. 23/E del 2000) e terreni agricoli; b) 6 per mille su tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di tenere conto della disposizione ex art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai, commi 48, 51 e 52, lettera a) deIIart. 3 della legge n. 662/1996 per la determinazione della base imponibile; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, assimilate e pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, dimora abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta ' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate e alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o divorziato. (Omissis). 02A01116; Il comune di CISTERNINO (provincia di Brindisi) ha adottato il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
Tipologia degli immobili Aliquota Detrazione (in Euro) Abitazione principale e relativa pertinenza (C/6 o in subordine C/2) 4,00 104,00 Abitazioni soci cooperative edilizie a proprieta' indivisa 4,00 104,00 Alloggi case popolari assegnate a Riscatto 4,00 104,00 Abitazioni cedute con atto formale in uso gratuito a parenti ed affini 1° grado 4,00 0 Abitazioni cedute a coniuge separato o divorziato 4,00 0 Abitazioni non locate possedute da anziani o disabili con ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari 4,00 104,00 Abitazione principale di nuclei familiari dei quali fanno parte disabili con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% che necessitano di accompagnamento o di assistenza continua (legge n. 18/80 e legge n. 508/88) 4,00 258,00 Immobili centro storico in Ristrutturazione 0,00 Altri immobilli (compreso aree edificabili) 7,00 2. di riconoscere la maggiore detrazione di euro 258,00 di cui al punto G) della precedente tabella esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia detenuto a titolo di proprieta' o usufrutto diretto dal disabile o da altro componente il nucleo familiare nel quale E' presente il disabile stesso, cosI' come risultante all'anagrafe comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'imposta. Per beneficiare di tale detrazione l'interessato dovra' presentare, all'Ufficio tributi, apposita comunicazione corredata da autocertificazione, cosI' come disposto all'art. 39 della legge n. 448/1998. 3. di stabilire l'aliquota agevolata dello zero per mille agli immobili ubicati nel centro storico (zona A del P.d.F.) sui quali vengono eseguiti interventi di recupero previsti dall'art. 31, comma 1, lettera c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, regolarmente autorizzati dall'ufficio tecnico. Tale aliquota viene applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa comunicazione dell'interessato all'Ufficio tributi. (Omissis). 02A01117; Il comune di CIVENNA (provincia di Como) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare l'importo della detrazione spettante per l'abilitazione principale in euro 200. (Omissis). 02A01118; Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota agevolata per abitazione principale 4,4 per mille detrazione L. 200.000; detrazione per abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 02A01119; Il comune di COLLECCHIO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel seguente modo: a) aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; unita' immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione; b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: terreni agricoli e aree fabbricabili; alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili; altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto c); c) aliquota I.C.I. pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non beati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini); 2. di determinare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002; 3. di elevare ad euro 258,23 per l'anno 2002, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; coloro che intendano avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno trascrivere il relativo importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune, servizio tributi, entro 15 giorni dall'avvenuto versamento. A questo dovra' essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulta il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo, potra' richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita. (Omissis). 02A01120; Il comune di COLOGNO MONZESE (provincia di Milano) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); a) aliquota del 4,5 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale ed agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; b) aliquota del 6,4 per mille da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta. Detrazioni Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata legge n. 662/1996, sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La detrazione per abitazione principale E' elevata a euro 206,58, limitatamente ai nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerati direttamente adibiti ad abitazione principale gli alloggi di proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione prevista per i suddetti alloggi E' elevata a e 258,23. (Omissis). 02A01121; Il comune di CONSELICE (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille, per: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dell'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999: Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli); f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale E' sita l'abitazione principale, purchE' non utilizzate per attivita' produttive, commerciali o artigianali. L'eventuale parte residua di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puO' essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze; fabbricati destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonchE' box, autorimesse e garages, appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/10; B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8; C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7; D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, D/11, D/12; terreni agricoli; 2. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota del 4,3 per mille sugli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della legge n. 431/1998 (con l'obbligo della comunicazione da presentare al servizio tributi, entro l'anno d'imposta 2002, utilizzando i modelli messi a disposizione dallo stesso servizio); 3. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi; 4. di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di e 104,00; 5. di stabilire in e 208,00 (e 104,00 ordinaria + e 104,00 ulteriore) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti e specificati nel presente atto deliberativo. Ulteriore detrazione per l'abitazione principale di e 104,00 (aumento da e 104,00 a e 208,00). Condizioni di base Il richiedente ed i componenti della propria famiglia non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze, lettera f) del punto 2 dell'art. 14 del regolamento l.C.l., nE' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Sono esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi). Particolari situazioni aventi diritto all'ulteriore detrazione: a) famiglie con tre o piU' figli: nuclei familiari con tre o piU' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni, con un reddito familiare complessivo non superiore a e 8.264,00 pro-capite; b) famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 o persone non autosufficienti con attestazione di invalidita' civile non inferiore al 75% e con reddito familiare complessivo non superiore a e 8.264,00 pro-capite; c) famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2002. Criteri applicativi Il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare quanto segue (utilizzando i modelli messi a disposizione dal servizio tributi): nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti di base richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione per abitazione principale fino a e 208,00. In relazione ai dati relativi al reddito si precisa che: 1. il reddito di riferimento E' quello imponibile I.R.P.E.F./2001 complessivamente conseguito dal nucleo familiare (cioE' dai componenti risultanti dallo stato di famiglia) alla data del 1 gennaio 2002; 2. il reddito pro-capite si ottiene dividendo il reddito della famiglia per il numero dei componenti. I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione di e 208,00, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2002. L'autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Conselice, oppure consegnata a mano al medesimo servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata di versamento per l'anno 2002. I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione, al momento del pagamento delle rate di versamento per l'anno 2002, potranno gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione effettuera' idonei controlli sulle autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni nei confronti delle amministrazioni certificanti oppure richiedendo all'interessato, la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni false o mendaci. (Omissis). 02A01122; Il comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Corfinio per l'anno 2002, confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti. (Omissis). 02A01123; Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 2. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia, (Omissis) con la riduzione del 50 per cento per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista daIIart. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di (L. 200.000) e 103,29 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 deI 30 dicembre 1992); (Omissis). 02A01124; Il comune di CORNELIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);1. di determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad e 103,291; 2. di prendere atto della determinazione dell'aliquota anno 2002, nella misura unica del 6 per mille fissata dalla giunta comunale con atto deliberativo n. 117, del 29 novembre 2001; (Omissis). 02A01125; Il comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). 02A01126; Il comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (provincia di Cremona) ha adottato il 29 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di stabilire, per quanto esposto in narrativa per le aliquote dell'l.C.l nelle seguenti misure: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale 6 per mille; b) altre unita' immobiliari 6 per mille; c) altre unita' immobiliari diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili) 6 per mille; 2. di fissare, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni nelle seguenti misure: aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: 1 per mille. Le aliquote di cui alla lettera d) sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni 3 daIl'inizio dei lavori come gia' previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; e) riduzione del 50 per cento, dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati; f) detrazione per l'abitazione principale: e 118,79; 3. di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti relativi al 2001, il gettito complessivo dell'imposta di e 161.201,18 da scrivere all'apposito risorsa del bilancio 2001 per e 161.202,00 (arrotondato). (Omissis). 02A01127; Il comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato il 21 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e deliberare l'aliquota nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili; 2. di determinare altresI' la detrazione sull'abitazione principale in e 104,00 annui. (Omissis). 02A01128; Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23 novembre e 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A01129; Il comune di CREMELLA (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posto auto; 2. di confermare in L. 200.000, la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 2002; 3. di determinare l'aliquota deI 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni; 4. di confermare per l'anno 2002, tutto quanto deciso con la deliberazione del commissario straordinario n. 8, del 31 marzo 1999 in merito alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. (Omissis). 02A01130; Il comune di CREMENO (provincia di Lecco) ha adottato il 19 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 6 per mille su tutte le unita' immobiliari; aliquota del 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con detrazione di L. 500.000 che, convertita in Euro, ammonta a 258. (Omissis). 02A01131; Il comune di CRESPADORO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), che sara' applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 2002 e in L. 200.000 pari a e 103,29 annue, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01132; Il comune di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare, per i motivi suddetti, le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2002 come segue: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille nel caso di alloggi non locati (non occupati); 2. di prevedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, pari a e 103,29; 3. di confermare l'aumento da L. 200.000 a L. 400.000, pari a e 206,58, della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, detrazione che compete esclusivamente ai soggetti che rientrano nelle condizioni di seguito specificate: A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; B) avere compiuto i 65 anni di eta' al 1 gennaio 2002, ovvero compiere i 65 anni di eta' nel corso dell'anno 2002 per gli uomini, avere compiuto i 60 anni di eta' al 1 gennaio 2002, ovvero compiere i sessanta anni di eta' nel corso dell'anno 2002 per le donne; C) vivere soli o in coppia al 1 gennaio 2002. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela; D) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2001 un reddito da pensione imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 16.000.000, pari a e 8.263,31; E) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno precedente a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a L. 3.000.000 pari a e 1.549,37; F) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche: quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosI' come indicato al punto D); per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.; per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i 32.000.000 di Lire, pari a e 16.526,62; la condizione di cui al punto E) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente; qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 35.000.000, pari a e 18.075,99. (Omissis). 02A01133; Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare, (omissis), l'aliquota di imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,2 per mille, per l'anno 2002; 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo E' di e 103,29 pari a L. 200.000. (Omissis). 02A01134; Il comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8 deI decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni: a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze; b) 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili; c) 7 per mille per gli alloggi non locati; d) detrazione "prima casa" di L. 280.000 (e 144,61); e) maggiore detrazione "prima casa" di L. 450.000 (e 232,41) dei: 1. titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 2002; 2. soggetti titolare di pensione in possesso di reddito familiare complessivo, riferito all'anno 2001, non superiore a: L. 14.000.000 (e 7,230,40) per nucleo familiare composto da una persona L. 21.000.00 (e 10.845,59) per nucleo familiare composto da due o piU' persone. In entrambi i casi l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2002, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A1 abitazioni signorili, A7 abitazioni villini, A8 abitazioni in ville, A9 castelli, palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati. I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita' abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2001. Detta certificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 2002 al settore tributi del Comune. L'amminis trazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione. (Omissis). 02A01135; Il comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 6,5 per mille, aliquota ordinaria; 5 per mille, aliquota per i residenti di unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' edilizia e dell'inquilinato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, come recepito con delibera di Giunta comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge; 2. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di L. 200.000, e 103,29, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01136; Il comune di DESENZANO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni gia' in vigore nel 2001; 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5,75 per mille aliquota ordinaria; 4 per mille aliquota ridotta: a) per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) per le pertinenze "limitatamente a una per ciascuna categoria classificate o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7", ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996; c) per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; si considera adibito ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota agevolata del 4 per mille agli immobili posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 7 per mille aliquota per le aree fabbricabili, nonchE' per gli alloggi non concessi in locazione ad uso abitazione principale; gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento all'art. 6, comma 4, (utilizzato per abitazione principale con contratto registrato) e a quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzati come abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille; 3. di precisare che, anche per l'anno 2002, la misura della detrazione per l'abitazione principale consiste nell'importo di L. 400.000, e 206,58, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie alle quali viene applicata l'aliquota del 4 per mille. (Omissis). 02A01137; Il comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille e di fissare altresI' la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 240.000. (Omissis). 02A01138; Il comune di DUE VILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 2. di fissare, (omissis), le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni cosI' come sottospecificato: aliquota del 4,9 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; aliquota del 6,5 per mille su tutti gli altri immobili; detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e 140,00; maggiore detrazione di e 180,00 nelle situazioni di particolare carattere sociale, stabilendo i sottoindicati criteri: A) il contribuente dovra' alla data del 31 dicembre 2001 aver gia' compiuto il 64o anno di eta'; B) il contribuente dovra' rientrare nei seguenti limiti di reddito desunti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno d'imposta 2001: L. 14.000.000 (e 7.230,40) per nucleo formato da 1 componente; L. 21.000.000 (e 10.845,55) per nucleo formato da 2 componenti; L. 24.000.000 (e 12.394,97) per nucleo formato da 3 componenti; L. 26.000.000 (e 13.427,88) per nucleo formato da 4 componenti;C) il contribuente dovra' presentare la relativa domanda, su apposito modulo predisposto dal comune, presso l'ufficio tributi entro il termine perentorio del 24 giugno 2002; (Omissis). 02A01139; Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in e 103,29; (Omissis). 02A01140; Il comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) abitazione principale: 3 per mille; c) aliquota agevolata per i proprietari che eseguiranno interventi di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di tre anni): 4 per mille; 2. di determinare altresI' in euro 104,00 la detrazione spettante ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02A01141; Il comune di FALZES (PFALZEN) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille; 2. per le unita' immobiliari (incluso le pertinenze) soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del T.U., approvato con D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota E' determinata nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di proprieta' di residenti nel comune, per i quali viene determinato l'aliquota ordinaria del 4 per mille; 3. di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la sua pertinenza in euro 258,00 (L. 499.558), secondo l'articolo 2 del regolamento I.C.I., approvato dal consiglio comunale con delibera n. 1 del 28 gennaio 1999. (Omissis). 02A01142; Il comune di FERRARA ha adottato, il 23 novembre e il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di prendere atto che per il 2002 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, pari ad euro 103,29; 2. di concedere l'aumento della detrazione per abitazioni principali alle famiglie in stato di disagio con i criteri di applicazione sotto menzionati; (Omissis). Ritenuto pertanto di riconoscere per il 2002 una maggiore detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, limitatamente alle fattispecie a cui E' concessa la detrazione di L. 200.000, pari ad euro 103,29, a norma dell'art. 3 del D.L. n. 50 dell'11 marzo 1997 convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, nella misura di L. 500.000, pari ad e 258,23, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con gli stessi criteri applicati nel 2001 e con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura del 2,9 per cento in conseguenza del tasso tendenziale annuo 2001 calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nel mese di settembre 2001, a favore dei seguenti contribuenti: cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19 luglio 1991 e successivi aggiornamenti; pensionti e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che dispongono del solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a L. 15.993.000 arrotondate annue al lordo delle ritenute fiscali, pari ad e 8.259,70; pensionati e portatori di handicap con riconosciuta invalidita' che dispongono del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 25.834.000 arrotondate, pari ad e 13.342,15, aumentato di L. 1.967.000 arrotondate, pari ad e 1.015,87, per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali (si considera il reddito dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione); persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 25.834.000 arrotondate, pari ad e 13.342,15, aumentati di L. 1.967.000 arrotondate, pari ad e 1.015,87, per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali; Ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che nE' il contribuente nE' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una; tuttavia il diritto all'ulteriore detrazione non si perde qualora si possieda, in aggiunta all'abitazione principale e una pertinenza, altra proprieta' immobiliare il cui reddito iimponibile IRPEF sia inferiore a L. 200.000 pari ad e 103,29; Ritenuto, infine, di stabilire che per l'applicazione della maggiore detrazioe si dovranno adottare le seguenti modalita': i contribuenti interessati, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, saranno tenuti a presentare al Servizio tributi del comune, direttamente o con raccomandata, apposita richiesta-autocertificazione, ove dichiarano di possedere i requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazioine I.C.I.; tale richiesta potra' essere presentata entro il 20 dicembre qualora l'immobile sia stato acquistato dopo il 30 giugno dell'anno di imposizione; i contribuenti che abbiano trasmesso la richiesta-autocertificazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; le richieste-autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge; (Omissis). 1. di applicare nel 2002 alle tipologie di immobili considerate abitazioni principali e alla sua pertinenza l'aliquota del 5,5 per mille, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare per il 2002 per le altre tipologie di immobili le aliquote differenziate I.C.I. applicate nel 2001, ad esclusione dell'aliquota del 5 per mille soppressa, cosI' come previsto dall'art. 3, commi 53-55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02A01143; Il comune di FIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili E' determinata per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille (sei per mille). La determinazione per l'abitazione principale viene mantenuta nei limiti previsti dalla legge in euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01144; Il comune di FIE' ALLO SCILIAR (VOLS AM SCHLERN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2002 le seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 4 per mille; aliquota per le abitazioni, non utilizzate nE' come prima abitazione, nE' per uso professionale: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 252,00; aliquota per terreni edificabili: 4 per mille. (Omissis). 02A01145; Il comune di FINALE EMILIA (provincia di Modena) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 6,9 per mille: aliquota ordinaria; 5,8 per mille: a) abitazioni principali dei soggetti residenti e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale; b) abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1o grado (genitori e figli); 4 per mille: fabbricati del gruppo "D" di nuova costruzione destinati a nuove attivita' produttive per un periodo di 3 anni a partire dal 1 gennaio 2000; 7 per mille: alloggi che a partire dal 1 gennaio 2002 risultano non locati ovvero non occupati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e la alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; 2. di fissare la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,30. Si precisa che tale detrazione non viene estesa all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai familiari; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01146; Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,25 per mille; b) aliquota per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.): 5,25 per mille; c) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille; d) aliquota per i terreni agricoli: 6 per mille; e) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; f) aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4 per mille; g) di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta indicata al punto e), il proprietario dovra' presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indichera' gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie); h) di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 220.000 (euro 113.621). (Omissis). 02A01147; Il comune di FORNACE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: a) nella misura ordinaria del 5 per mille; b) per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; c) aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo o dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze delle abitazioni principali ed alle abitazioni concesse dal proprietario o dall'usufruttuario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado alle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 del regolamento I.C.I. d) detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento I.C.I. (Omissis). 02A01148; Il comune di FRIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 sono: 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.: 6 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel Comune: 6 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. (Omissis). 02A01149; Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 (Omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 6 per mille ordinaria; aliquota del 7 per mille per unita' immobiliari sfitte, intendendosi l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e al 1 gennaio 2002 non locata nE' data in comodato a terzi;di determinare la detrazione di imposta I.C.I., per le abitazioni principali di tutti i soggetti passivi nella seguente misura: e 103,29, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritti reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; e 129,11, per i possessori di abitazioni principali con la presenza nel nucleo familiare di persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovra' essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta). I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta, attestante la sussistenza dei necessari requisiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione in quanto assimilata. I contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della ulteriore detrazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele verranno app licate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. I suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti I.C.I. per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero. (Omissis). 02A01150; Il comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2002 come segue: aliquota ridotta: misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota ordinaria: misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A01151; Il comune di GERA LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 02A01152; Il comune di GIAVERA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota di imposta per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare l'ammontare della detrazione dall'imposta per abitazione principale in euro 155,00; (Omissis). Si ricorda inoltre che: E' considerata abitazione principale, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, e da questi adibita a loro abitazione principale. (Omissis). 02A01153; Il comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera: 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per questo comune con effetto dal 1 gennaio 2002: aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di euro 145,00 (L. 280.759) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare, nel numero di una o piU', qualificabile come pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purchE' sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unita' immobiliare principale e purchE' classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto) e direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi; aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosI' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora (detrazione euro 145,00) (L. 280.759), con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), a pena di decadenza dal beneficio, dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate; aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in alcun modo locata (detrazione euro 145,00 - L. 280.759), con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), a pena di decadenza dal beneficio, dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate; aliquote del 6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati (box non di pertinenza dell'abitazione principale e in alcun modo locati, uffici, negozi, capannoni, ecc.); aliquote del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (box, cantine, solai, soffitte, ecc.) locati con qualunque tipo di canone diverso da quello concertato, non locati, sfitti, (si considerano tali quegli immobili che seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione); aliquote del 4 per mille per gli immobili che siano stati concessi in locazione con contratto di tipo concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione, con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), a pena di decadenza dal beneficio, della copia del contratto. (Omissis). 02A01154; Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure: a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione minima fissata in euro 103,29. (Omissis). 02A01155; Il comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille; 2. determinare l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille per l'abitazione principale, come definita nell'art. 3, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e relative pertinenze di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento; 3. dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione provinciale E', ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosI' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, stabilita in euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01799; Il comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 2002: 1. aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosI' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; II - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.; III - Valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 7 e 8 del citato regolamento I.C.I.; IV - Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente: le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari adibiti ad abitazione principale; V - Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01156; Il comune di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 9 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,3 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille;aliquota pertinenze dell'abitazione principale: 5 per mille limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte); a condizione che le medesime non risultano concesse in locazione, uso o comodato a terzi; di stabilire che si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; di applicare le presenti disposizioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; di stabilire, altresI', sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale e che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puO' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa. (Omissis). 02A01157; Il comune di GRIMACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di euro 103,29. (Omissis). 02A01158; Il comune di GRINZANE CAVOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2002, agli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di determinare altresI', nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2002, alle abitazioni principali; 3. di confermare, altresI', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A01159; Il comune di GUALTIERI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune nelle seguenti misure: 6 per mille ordinaria per tutti gli immobili; 5,7 per mille ridotta per abitazione principale; 2. di stabilire che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 pari ad euro 103,29. (Omissis). 02A01160; Il comune di GUARDIA SANFRAMONDI (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); b) di confermare per l'anno per l'anno 2002 la misura della detrazione d'imposta sull'abitazione principale q quelle ad essa equiparate nell'importo di L. 200.000 (duecentomila); c) di fissare per l'anno 2002 nella misura del 0,01 (zero virgola uno) per mille l'aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Per centro storico si intende l'area ricadente all'interno del programma integrato di riqualificazione urbanistica di cui alla deliberazione consigliare n. 36 del 24 settembre 1997. L'aliquota agevolata E' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 e art. 3 regolamento comunale sull'I.C.I.). (Omissis). 02A01161; Il comune di GUARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) aliquote: ordinaria 6 per mille, agevolata per abitazione principale 5 per mille. 2) detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 130,00. (Omissis). 02A01162; Il comune di GUIDIZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'esercizio finanziario 2002, le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili come sotto specificato: abitazione principale, 5 per mille; abitazioni sfitte, 7 per mille; terreni agricoli, 6 per mille; aree edificabili, 7 per mille; altri fabbricati, 7 per mille; detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 (e 103,30). (Omissis). 02A01163; Il comune di GUILMI (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati come abitazione principale dei soggetti residenti per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille. di stabilire in quelle fissate dalla normativa vigente le detrazioni e le agevolazioni dell'imposta. (Omissis). 02A01164; Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aree fabbricabili, 6 per mille; terreni agricoli esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) decreto legislativo n. 504/1992; abitazione principale, 4,5 per mille; abitazione in aggiunta alla principale, 6 per mille; alloggi non locati, 6 per mille; immobili diversi da abitazione, 6 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, 6 per mille; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, equiparata all'abitazione principale; detrazione d'imposta per l'abitazione principale, euro 103,29. (Omissis). 02A01165; Il comune di INVERNO e MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1 gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti; 2. di confermare in e 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili direttamente abilita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per l'anno 2002. (Omissis). 02A01166; Il comune di ISILI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 24 dicembre 2001 e il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura prevista per l'anno 2001 e precisamente: a) 5 per mille le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 7 per mille le unita' immobiliari diverse dalle precedenti. (Omissis). 1. Di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 nell'importo di euro 165,26 (L. 319.987). (Omissis). 02A01167; Il comune di ISOLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare con decorrenza 1 gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille tutte le fattispecie imponibili; 2. di confermare in e 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01168; Il comune di ISSOGNE (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) L'aquila ordinaria del 4 per mille; b) la detrazione di L. 350.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e limitatamente, se classificata in categoria C/2, C/6, C/7, per la parte residua. (Omissis). 02A01169; Il comune di JESOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare perle motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e nella misura del 7 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, di alloggi non locati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale; 2. di stabilire, per l'anno 2002, nella misura di L. 500.000, pari ad e 258,23, le detrazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; (Omissis). 02A01170; Il comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, l'acqua I.C.I. che sara' applicata nel comune di La Maddalena nella seguente misura: 6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed altre categorie di immobili; detrazioni per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale euro 103,29. (Omissis). 02A01171; Il comune di LAGUNDO (ALGUND) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1 di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dell'anno 2002 come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge; Aliquota d'imposta: 4 per mille. 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2002 come segue: per tutte le abitazioni principali: e 600,00. (Omissis). 02A01172; Il comune di LAIVES (LEIFERS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di determinare per l'anno 2002 in e 217,00 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 2 per mille l'aliquota limitatamente ai fabbricati dati in affitto come abitazione principale con contratto previsto dall'art. 2 della legge n. 431/1998 (affitti calmierati); 4. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 9 per mille l'aliquota limitatamente agli alloggi sfitti per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (Omissis). 02A01173; Il comune di LANA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 4 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall'anno 2002 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: a) abitazione principale 4 per mille b) tutti i rimanenti immobili 4,2 per mille 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2002 fino a diversa regolamentazione come segue: a) per tutte le abitazioni principali L. 800.000 e 413,166; 3. di integrare il comma due dell'articolo 2 del regolamento approvato con propria delibera n. 67 del 17 dicembre 1998 (estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali) e anche in considerazione della delibera n. 45 del 30 novembre 1999 con la seguente frase riportata in "grassetto". "Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage, box, posto auto ed inoltre magazzini e locali adibiti a deposito (C/2 non superiori A 15 m2), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale E' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri. Nel caso che l'abitazione principale siano asservite piU' unita' immobiliari di pertinenza, il beneficio del presente articolo E' esteso ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza". 4. di integrare il regolamento sull'imposta comunale sugli immobili approvato con propria delibera n. 67 del 17 dicembre 1998 e successive modifiche con l'introduzione del seguente art. 3-bis: @nero:ART. 3-BIS. @nero:Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali a immobili posseduti da anziani o disabili 1. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta disciplina E' limitata alla durata di un anno con decorrenza dal trasferimento della residenza; 2. resta ferma l'applicazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del presente regolamento. (Omissis). 02A01174; Il comune di LASA (LAAS), (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. con decorrenza dall'anno 2002 e fino a diversa regolamentazione vengono determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge. Aliquota unica: 0,4 per mille. 2. l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinato, con decorrenza dall'anno 2002 e fino a diversa regolamentazione, come segue: per tutte le abitazioni principali: e 465,00 (L. 900.366). (Omissis). 02A01175; Il comune di LAUCO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille (Omissis); 2. di determinare pari a e 103,30 l'ammontare della detrazione per la prima casa e similari. (Omissis). 02A01176; Il comune di LAVENO MOMBELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) aliquota agevolata 5 per mille. In favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. Detrazione per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosI' come successivamente integrato e modificato. L'aliquota agevolata e la detrazione si estendono anche alle pertinenze delle abitazioni principali, qualora si verifichino le condizioni specificate dall'art. 3, del regolamento, disciplinante l'imposta comunale sugli immobili, e nei limiti ivi previsti. Sono equiparate alla abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unita' immobiliari elencate alle lettere a), b), e c) dell'art. 4, comma 1, del regolamento disciplinare l'imposta comunale sugli immobili, approvando da ultimo con atto del consiglio comunale n. 56 in data 21 dicembre 2001, sono equiparate, ai soli fini della applicazione della aliquota ridotta, le unita' immobiliari elencate alle lettere d) ed e) dello stesso articolo e comma. (Omissis). 02A01177; Il comune di LEGNAGO (provincia di Verona) ha adottato, il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., le seguenti aliquote: aliquota generale: 5,2 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; 2. di stabilire nell'importo di e 155,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di elevare, in conformita' dell'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale, come di seguito specificato: a e 207,00 per i contribuenti per i quali ricorrano tutti i seguenti requisiti: nucleo familiare con reddito complessivo lordo fino a e 36.152; almeno uno dei due coniugi abbia un'eta' non superiore a trentacinque anni e sia soggetto passivo I.C.I.; nessuno dei due coniugi sia titolare di diritti reali su altri immobili; a e 207,00 per i contribuenti con eta' superiore a 65 anni, pensionati, con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare compreso tra e 10.846 e e 12.911, purchE' non titolari di diritti reali su altri immobili; a e 232,00 per i contribuenti con eta' superiore a 65 anni, pensionati, con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore a L. 10.846, purchE' non titolari di diritti reali su altri immobili. (Omissis). 02A01178; Il comune di LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 determinandola nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A01179; Il comune di LIMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 del 6 per mille; di applicare per le riduzioni e detrazioni dell'imposta il 55o comma escluso il punto 3 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A01180; Il comune di LIVIGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 2002: a) aliquota: 5 per mille; b) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 500.000 (euro 258,23). (Omissis). 02A01181; Il comune di LOANO (provincia di Savona) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 quattro aliquote differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti in quell'immobile ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario se residenti in quell'immobile; nonchE' agli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-recettive, una dell'8 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ed una del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non concessi in locazione ai residenti e per tutte le altre tipologie di immobili, aree edificabili e terreni agricoli costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla rel ativa base imponibile; 2. di precisare ulteriormente che: al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 6 per mille la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.); il comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta; l'esistenza di tali contratti puO' essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell'I.C.I. (30 giugno 2002), fatto sempre salvo il diritto dell'ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui al punto precedente; i contribuenti che avessero gia' prodotto tali dichiarazioni nelle annualita' d'imposta precedenti (2000/2001), a condizione del persistere della stessa situazione dichiarata anche per l'anno 2002, sono esonerati dalla presentazione della stessa; 3. di determinare, per l'anno 2002, in L. 200.000 e 103,29 la detrazione I.C.I. per unita' immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo. (Omissis). 02A01182; Il comune di LURANO (provincia di Bergano) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002: aliquota 4,5 per mille: da applicare a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; da applicare a tutte le unita' immobiliari concesse in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori) che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultino intestatari di altri immobili. Per usufruire dell'aliquota del 4,5 per mille i contribuenti devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'ufficio I.C.I. del comune la dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risultino le condizioni ed il grado di parentela, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo famigliare autonomo e residente oltre alla copia del contratto di comodato e/o di uso gratuito; di determinare per l'anno 2002: aliquota 5,5 per mille: per tutti gli altri immobili; di determinare per l'anno 2002: la detrazione d'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 comprese le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di determinare, altresI', per l'anno 2002: la detrazione d'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura del doppio del minimo, pari a L. 400.000, a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano: nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita commissione medica dell'A.S.L., di cui all'art. 1 della legge n. 295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 il cui reddito non superi L. 40.000.000, sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta un'invalidita' ai fini del lavoro; famiglie numerose composte da 5 persone o pi componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini dell'I.R.PE.F. non superi L. 60.000.000 nell'anno 2001. (Omissis). 02A01183; Il comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 e il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 un'aliquota ordinaria dell'l.C.l. nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 27 febbraio 2001, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 4. di confermare altresI' per l'anno 2002, a favore delle categorie di contribuenti in possesso dei requisiti individuati con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto "determinazione dell'ulteriore detrazione per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale" e nel rispetto dei criteri e delle modalita' ivi riportate l'elevazione della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da euro 103,29 (pari a L. 200.000) a euro 206,58 (pari a L. 400.000); 1. di riconoscere l'ulteriore detrazione in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 e seguenti come previsto dall'art. 3, D.L. 49 del 10 luglio 1997, convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; pensionato in condizione non lavorativa per tutto l'anno di imposta di riferimento e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno precedente, non superiore a e 7230,40 (pari a L. 14.000.000) nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a e 11.878,51 (pari a L. 23.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da due persone; i suddetti limiti sono ulteriormente elevati di euro 826,33 (pari a L. 1.600.000) per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosI' composto e distinto; b) titolare di solo reddito abitativo: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento Iunica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; titolare di solo reddito abitativo in condizione non lavorativa per tutto l'anno di imposta di riferimento e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno precedente non superiore a e 7230,40 (pari a L. 14.000.000) nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a e 11.878,51 (pari a L. 23.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da due persone; i suddetti limiti sono ulteriormente elevati di euro 826,33 (pari a L. 1.600.000) per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosI' composto e distinto; c) famiglie con portatori di handicap: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a e 7230,40 (pari a L. 14.000.000) per un solo componente riferito all'anno precedente. Si aggiungono e 5164,57 (pari a L. 10.000.000) annue lorde per ogni componente oltre il primo; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosI' composto e distinto; d) famiglie numerose: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; nucleo familiare composto da almeno quattro persone o pi componenti al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento con un reddito fiscalmente imponibile non superiore a e 18.075,99 (pari a L. 35.000.000) annui nel caso di quattro persone, reddito aumentato di e 2065,83 (pari a L. 4.000.000) per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento quello dell'anno precedente; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosI' composto e distinto; e) nuovi nuclei famigliari: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; nucleo familiare costituito da neo-coniugi di eta' fino a trentacinque anni, con o senza figli, che hanno contratto matrimonio da non pi di cinque anni alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta di riferimento e titolari di un mutuo ipotecario prima casa; il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile riferito all'anno precedente non deve essere superiore a e 18.075,99 (pari a L. 35.000.000) aumentato di e 1032,94 (pari a L. 2.000.000) per ogni familiare a carico; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosI' composto e distinto; sia nel caso della lettera a) (pensionati) che della lettera b) (titolari di solo reddito abitativo) che della lettera c) (portatori di handicap) che della lettera d) (famiglia numerosa), e che della lettera e) (nuovi nuclei famigliari) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali: A/2 di classe 1. abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 abitazioni di tipo rurale. Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall'amministrazione. L'agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante. L'autocertificazione resa ai sensi del regolamento di attuazione della legge 127/1997, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445 del 28 dicembre 2000, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune dal 20 dicembre al 31 dicembre dell'anno di imposta di riferimento pena la decadenza del diritto all'ulteriore detrazione. (Omissis). 02A01184; Il comune di MACERATA ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). approvare per l'anno 2002 l'aumento detta detrazione per abitazione principale fino a L. 500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 2002: soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili e anziani); nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1 gennaio 2002 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 15.000.000; nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 2002 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 25.000.000; nucleo familiare con reddito non superiore a 25 milioni con a carico soggetto portatore di handicap; portatore di handicap gravi (invalidi al 1000 o) con reddito non superiore a 30 milioni. approvare per l'anno 2002 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 2002: contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da 5 o pi persone con un complessivo reddito annuo non superiore a L. 35 milioni; giovani coppie di eta' compresa tra i diciotto e trentacinque anni con reddito fino a 35 milioni, formatesi dopo 1 gennaio 2001 per i primi due anni dall'istituzione della convivenza anagrafica; vedovi/e con figli a carico e reddito inferiore a 30 milioni; separati/e con figli a carico e reddito inferiore a 30 milioni; (Omissis). aliquota ordinaria 6,7 per mille; aliquota per abitazione principale 4,6 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille; aliquota per unita' abitative possedute da enti senza scopo di lucro 5 per mille. Stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). 02A01185; Il comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 5 per mille per tutti gli immobili destinati ad abitazione principale; 5 per mille per tutti gli immobili distintamente iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali C/2, C16 e C/7 che costituiscano pertinenze dell'abitazione principale, alle concorrenti ed essenziali condizioni che le unita' immobiliari delle categorie catastali C/2, C16 e C/7 di pertinenza siano: a) possedute dagli stessi contribuenti che hanno diritto all'applicazione dell'aliquota per l'abitazione principale; b) destinate in modo continuo e stabile, all'uso, godimento e servizio dell'abitazione principale e vi sia una relazione di complementarita' funzionale tra l'abitazione principale e la pertinenza; 5,5 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi terreni ed aree fabbricabili; 2. di fissare in euro 103,30 la detrazione spettante per gli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenze se possedute e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta esclusivamente per queste unita' immobiliari. Qualora la detrazione non si consumi integralmente nell'imposta riguardante l'immobile adibito ad abitazione principale e pertinenze, l'eventuale eccedenza non puO' essere utilizzata in deduzione per il pagamento del tributo inerente alle altre unita' eventualmente possedute. (Omissis). 02A01186; Il comune di MADONE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate a soggetti che la utilizzino come abitazione principale; detrazione per abitazione principale euro 139,44; detrazione di euro 154,94 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano: nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1 gennaio 2001 in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.PE.F. non superiore a euro 7.230,40; nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 2001 in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.PE.F. non superiore a euro 10.329,14; nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap psicofisico certificato dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal Dipartimento di salute mentale ed in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al presente punto, i soggetti interessati dovranno presentare, entro la scadenza della 1a rata di versamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'ufficio tributi di questo Ente. (Omissis). 02A01187; Il comune di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura massima del 5 per mille. (Omissis). 02A01188; Il comune di MALEO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29. (Omissis). 02A01189; Il comune di MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 novembre e 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). di determinare la misura della detrazione da applicare all'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge pari ad euro 103,39. (Omissis). 02A01190; Il comune di MAREBBE (ENNEBERG) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni; b) 5,2 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni sfitte, abitazioni date in locazione sempre che non si tratti di abitazioni locate a soggetti che le adibiscono ad abitazione, ecc.); c) 7 per mille per le seconde case ed abitazioni per ferie, con relative pertinenze, usate a scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L e successive modifiche e integrazioni; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta I.C.I. nella misura di L. 500.000/euro 258,23 limitatamente all'abitazione principale. (Omissis). 02A01191; Il comune di MARIANA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con un'unica aliquota ordinaria del 4 per mille per tutte le unita' immobiliari di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo assoggettate a I.C.I.: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto, la detrazione E' di L. 1.000.000 (pari a euro 516,46). (Omissis). 02A01192; Il comune di MARLENGO (MARLING) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge in 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per l'anno 2002 come segue: euro 387,34. (Omissis). 02A01193; Il comune di MARNATE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di determinare in euro 103,29 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando quella gia' applicata per l'anno 2001 ed operando le relativa conversioni dell'importo in Euro. (Omissis). 02A01194; Il comune di MARZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari; di dare atto che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo E' applicabile per l'anno 2002 nella misura di euro 104,00. Di confermare una ulteriore detrazione per:
Componenti il nucleo familiare: pensionati, coniuge a carico di pensionato, portatori di handicap, Reddito massimo Ulteriore anziani non autosufficienti, detrazioni disoccupati, cassaintegrati
1 euro 5.200,00 euro 130,00 2 euro 8.270,00 euro 130,00 3 euro 15.500,00 euro 52,00 Da lavoro dipendente 2 o piU' componenti euro 10.850,00 euro 130,00 euro 1.300,00 per ogni familiare a carico (Omissis). 02A01195; Il comune di MEDIGLIA (provincia di Milano) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) Si confermano le aliquote in vigore nel 2001: aliquota base: 6,5 per mille; abitazione principale e sue pertinenze: 5,5 per mille (come definite dal regolamento comunale); case sfitte da almeno due anni: 9 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 104,00. (Omissis). 02A01196; Il comune di MERATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'esercizio 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota agevolata, pari al 5 per mille da applicare alle abitazioni principali intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e pertinenze; aliquota ordinaria, pari al 6 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A01197; Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria del 6,25 per mille e l'aliquota del 5,75 per mille sulla abitazione principale e relative pertinenze; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02A01198; Il comune di MONASTERO DI LANZO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, cosI' come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 154 del 23 novembre 2001. (Omissis). 02A01199; Il comune di MONASTIR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002: 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. abitazione principale: 4,5 per mille; 3. terreni agricoli coltivati direttamente, fabbricati agricoli, artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l'attivita' professionale: 5,5 per mille; 4. detrazione prima casa euro 103,23 aumentata a euro 180,76 per le seguenti categorie: a) pensionati: soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito dell'unita' abitativa; b) famiglie numerose: nucleo familiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare nel complesso l'importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale (pubblicato nel B.U.R.A.S. all'inizio di ogni anno); c) famiglie con invalidi: nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno precedente cui si riferisce l'imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro. Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra: a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale; b) sono escluse dall'agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10, e A/11. Esenzioni: a) prima casa di persona ultra sessantaciquenne ricoverata in modo permanente in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata; b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici; c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilita', per quanto dura il blocco; d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente. (Omissis). 02A01200; Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 1 dicembre 2001 e il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote vigenti dell'imposta comunale sugli immobili cosI' come di seguito differenziate: abitazione principale: 5,3 per mille; immobili concessi in locazione: 2,5 per mille; immobili sfitti per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; immobili sfitti non ricadenti nella precedente categoria: 7 per mille; altri fabbricati: 6,55 per mille; terreni agricoli: 6,55 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; (Omissis). 2. di stabilire, per l'anno 2002, fino a concorrenza dell'imposta, nella misura di euro 155,00 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (compresi i soggetti di cui all'art. 3,. comma 56, della legge n. 662/1996); 3. di applicare la riduzione (omissis) anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.), gestiti dall'ATC. (Omissis). 02A01201; Il comune di MONTALLEGRO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 9 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. adottare, (omissis), l'aliquota del 6 per mille relativamente all'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili); 2. di confermare a L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01202; Il comune di MONTE ALBANO (provincia di Udine) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 4,8 per mille, con detrazione di L. 200.000; unita' immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale aliquota 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni aliquota 4,8 per mille; immobili destinati alle attivita' produttive aliquota 4,8 per mille. (Omissis). 02A01203; Il comune di MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi espressi nelle premesse, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I nelle misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di: alloggi non locati: da intendersi le unita' immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille;seconda casa: si intende l'unita' immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare (in proprieta' o in locazione): aliquota 7 per mille. (Omissis). 02A01204; Il comune di MONTECORVINO ROVELLA (provincia di Salerno) ha adottato il 12 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. A) Aliquota ordinaria: 7 per mille; B) Abitazione principale: 6 per mille; C) Pertinenze dell'abitazione principale: 6 per mille; D) Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado di parentela, con comodato registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986: 6 per mille; 3. La detrazione per abitazione principale viene fissata in L. 200.000. (Omissis). 02A01205; Il comune di MONTEFORTINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare e confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,25 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, cosI' come previsto per l'anno 2001; 3. di precisare che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale trova automatica applicazione anche per le pertinenze dell'abitazione medesima; 4. di confermare e determinare, altresI', per l'anno 2002, la detrazione di e 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 02A01206; Il comune di MONTELAPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura dei 5 per mille. (Omissis). 02A01207; Il comune di MONTERENZIO (provincia di Bologna) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per gli immobili considerati abitazione principale e quelli a quest'ultima equiparati ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili; 3. di dare atto che, anche per il 2002, dell'aliquota ridotta del 5 per mille e della detrazione del successivo punto 7 non potranno beneficiare i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazione e locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale; 4. di confermare che dell'aliquota ridotta del cinque per mille e non della detrazione prevista per gli immobili considerati abitazione principale possono usufruire, nel limite di cui all'art. 18 del vigente regolamento de quo, le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente; 5. di confermare l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille e della detrazione d'imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica sul territorio nazionale per la quale usufruisca di tale tipo di agevolazione; 6. di confermare il beneficio della sola aliquota ridotta del 5 per mille e non della detrazione di cui al punto successivo per i proprietari od equipollenti relativamente all'abitazione e relative pertinenze, nel limite di cui all'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); 7. di prevedere, per l'anno 2002, la detrazione di euro 104,00 (L. 201.372) per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 8. di ribadire che la detrazione di cui ai punti 7 e 9 va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si E' protratta la destinazione che da' diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi piU' soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica; 9. di prevedere la detrazione totale di e 155,00 (L. 300.122) per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: a) l'appartamento abitato deve essere l'unico immobile posseduto dal contribuente a titolo di proprieta' od altro diritto reale al 1 gennaio 2002; b) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2001; c) essere in condizione non lavorativa; d) avere un valore massimo d'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di e 6714,00 (L. 13.000.117); 10. di consentire, in sede di calcolo della prima rata, l'applicazione delle detrazioni piU' favorevoli stabilite per il 2002 in vece di quelle "dei dodici mesi dell'anno precedente" come stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 11. di prevedere per l'anno 2002, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario della riscossione, la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili, consentendo l'esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalita': su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonchE' tramite il sistema bancario; il versamento potra' avvenire anche attraverso il sistema "bancomat" o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni. (Omissis). 02A01208; Il comune di MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per tutti gli altri immobili e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01209; Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire confermando le misure vigenti le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: nella misura del 5 per mille da valere per le unita' immobiliari adibite a residenza principale del soggetto passivo; nella misura del 6,5 per mille da valere per gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 2. di confermare per l'anno 2002 in euro 103,29, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 afferente la riduzione d'imposta sulla residenza principale del soggetto passivo; (Omissis). 02A01210; Il comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. di confermare altresI' la detrazione di legge, di Lire 200.000, pari ad Euro 103,29 per la prima casa. (Omissis). 02A01211; Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002, nella misura unica del 5 per mille. 2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, pari a euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 4. di stabilire che se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5. di stabilire che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02A01212; Il comune di MULAZZO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 1 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 5,4 per mille abitazione principale; 6,9 per mille immobili diversi. (Omissis). 02A01213; Il comune di MUSCOLINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5 per mille; b) altri fabbricati: 6 per mille; c) aree fabbricabili: 6 per mille. (Omissis). 02A01214; Il comune di MUZZANO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare in questo comune nella misura del 5,5 per mille, in misura uguale a quella in vigore per lo scorso anno, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in 103,30 Euro, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta; 3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2. (Omissis). 02A01215; Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato, il 16 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 202 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2) di proporre al consiglio comunale di adottare la misura della detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 02A01216; Il comune di NIARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue: aliquota al 5 per mille per l'abitazione principale; aliquota al 6 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura base di Euro 103,29. (Omissis). 02A01217; Il comune di NICOSIA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). fissare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02A01218; Il comune di NOCETO (provincia di Parma) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: nella misura del 4,8 per mille per i soli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, ed adibiti a prima abitazione dai contribuenti; nella misura del 3,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431; nella misura del 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati) ad esclusione di quelli, come gia' evidenziato sopra riferiti alle prime abitazioni e agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale secondo gli accordi previsti dalla legge 431/1998; 2. di elevare ad euro 154,94 per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie: a portatori di handicap psichici, con attestato di invalidita' civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a e 10.845,59 piU' e 826,33 per ogni persona a carico; alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in considerazione delle finalita' sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi; (Omissis). 02A01219; Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. Dare atto che la detrazione per abitazione principale E' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02A01220; Il comune di OLGIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili 2002 nella misura del 4 per mille per gli immobili aventi caratteristica di "abitazione principale" nonchE' alle relative pertinenze come individuate dal regolamento I.C.I. e nella misura del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare anche per l'anno 2002 l'applicazione dell'aliquota del 3 per mille per gli immobili di cui al comma 5, art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 3. di stabilire la detrazione per l'abitazione nella misura di euro 123,95. (Omissis). 02A01221; Il comune di ONORE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002, che sara' applicata in questo comune indistintamente per tutti i soggetti passivi, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01222; Il comune di ORSAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'impresa comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di avvalersi dei disposti dell'art. 6, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 4) e punto 5) del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando l'aliquota del 5 per mille per: a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale e le relative pertinenze; b) le unita' immobiliari, e le relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate; c) le unita' immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, abitazione principale; 3. di avvalersi del disposto dell'art. 8, comma 2 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando le detrazione di L. 200.000, pari ad euro 103,29, da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unita' immobiliari: a) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti degli immobili usufruiti come abitazioni a titolo principale fino al momento del ricovero e che gli stessi non risultino locati; b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; 4. di provvedere alla riscossione del tributo direttamente tramite la tesoriera comunale. (Omissis). 02A01223; Il comune di ORSOMARSO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille; di dare atto che l'aliquota indicata trova applicazione in misura unica per tutti gli immobili soggetti ad imposta presenti nel comune di Orsomarso. (Omissis). 02A01224; Il comune di ORTISEI (ST. ULRICH) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare, con decorrenza dal 1 gennaio 2002, le seguenti aliquote ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili: 5 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti: 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancorchE' distintamente iscritte in catasto; 4 per mille per abitazioni possedute in aggiunta a quella principale e date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e relative pertinenze; 4 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e relative pertinenze, purchE' utilizzate come abitazione principale. 7 per mille per le unita' abitative possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e le relative pertinenze. Di determinare in euro 232,41, per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta. Tale detrazione verra' applicata nei seguenti casi: alle abitazioni principali dei soggetti passivi; alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purchE' utilizzate come abitazione principale; alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, alloggi che nella provincia autonoma di Bolzano vengono assegnati dall'istituto per l'edilizia sociale, I.P.E.S., ai sensi delle vigenti norme di legge. (Omissis). 02A01225; Il comune di OSPEDALETTO D'ALPINOLO (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille in base alle disposizioni citate in premessa; 2. di dare atto che l'imposta E' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota predetta; 3. di determinare in L. 270.000 la detrazione dell'imposta sulla prima casa abitata dal contribuente. (Omissis). 02A01226; Il comune di OSPEDALETTO EUGENEO (provincia di Padova) ha adottato, il 1 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. viene cosI' determinata: aliquota ordinaria: 5,9 per mille; abitazioni principali: 5,9 per mille con detrazione di euro 114,00; abitazioni sfitte: 7 per mille; 2. di fissare per l'anno 2002 la detrazione a imposta per abitazione principale in euro 114,00 stabilendo che la stessa spetta anche alle unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996; 3. di stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 4. di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali puO' essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado; 5. di precisare, altresI', che nei casi di cui al precedente punto 4) verra' applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione; 6. di precisare che per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili verra' incassata tramite concessionario della riscossione. (Omissis). 02A01227; Il comune di OSSANA (provincia di Trento) ha adottato, il 15 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta I.C.I. a valere per l'anno 2002: 6 per mille quale aliquota ordinaria; 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare (escluso cat. Catastale A10) direttamente adibita ad abitazione principale, nonchE' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di dare atto che si considera abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosI' come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 622/1996; (Omissis). di confermare, (omissis), l'importo di L. 500.000 per la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze, a valere per l'anno 2002, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo inoltre che detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile e pertinenze, come definite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., manterranno la caratteristica di prima abitazione. (Omissis). 02A01228; Il comune di PADERNO DUGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 2002 le seguenti aliquote: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e n. 2 box di pertinenze; 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non; 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (con obbligo di comunicazione da presentare entro il 30 giugno 2003, senza detrazione); 5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratti realizzati in base all'accordo locale e senza diritto alla detrazione; di confermare l'aumento della detrazione da e 103,29 (L. 200.000) a euro 154,94 (L. 300.000) sull'abitazione principale per coloro che si trovano nelle condizioni: reddito totale annuo del nucleo famigliare dipendente o pensione non superiore a euro 10.329,14 (L. 20.000.000 lordi) + euro 1.549,37 (L. 3.000.000 lordi) per ogni componente famigliare escluso il capofamiglia; possesso di un'unita' immobiliare ad uso residenza propria. (Omissis). 02A01229; Il comune di PALAGANO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I. per il 2002: abitazione principale: aliquota 4,3 per mille; attivita' alberghiere e similari aliquota: 2 per mille; altri: aliquota 5,6 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 103,29; detrazione per abitazione principale nei confronti dei soggetti afflitti da handicaps gravi, nonchE' dei soggetti passivi I.C.I. aventi a carico persone conviventi afflitte da handicaps gravi ai sensi del terzo comma della legge n. 104/1992, in possesso di accertamento dell'handicaps effettuato dalla competente AUSL a termine dell'art. 4 della legge n. 104/1992 previa presentazione di apposita richiesta recante in allegato la dichiarazione sostitutiva ISE contenente un valore pari o inferiore all'ammontare da stabilirsi con apposita deliberazione: euro 129,11. (Omissis). 02A01230; Il comune di PALAGIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. della misura del 6 per mille. (Omissis). 02A01231; Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per il 2002 un'aliquota I.C.I. unica; di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille (omissis); di determinare nella misura di euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01232; Il comune di PARCINES (PARTSCHINS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a euro 361,52, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato con art. 58, comma 3 del |
| decreto legislativo n. 446/1997; 2. di dare atto che la determinazione della detrazione si applica per l'anno 2002. (Omissis). 02A01233; Il comune di PEDEROBBA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: A. aliquota ordinaria: 6,25 per mille; B. aliquota inferiore a quella ordinaria: 5 per mille per i seguenti immobili: I. unita' immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; II. unita' immobiliare locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; III. unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; IV. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collocate, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazioni principali;2. le pertinenze dei fabbricati di cui al punto 1, lettera B, punti I-II-III-IV sono assoggettate all'aliquota inferiore, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione e comunque fino al numero massimo di due pertinenze; 3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di euro 154,94 per abitazione principale, intendendo per abitazione principale: a) unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento vi dimora abitualmente; b) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territori dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire per l'anno 2002, anzichE' la detrazione di euro 154,94, una detrazione per abitazione principale di euro 258,23 a favore dei contribuenti che dichiarino contemporaneamente: a. un reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell'anno 2001 derivante da pensione per un importo lordo non superiore a L. 10.000.000, pari a euro 5164,57; b. di non possedere altre unita' immobiliari nel territorio nazionale; c. di non possedere patrimonio mobiliare superiore a euro 25.822,84; d. di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; e. di non avere reddito dominicale derivante dalla proprieta' di terreni agricoli di superficie superiore a 3.000 mq; 5. la dichiarazione di cui al punto 4. deve essere presentata entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa ai redditi 2001 su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi; 6. di stabilire per l'anno 2002, anzichE' la detrazione di euro 154,94, una detrazione per abitazione principale di euro 258,23 a favore dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprende: uno o piU' disabili, con invalidita' al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita', rilasciato al disabile prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', dalla commissione per l'accentramento degli stati di invalidita' civile dell'U.L.S.S. di appartenenza; uno o piU' minori con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta' risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita', rilasciato dalla commissione per l'accertamento degli stati di invalidita' civile dell'U.L.S.S. di appartenenza; uno o piU' disabili titolari di pensione di invalidita' erogata dall'I.N.P.S. per inabilita' al lavoro pari al 100%; uno o piU' disabili titolari di rendita I.N.A.I.L. per inabilita' al lavoro al 100%; 7. la dichiarazione di cui al punto 6. deve essere presentata entro la data di scadenza del versamento della rata di acconto I.C.I. anno 2002, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi. (Omissis). 02A01234; Il comune di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosI' come segue: l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosI' come previsto dall'art. 30, comma 12 della legge n. 448 del 23 dicembre 1999; l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze alle stesse; 2. di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovra' essere effettuata secondo una delle seguenti due modalita' previste dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.; mediante versamento su apposito conto postale n. 17356288 intestato al comune di Pella, servizio tesoriera; mediante versamento diretto presso la tesoriera comunale Cariplo agenzia Alzo. (Omissis). 02A01235; Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 3 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di euro 103,29. (Omissis). 02A01236; Il comune di PETRURO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02A01237; Il comune di PIANELLO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 1 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2002, nelle seguenti misure: aliquota 5.2 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 21 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresI' all'abitazione principale una detrazione pari a euro 103,29, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo; aliquota 6.5 per mille: immobiliare diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate; aliquota 5.2 per mille: abitazione costruite e non ancora alienate per un periodo di 3 anni dalla fine lavori. (Omissis). 02A01238; Il comune di PIEDICAVALLO (provincia di Biella) ha adottato, il 15 novembre 2001 e 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I., (omissis), nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). di approvare, (omissis), la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01239; Il comune di PIEVE DI CENTO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) 6 per mille aliquota ordinaria; b) 7 per mille per gli alloggi non locati "seconda casa" (riferimento art. 6 del regolamento); l'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione; c) 5 per mille per gli alloggi ceduti in locazione a canone concordato; d) 6 per mille per abitazioni inagibili e inabitabili; e) 4,5 su: aree industro-artigianali classificate nel piano regolatore come D8 (D8.1, D8.2, D8.3, D8.4) dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione per un periodo di cinque anni; per tutti i fabbricati realizzati nelle zone di espansione di cui sopra (D8.1, D8.2, D8.3, D8.4, con esclusione delle unita' immobiliari ad uso abitativo) a partire dalla data di fine lavori dei fabbricati stessi, per un periodo di cinque anni; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in e 103,291; 3. di aumentare la detrazione per abitazione principale nei termini che seguono: fino a e 129,11 in caso di pensionato, unico componente il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo; fino a e 129,11 in caso di pensionati, comproprietari, unici componenti il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo pro-capite; fino a e 180,76 in caso di coppia di coniugi conviventi il cui reddito pro-capite imponibile non sia superiore a e 8.263,31, aventi un figlio con eta' inferiore a 18 anni al 1 gennaio 2002, che presenti gravi forme di handicap ai sensi della legge n. 18/1980; fino a euro 180,76 in caso di pensionato unico componente il nucleo familiare, ricoverato in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che il titolare non possieda ulteriori immobili); fino a e 180,76 in caso di coppia di coniugi conviventi unici componenti il nucleo familiare con reddito pro-capite non superiore all'importo minimo di pensione, entrambi ricoverati in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che i titolari non possiedano altri immobili); 4. di dare atto che: i contribuenti interessati alla riduzione per le abitazioni inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14; i contribuenti interessati all'applicazione delle ulteriori detrazioni per abitazione principale come sopra specificate dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento; nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02A01240; Il comune di PIEVE DI CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare i criteri di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, cosI' diversificata: abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille - detrazione di euro 103,291380; unita' immobiliare sfitte o a disposizione e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille; terreni 6,25 per mille; seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6 per mille; terreni edificabili (individuati dal P.R.G.) aliquota del 7 per mille. (Omissis). 02A01241; Il comune di PIEVE EMANUELE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota 5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, o locate, in base all'accordo di programma sottoscritto ai sensi della legge 431/1998, di cui si E' preso atto con deliberazione G.C. n. 270 del 28 ottobre 1999, nonchE' alle pertinenze all'abitazione principale come stabilito nella determinazione del funzionario responsabile del tributo n. 61 del 19 giugno 2000; b) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione, al di fuori dell'accordo indicato alla lettera a); c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate da almeno due anni; d) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni principali. 2. di determinare altresI' le detrazioni da applicarsi nelle seguenti misure: a) detrazione per l'abitazione principale euro 104,00 (L. 200.000 nel 2001; b) detrazione per abitazione principale euro 259,00 (L. 500.000 nel 2001) limitatamente a: pensionati singoli vedovi/e con reddito imponibile annuo fino al trattamento di pensione minima; abitazione principale di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 40% o con presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. con reddito annuale ai fini I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare fino a e 10.329,14 piU' e 774,69 per ogni persona a carico. (Omissis). 02A01242; Il comune di PIEVE PORTO MORONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1 gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamenti; 2. di stabilire per l'anno 2002 in e 113,62 - L. 220.000 - la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, riconfermando cosI' la detrazione gia' stabilita per l'anno 2001, ad eccezione delle categorie di cui al prospetto sotto riportato, che beneficeranno della detrazione a fianco indicata, come per l'anno 2001: (Omissis). 02A01243; Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare, (omissis) le aliquote per l'imposta comunale immobiliare e la relativa detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella seguente misura: aliquota abitazione principale 5 per mille; detrazione abitazione principale euro 119,00; aliquota ordinaria altri immobili 5,8 per mille. (Omissis). 02A01244; Il comune di PIOBESI D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura minima per legge, pari a euro 103,291; 2. di prendere atto della determinazione dell'aliquota, anno 2002, nella misura unica del 5 per mille fissata dalla giunta comunale con atto deliberativo n. 79 del 30 novembre 2001, dando atto che cosI' viene consentito il pareggio del bilancio di previsione 2002. (Omissis). 02A01245; Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, una unica detrazione pari a euro 103,29, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente; 3. di determinare le seguenti riduzioni di imposta: nessuna. (Omissis). 02A01246; Il comune di PIZZONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 15 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare nella misura del cinque per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare al comune di Pizzoni nel corso dell'esercizio finanziario 2002. (Omissis). 02A01247; Il comune di POCENIA (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di e 103,29; 3. di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). 02A01248; Il comune di POLPENAZZE DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare in e 160,00, la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002; 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01249; Il comune di POMPIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze classificate con categoria catastale C/06; 7 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc. 2. di determinare, per l'anno 2002, in euro 103,29 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di determinare, per i motivi citati in premessa, in euro 154,94 la detrazione a favore dei soggetti la cui unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore catastale rivalutato non superiore a euro 36.151,98 e che risultino in possesso dei requisiti previsti dal redigendo protocollo d'intesa da sottoscriversi tra il comune di Pompiano ed i sindacati dei pensionati FNP-CISL, SPI-CGIL e UIL-ILP della provincia di Brescia. (Omissis). 02A01250; Il comune di PONT-SAINT-MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota unica: 4 per mille. Detrazione per abitazione principale: euro 130,00. (Omissis). 02A01251; Il comune di PONTE SAN PIETRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote per l'anno 2002 relativa all'imposta sugli immobili comunali:
Tipologia Detrazione Aliquota
Aliquota ordinaria 0 6 per mille Abitazione principale e assimilate 200.000 5 per mille (Omissis). 02A01252; Il comune di PONTINIA (provincia di Latina) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5,15 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000 pari a euro 129,11 (comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). (Omissis). 02A01253; Il comune di PORTO SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote I.C.I. e misura della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002: 1. aliquota ordinaria del 6,5 per mille; tutti gli immobili, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. 2. aliquota ridotta del 4,8 per mille: d) unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale; e) laboratori artigianali e negozi, categorie catastali C1 e C3, utilizzati direttamente dai proprietari (esclusivamente da ditte individuali) o concessi a titolo gratuito ai parenti in linea retta, (ascendente e discendente) entro il 1o grado, che vi svolgono attivita' artigianale o commerciale; f) abitazioni e relative pertinenze che vengono concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 3. aliquota del 7 per mille: tutte le unita' abitative tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento con esclusione: a) delle unita' abitative locate con contratto registrato di affitto o qualsiasi titolo, (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 6,5 per mille); b) delle unita' abitative utilizzate ad uso gratuito da parenti, in linea retta (ascendente o discendete) entro il primo grado e collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza; (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 6,5 per mille); 4. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 300.000 da applicare esclusivamente al punto 2 lettera a); 5. l'applicazione delle aliquote, cosI' come sopra previsto E' dovuta dai soggetti passivi in modo proporzionale alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si sono avute le condizioni sopra citate. A tal fine il mese durante il quale dette condizioni si sono verificate per almeno quindici giorni E' computato per intero. (Omissis). 02A01254; Il comune di POVE DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 4 per mille (aliquota agevolata) per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille per terreni edificabili e agricoli; 7 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli altri immobili; detrazione sulla casa di abitazione principale: euro 103,29; detrazione di euro 154,93 a favore di soggetti pensionati con i criteri per l'anno 1999 di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 85 del 17 dicembre 1998. (Omissis). 02A01255; Il comune di POZZOL GROPPO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure; a) 5 per mille per le abitazioni adibite a prima casa con relative pertinenze; b) 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati; c) L. 200.000 detrazione prima casa. (Omissis). 02A01256; Il comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per abitazione principale e le sue pertinenze; 2. di riconfermare e fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie di immobili; 3. di riconfermare e fissare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze ancorchE' iscritte distintamente in catasto in L. 200.000. (Omissis). 02A01257; Il comune di PRAVISDOMINI (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le aliquote, detrazioni e riduzioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come di seguito specificate: aliquote: aliquota ordinaria: 4,5 per mille; aliquota per i terreni agricoli: 4 per mille. detrazioni: detrazione per l'abitazione principale e 140,00. Altre agevolazioni: di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela in linea retta ed al primo grado di parentale in linea collaterale, adibite a loro abitazione principale; di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; di quantificare la detrazione d'imposta in misura pari a euro 260,00 o superiore, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari, utilizzate da nuclei familiari con presenza di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale che saranno valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale su segnalazione dell'assistente sociale. (Omissis). 02A01258; Il comune di PRAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e di portare l'aliquota nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di questa principale; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01259; Il comune di PREMANA (provincia di Lecco) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille; 3. di mantenere la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in lire duecentomila (L. 200.000), provvedendo alla conversione in e 103,29; (Omissis). 5. di dare atto che oltre all'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui ai precedenti punti, saranno applicate le esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 64 del 27 novembre 1999, esecutiva Co.Re.Co. Atti n. 154 del 5 gennaio 2000 modificato con delibera C.C. n. 3 del 17 febbraio 2001. (Omissis). 02A01260; Il comune di PRESEGLIE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare il seguente ordinamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: aliquota da applicare: 5,5 per mille; maggiore detrazione: ai sensi del 3o comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosI' come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge 23 dicembre 1996, per gli ultrasessantacinquenni proprietari di casa di prima abitazione di categoria A2-A3-A4-A5-A6 il cui reddito non risulti superiore a quello di cui all'allegato applicata una maggiore detrazione di euro 31,00. La maggiore detrazione verra' riconosciuta quale rimborso agli aventi diritto che lo richiederanno entro il 20 dicembre 2002 su appositi moduli predisposti dagli uffici, cui dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati. (Omissis). 02A01261; Il comune di QUAREGNA (provincia di Biella) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A01262; Il comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, e con effetto daII1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: 1. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, comprese le pertinenze di cui aIl'art. 818 del Codice civile a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente 6 per mille; detrazione euro 103.29 (L. 200.000); 2. unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza 6 per mille; 3. unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 6 per mille; 4. restanti immobili 7 per mille. (Omissis). 02A01263; Il comune di QUATTRO CASTELLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; 2. di determinare l'aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore dei soggetti sotto indicati: a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compreso il primo garage di pertinenza, nonchE' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; b) Istituti Autonomi per le Case Popolari per gli alloggi regolarmente assegnati; c) enti senza scopo di lucro (sportivi, sociali, culturali, assistenziali). 3) di determinare l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (sfitti); (Omissis). 02A01264; Il comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 7 per mille per le aree fabbricabili; 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate;5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al quarto grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuita' dell'uso dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'ufficio tributi dal titolare del diritto reale di godimento; 4 per mille per i nuovi insediamenti aderenti al Patto Territoriale di Sviluppo del Comprensorio Feltrino; 5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti. 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000 pari ad euro 129,11, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000 pari ad euro 258,23; 5. di stabilire l'aliquota agevolata I.C.I. 5 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' e dell'inquilinato; 6. di confermare l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, avvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02A01265; Il comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, E' confermata nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 02A01266; Il comune di REMANZACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 novembre e il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno d'imposta 2002 che le aliquote I.C.I. siano fissate come segue: aliquota ordinaria: 5,5 per mille, per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati ad uso artigianale ed industriale, per tutti gli altri fabbricati non rientranti nelle categorie previste per l'aliquota maggiorata ed agevolata;aliquota agevolata: 4 per mille, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto registrato alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale stipulato il 30 luglio 1999 a Remanzacco, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999; aliquota maggiorata: 7 per mille, per gli immobili, destinati ad abitazione, che da oltre due anni non vengono concessi in locazione con contratto registrato. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti riduzioni: Riduzioni: 1.1) riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili ai sensi di quanto stabilito dal regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.; 1.2) riduzioni previste per i terreni agricoli condotti direttamente (come definiti nel regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.), come sotto specificato: 1.2.1) sui primi 25.822,85 euro di valore la riduzione pari al 100%; 1.2.2) oltre i 25.822,85 euro e fino a 61.974,83 euro di valore, la riduzione pari al 70%; 1.2.3) oltre o 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro di valore, la riduzione pari al 50%; 1.2.4) oltre i 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro di valore, la riduzione ari al 25%; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni: Detrazioni: 2.1) detrazione per l'abitazione principale euro 156,00; 2.2) detrazioni maggiorate per l'abitazione principale (non cumulabili con la detrazione al punto 2.1): 2.2.1) euro 207,00 per i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: reddito familiare lordo, relativo all'anno 2001, non superiore a euro 2.600 per ogni familiare a carico, compreso il coniuge ed i figli di eta' inferiore a 26 anni a carico; che non siano proprietari di altri fabbricati (esclusi quelli di categoria catastale C2-C3-C6-C7), di autoveicoli con potenza fiscale non superiore a 17 cv, di moto di cilindrata superiore a 100 cc., di natanti od aereomobili. Il suddetto limite per gli autoveicoli non sussiste nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap; 2.2.2) euro 207,00 per i cittadini contribuenti in possesso della sola pensione sociale, che non siano proprietari di altri fabbricati (esclusi quelli di categoria catastale C2-C3-C6-C7); 2.3) detrazioni per gli alloggi di proprieta' dell'ATER ex IACP euro 156,00; 3. stabilire che per reddito familiare lordo si intende il reddito familiare lordo imponibile ai fini IRPEF, calcolato ai sensi del decreto legge n. 69/1988 convertito con modificazioni nella legge n. 153/1988 (assegno per il nucleo familiare) e precisamente: 1) il nucleo familiare composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati di eta' inferiore ai 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa d'infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte anche le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa d'infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 2) il reddito del nucleo familiare costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'I.R.P.E.F., conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente; 3) alla formazione del reddito concorrono altresI' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a euro 10.400. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchE' l'assegno familiare; 4. di stabilire che la detrazione maggiorata per l'abitazione principale verra' concessa a chi presentera' opportuna domanda con autocertificazione (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 403/1998) entro la scadenza della prima rata di versamento; La suddetta domanda non dovra' essere corredata da allegati in quanto i controlli verranno eseguiti d'ufficio ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 403/1998; 5. di stabilire che coloro i quali usufruiranno dell'aliquota agevolata del 4 per mille dovranno presentare opportuna autocertificazione (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 decreto del presidente della Repubblica n. 403/1998), nella quale dovra' essere dichiarato obbligatoriamente: che il contratto di locazione stato stipulato ai sensi dell'accordo Territoriale del 30 luglio 1999, in attuazione della legge n. 431/1998 e decreto Ministro LL.PP. 5 marzo 1999; gli identificativi catastali e l'ubicazione dell'immobile locato; gli estremi di registrazione del contratto di locazione. la data di decorrenza della locazione; la durata della locazione; Oppure copia del contratto registrato, stipulato alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 30 luglio 1999 a Remanzacco, in attuazione delle legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto Ministro dei Lavori pubblici 5 marzo 1999. La suddetta autocertificazione o copia del contratto dovranno essere presentate entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I. (Omissis). 02A01267; Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell''imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa e relative pertinenze): 4,5 per mille; b) terreni agricoli: 4,5 per mille; c) aree fabbricabili: 7 per mille; d) altri fabbricati: 7 per mille; e) unita' immobiliari non adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo e non locale (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille; f) unita' immobiliari non adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo, concesse in locazione alle condizioni previste dall'art. 2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 dicembre 1999: 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2002, da euro 103,29 a euro 206,58 la detrazione concessa per l'unita' immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate: a) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico. In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente USSL purchE' conviventi l'importo di euro 877,98 per ogni persona a carico E' elevato a euro 1.394,43; e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale, a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle precedenti lettere a), b), e) e d),. e comunque previo parere dei servizi sociali comunali. L'applicazione della maggiore detrazione di euro 206,58 deve essere richiesta, da parte dei soggetti legittimati, entro il termine di scadenza della prima rata del versamento dell'imposta, con apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale. (Omissis). 02A01268; Il comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota immobile adibito ad abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille. (Omissis). 02A01269; Il comune di RIO SALICETO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 27 ed il 29 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) nella misura del 5,9 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi nel successivo punto b; b) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, cioE' quella nella quale il contribuente, che le possiede a titolo di priorita', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile, lasciata per acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore; Le unita' immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP); l'abitazione e le relative pertinenze nelle modalita' previste dal successivo art. 18, concesse dal possessore anche parziale dei suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti) che le occupano quale loro abitazione principale; al coniuge ancorchE' separato o divorziato; le unita' immobiliari e le relative pertinenze nelle modalita' previste dall'art. 18, appartenenti alle cooperative edilizie miste assegnate in locazione a canone agevolato, a seguito di convenzione con il comune, a condizione che tale attivita' sia espressamente prevista nello statuto della cooperativa e limitatamente al tempo di durata della convenzione. (Omissis). 1. di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 in euro 109,00 (pari a L. 211.053), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione per l'unita' principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP); c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risidere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore; 2. di conoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3 dellla legge n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione di euro 31,00 (pari a L. 60.024) di imposta ICI da aggiungersi alla detrazione minima vigente per l'abitazione principale a: a) pensionati: @rien4:1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprieta', o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale piU' eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte); @fittizia:2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritto di proprieta', o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili; @fittizia:3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito ai fini ISEE non superiore a e 11.000,00 (pari a L. 21.298.970). @fittizia:Si interpreta in "condizione non lavorativa" il pensionato che pur essendo tale non fa piU' di 26 giornate lavorative nel corso dell'anno in agricoltura precisando che il reddito percepito andra' comunque conteggiato nei limiti di reddito per avere diritto all'ulteriore detrazione. b) famiglie numerose: @rien4:1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprieta', o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale piU' eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte); @rien4:2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprieta', o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili. @fittizia:3) nucleo familiare (definito ai fini ISEE) con tre o piU' figli minori alla data di presentazione della domanda; @fittizia:4) reddito ai fini ISEE non superiore a e 13.000,00 (pari a L. 25.171.510); 2. di determinare i seguenti criteri applicativi: a) i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente far pervenire all'ufficio tributi del comune di Rio Saliceto entro e non oltre il 15 maggio 2002 apposita richiesta redatta sui moduli predisposti dal comune; b) i contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini e che rientrano nei limiti sopra indicati potranno, al momento del pagamento della prima rata ICI 2002 gia' tenere conto della detrazione richiesta. (Omissis). 02A01270; Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili I.C.I.: 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale euro 103,29; 3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 22 dicembre 1998; sono equiparate alle categorie principali: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locale; le unita' immobiliari posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locale; sono altresI' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai genitori e figli; b) al coniuge ancorchE' separato o divorziato. (Omissis). 02A01271; Il comune di RIVOLTA D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (omissis) e precisamente: a) 4,4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze; b) 5,4 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili. 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di euro 103,30. 3. di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale a euro 155,00 in relazione alle situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo quanto di seguito dettagliato. Condizioni per l'ottenimento della maggiore detrazione per l'abitazione principale (in presenza di tutte le condizioni seguenti: a) eta': ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; b) proprieta' o titolarita' di diritto reale di godimento di unico immobile di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, adibito ad abitazione principale con eventuale pertinenza; c) reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno precedente del periodo d'imposta non superiore a: euro 10.850,00 per 1 componente il nucleo familiare; euro 14.470,00 per 2 componenti il nucleo familiare; euro 14.980,00 per 3 componenti il nucleo familiare; euro 15.500,00 per 4 componenti il nucleo familiare ed oltre. d) Presentazione obbligatoria di apposita domanda entro il mese di maggio del periodo di imposta di riferimento, su modello predisposto dall'ufficio tributi e con allegato idonea documentazione (copia mod. 730 mod. unico (ex 740) cud (ex mod. 101 o 201) riferito all'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento). (Omissis). 02A01272; Il comune di ROASCHIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 3 gennaio 2002 sara' applicata nelle seguenti misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale 4 per mille; b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari 4 per mille. (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (euro 103,29). (Omissis). 02A01273; Il comune di ROBBIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille per abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, e nella misura del 6,25 per mille per gli altri fabbricati; 2. di stabilire in euro 104,00 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di stabilire una ulteriore detrazione di euro 104,00 sulla prima casa di categoria catastale A3, A4, A5 per tutti i cittadini con reddito familiare fino a euro 10.400,00 da pensione (ex lavoro dipendente) e/o da lavoro dipendente. I cittadini entro il 30 giugno tramite autocertificazione dichiareranno: di appartenere alle categorie citate, di non possedere altri immobili escluse le pertinenze dell'abitazione e di rientrare nei limiti di reddito fissato. (Omissis). 02A01274; Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 25 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). 02A01275; Il comune di ROCCA SAN FELICE (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobili, nonchE' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29. (Omissis). 02A01276; Il comune di ROCCABRUNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale; 2. di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione E' di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapporto ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 settembre 1998 esecutiva ai sensi di legge - riconoscendo nel contempo le agevolazioni anche alle pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine, soffitte, ecc.). (Omissis). 02A01277; Il comune di ROCCA LUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 22 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'adozione di due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, l'una ordinaria del 6 per mille, per terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati, l'altra ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residente nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita, ad abitazione principale, comprese le pertinenze, cosI' confermando le aliquote applicate lo scorso anno. (Omissis). 02A01278; Il comune di ROCCASPARVERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di euro 104,00. (Omissis). 02A01279; Il comune di ROCCAVERANO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Roccaverano nel modo seguente: aliquota unica: misura del 6 per mille con detrazione per la prima casa stabilita dalla legge nazionale. (Omissis). 02A01280; Il comune di RODENGO (RODENECK) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in misura del 4 per mille per tutte le categorie di immobili; 2. di fissare per l'anno 2002 come detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'importo di euro 300,00. (Omissis). 02A01281; Il comune di RODIGO (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota attualmente in vigore relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare nel comune di Rodigo, nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota E' fissata in misura del 6,5 per mille; (Omissis). 02A01282; Il comune di RONCO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/92 e ss.mm.ii., di seguito riportate: a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari, non locate, ubicate presso lo stesso fabbricato utilizzato come abitazione principale esclusivamente dal proprietario medesimo; c) 7 per mille per le seconde case e loro pertinenze; 2. di riconoscere per l'anno 2002 la detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura minima prevista per legge, pari a L. 200.000; (Omissis). 02A01283; Il comune di RONCOFREDDO (provincia di ForlI) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati nonchE' relative pertinenze limitatamente a n. 1 pertinenza (vedi art.13-14 del regolamento I.C.I.); aliquota 7 per mille per aree edificabili e ogni altra tipologia di immobile per il quale non si rende applicabile l'aliquota ridotta; aliquota 4 per mille per attivita' produttive per i primi 3 anni di imposizione a partire dall'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori dei fabbricati di nuova costruzione; detrazione per abitazione principale: 103.291 Euro. (Omissis). 02A01284; Il comune di ROSAZZA (provincia di Biella) ha adottato, il 20 e 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). di approvare per l'anno 2002 la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01285; Il comune di ROVERE' VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). la conferma dell'aliquota di imposta (I.C.I.) del 7 per mille. (Omissis). 02A01286; Il comune di RUDA (provincia di Udine) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: a) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchE' non locati ed adibiti a suo tempo ad abitazione principale; b) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale, da parte di persone fisiche, nonchE' posseduti da enti senza scopo di lucro; c) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonchE' garage ed autorimesse che non siano di pertinenza all'abitazione principale; d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.; e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la seguente detrazione dall'imposta per l'anno 2002: detrazione dall'imposta pari a euro 116,20 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per categorie di contribuenti, che versano in particolari situazioni di carattere sociale: A) Famiglie numerose: detrazione euro 154,94; nel caso di genitori con 3 o piU' figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare fino a euro 30.987,41; B) Anziani: detrazione euro 129,11; per gli ultrasessantacinquenni con un reddito imponibile inferiore all'importo della pensione minima INPS a persona; C) Invalidi: detrazione euro 165,27; per gli invalidi al 100% appartenenti a famiglie con un reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare fino a euro 30.987,41. (Omissis). 02A01287; Il comune di RUDIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote gia' applicate nell'anno 2001, rideterminando ed adeguando l'importo della detrazione nella nuova valuta Euro, cosI' come di seguito elencato: prima casa e relative pertinenze 5 per mille; detrazione prima casa euro 114,00; altri immobili 7 per mille. (Omissis). 02A01288; Il comune di S. ANGELO A SCALA (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02A01289; Il comune di S. DORLINGO DELLA VALLE - OBCINA DOLINA (provincia di Trieste) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, all'adozione dell'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2002: 1. di determinare, ....omissis..., in 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) pro anno 2002; 2. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02A01290; Il comune di S. STEFANO RoERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire e di confermare per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta; detrazione d'imposta: L. 200.000. (Omissis). 02A01291; Il comune di S. TERESA DI RIVA (provincia di Messina) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 2002 E' stabilita nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02A01292; Il comune di SADALI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). con decorrenza 1 gennaio 2002 le aliquote per I.C.I. sono stabilite nelle seguenti misure: aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali ed aree fabbricabili; di confermare in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali. (Omissis). 02A01293; Il comune di SALIZZOLE (provincia di Verona) ha adottato, il 10 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 3. determinare in L. 200.000 la riduzione da applicare per l'abilitazione principale. (Omissis). 02A01294; Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. 2002 come segue: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale 4,5 per mille; aliquota per abitazione date in uso gratuito dal proprietario ai suoi famigliari fino al primo grado e l'unita' immobiliare contigua all'abitazione principale occupata aduso di abitazione principale o di pertinenza dello stesso contribuente 4,5 per mille; 2. di fissare in euro 104,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01295; Il comune di S. BASSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 la seguente aliquota: aliquota unica da applicare del 6 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48/51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, E' inoltre stabilito che: a) l'importo di L. 200.000, di cui sopra sia elevato a L. 500.000, (per persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento, usufrutto, uso o abitazione, di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosI' come definito dall'art. 8, comma II, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e con reddito lordo riferito alla famiglia anagraficamente definita non superiore a L. 25.000.000, elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente, oltre al coniuge, riferimento reddito anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento); (Omissis). 02A01296; Il comune di S. CANDIDO (INNICHEN)(provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente: a) 5,3 per mille: aliquota ordinaria; b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di, seconda casa, posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del T.U. delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti; d) 5 per mille per l'abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in euro 258,23, (L. 500.000). (Omissis). 02A01297; Il comune di S. GIORGIO A CREMANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare (omissis), le aliquote per l'anno 2002, dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure cosI' come previste per l'anno 2001: 1. abitazione principale 5.3 per mille; 2. immobili adibiti ad attivita' commerciali, artigianali, industriali 7 per mille; 3. case sfitte 7 per mille; 4. altri immobili 7 per mille. (Omissis). 02A01298; Il comune di S. GIORGIO DI MANTOVA (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: aliquota ordinaria fabbricati/terreni 6 per mille; unita' immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi 6 per mille; detrazioni euro 103,2 - L. 200.000; unita' immobiliari locate da uso abitativo con contratto agevolato 4,5 per mille; unita' immobiliari locate ad uso abitativo con contratto non agevolato 6,5 per mille; alloggi non locati da almeno sei mesi 7 per mille; unita' immobiliari destinate ad attivita' proprie di Istituti di credito, 7 per mille cambio e assicurazione. (Omissis). 02A01299; Il comune di S. LORENZO IN BANALE (provincia di Trento) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per ciO' che concerne l'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di San Lorenzo in Banale per l'anno di imposta 2002 le seguenti aliquote: 4 per mille l'aliquota generale; 7 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili; 4 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili oggetto di concessione seguita da inizio lavori e fino alla fine degli stessi; 2. di determinare, per l'anno di imposta 2002 in euro 155,00 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o che debba intendersi ai sensi del regolamento come abitazione principale per i soggetti ivi contemplati. (Omissis). 02A01300; Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le medesime condizioni di applicazione gia' previste nell'anno 2000 con la delibera del consiglio comunale n. 15 del 29 febbraio 2000 e confermate anche nel 2001 con la delibera di giunta n. 30 del 20 febbraio 2001; 2. di convertire in Euro l'importo della detrazione concessa per le abitazioni principali e di considerarla pari a euro 130,00; 3. di convertire in Euro l'importo della detrazione concessa perle abitazioni principali utilizzate, da invalidi considerandola pari a euro 259,00; (Omissis). 1. di confermare l'aliquota (I.C.I.), (omissis), per le abitazioni principali nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare la detrazione concessa per le abitazioni principali in L. 250.000; 3. di fissare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli considerati come abitazioni principali; 4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti, soggetti passivi a titolo (I.C.I.) per una sola abitazione (e relative pertinenze) che si trovino nella seguente situazione di disagio: a) invalidi riconosciuti tali dall'apposita Commissione per l'accertamento delle invalidita' dell'Asl, con punteggio non inferiore al 76%, si applichi la detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000. La detrazione di L. 500.000 si applica anche all'abitazione del coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini, conviventi con i soggetti indicati al punto a), soggetti passivi ai fini (I.C.I.) esclusivamente per un'unica abitazione (e relative pertinenze), utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione in parola sara' concessa a seguito di apposita autocertificazione da presentare annualmente dagli interessati all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta. (Omissis). 02A01301; Il comune di SAN MICHELE DI SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e l'intera disciplina inerente i parametri d'imposta applicata nell'anno 2001. (Omissis). 02A01302; Il comune di SAN PIETRO DI FELETTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). modificare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria: 6,9 per mille; aliquota abitazione principale: 4,9 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 103,29. Al fine di agevolare quei contribuenti che sono in condizioni economiche di svantaggio, o che si trovano in situazioni comunque particolari, e per favorire le attivita' svolte dalle organizzazioni non lucrative si conferma, anche per L'anno 2002, di: a) considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto, di diritto di uso o di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in strutture sanitarie od in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata nE' a titolo oneroso nE' a titolo gratuito. Detta agevolazione si rende operativa fin dal 1 gennaio 2002 per coloro che abbiano la residenza presso le citate strutture da data anteriore, mentre dalla data del trasferimento di residenza per coloro che la trasferissero nel corso dell'anno 2002. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2002, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata; b) considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le stesse prevista, le unita' immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti o discendenti fino al primo grado (genitori e figli); i soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione, all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2002, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata. c) aumentare la detrazione per L'abitazione principale da euro 103,29 ad euro 258,23 per i soggetti passivi che abbiano avuto nel 2002 quale unica fonte di reddito la pensione sociale minima e che non possiedano ulteriori forme di reddito rispetto a quelle dell'abitazione principale medesima e delle sue eventuali pertinenze. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2002, allegando copia del Mod. 201 o equipollente relativo ai redditi percepiti dagli istituti di previdenza. (Omissis). 02A01303; Il comune di SAN POSSIDONIO (provincia di Modena) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa ( adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonchE' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 5,5 per mille per categorie catastali C6 o C7 nel caso di pertinenze dell'abitazione principale, intendendo per pertinenza il garage o il posto auto, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale E' sito l'abitazione principale; aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare considerata adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota 5,5 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti), e per i terreni; aliquota del 7 per mille per alloggi non locati ovvero non occupati alla data del 1 gennaio 2002, e per le variazioni in corso d'anno dall'anno successivo; aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili; di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di euro 104,00 cosI' come stabilita' dall'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02A01304; Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; di determinare in euro 103.30, pari al L. 200.017, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta. (Omissis). 02A01305; Il comune di SAN SEBASTIANO DA PO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4. di determinare per l'anno 2002 in misura unica l'aliquota I.C.I. del 5,3 per mille, con effetto dal 1 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488/1999; 5. di stabilire in euro 103,30 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosI' come sostituito dalla legge n. 446/1997 art. 58 comma 30 dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 6. (Omissis). (Omissis). 02A01306; Il comune di SANLURI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare sui valori imponibili dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, come definiti nel regolamento comunale per la gestione dell'imposta, nella misura del 5 per mille e nella misura del 5,5 per mille sul valore imponibile del fabbricato diverso da quello adibito ad abitazione principale; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01307; Il comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE (provincia di Padova) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota unica del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002, L. 250.000 quale detrazione per abitazione principale; 3. di confermare, per l'anno 2002, L. 350.000 quale detrazione per abitazione principale e pertinenze, per i contribuenti anziani titolari di pensione sociale o pensione minima I.N.P.S., non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trova nelle medesime condizioni. Tali soggetti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell'immobile destinato ad abitazione principale e delta relativa pertinenza e di un terreno agricolo con reddito dominicale non superiore a L. 70.000. (Omissis). 02A01308; Il comune di SANT'ANASTASIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire di applicare, (omissis), relativamente all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e l'aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili con le agevolazioni previste dal vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.; 2. di confermare la detrazione d'imposta, spettante per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02A01309; Il comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01310; Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare quanto gia' disposto con la citata deliberazione della giunta municipale n. 223 del 28 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge e, quindi, di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2002: Ialiquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale in ragione di euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01311; Il comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRARA (provincia di Teramo) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dell'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, l'aliquota relativa a imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina di legge senza far uso delle facolta' concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662/1996; 3. di confermare altresI' in euro 103,29 pari a L. 200.000 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01312; Il comune di SANT'EUSANIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, in data 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (Omissis). 02A01313; Il comune di SANT'ILARIO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 1 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nell'anno 2002 nei modi e nelle misure di seguito riportati: 5,55 per mille per tutti gli immobili; 7 per mille per gli alloggi sfitti, individuati dall'articolo 6 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; di determinare, altresI', in euro 103,30 (L. 200.017) la detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01314; Il comune di SAREZZO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di procedere per l'anno 2002, alla determinazione di aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure sotto indicate: aliquota ordinaria pari al 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; aliquota ridotta al 5 per mille per abitazione principale. (Omissis). 1. di stabilire le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale tenendo conto congiuntamente sia del reddito ISEE valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilita' che del valore catastale dell'immobile posseduto (livello medio dei valori patrimoniali rilevanti sul proprio territorio; 2. di definire nella tabella A i livelli di reddito, e nella tabella B i valori catastali; Tabella A - Limiti che consentono di accedere alle maggiori detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili
Maggiore detrazione Valore ISEE valevole per la richiesta prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizirvizi di pubblica utilita' Valore ISEE Lire e Valore ISEE se Valore ISEE se il reddito e' il reddito è in lire ' in euro Prima fascia 400.000 206,58 < 8.000.000 < 4.131,66 Seconda Fascia 300.000 154,94 Tra 8.000.000 Tra 4.131,66 e 14.000.000 e 7.230,40 Terza Fascia 200.000 103,29 > 14.000.000 > 7.230,40
Tabella B Valore catastale Maggiore detrazione Inferiore o uguale a L. 80.000.000 Detrazione L. 400.000 pari a euro 41.316,55 pari a euro 206,58 Inferiore o uguale a L. 100.000.000 Detrazione L. 300.000 pari a euro 516.456,99 pari a euro 154,94 Oltre L. 100.000.000 Detrazione L. 200.000 pari a euro 516.456,99 pari a euro 103,29 (minimo previsto dalla legge) (Omissis). 02A01321; Il comune di SAURIS (provincia di Udine) ha adottato, il 13 e 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2002 un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille a favore dei soggetti in premessa meglio specificati, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi; 2. di fissare contestualmente l'aliquota principale, per i restanti soggetti, in misura pari al 6 per mille al fine di garantire per il 2002 un gettito almeno pari a quello dell'anno precedente; 3. di fissare in lire 200.000 la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 2. di modificare il comma 4 dell'articolo 9 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 4. versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti tempo per tempo in materia". (Omissis). 02A01322; Il comune di SAVIGNANO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1 e = 1.936,27 L. A B C Servizio tariffe ed tariffa anno equivaIente Aliquote anno 2002 anno 2001 aliquota I.C.I. abit. Principale 6,2 5,9 aliquota I.C.I. ordinaria 7,7 7,7 detrazione I.C.I. abitazione Lire euro Lire principale 200.000 103,30 200.016,69 (Omissis). 02A01323; Il comune di SAVONA ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nella seguente misura: a) 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per le unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); b) 2 per mille per le unita' immobiliari inagibii e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unita' immobiliari d interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) 3 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti tipo di locazione; d) 7 per mille per le abitazioni non locate; e) 5 per mille per gli altri immobili; 2. di determinare in e 129,11 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale; (Omissis). 02A01324; Il comune di SCARMAGNO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate relativamente alle categorie catastali di seguito elencate:
categorie catastali aliquota (per mille) terreni agricoli 4 aree fabbricabili 4 fabbricati cat. A 4 altri fabbricati di cui: cat. C/2 - cat. C/6 - cat. C/7 4 fabbricati cat. B 5 fabbricati cat. C (escluse cat. C/2 - C/6 - C/7) 5 fabbricati cat. D 5,5 2. di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale resta pari a L. 220.000 cosI' come approvato con deliberazione c.c. n. 5/2000; (Omissis). 02A01325; Il comune di SCENA (SCHENNA) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 al 4 per mille e di mantenere la detrazione per l'abitazione principale di euro 413,17, con effetto 1 gennaio 2002. (Omissis). 02A01326; Il comune di SCHIAVI di ABRUZZO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 resta confermata nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire che ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01327; Il comune di SELVA DI VAL GARDENA (WOLKENSTEIN IN GRÖDEN)(provincia di Bolzano) ha adottato, il 4 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue: a) aliquota ordinaria: 4,5 per mille; b) aliquota maggiorata: 7 per mille per le unita' abitative soggette all'imposta di soggiorno di cui al titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1998, n. 29/L; 2. di fissare per l'anno 2002 l'importo della detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonchE' all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in euro 258,00 (L. 499.558). (Omissis). 02A01328; Il comune di SEMIANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e la detrazione 1a casa nella misura di L. 200.000 (euro 103,29); (Omissis). 02A01329; Il comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosI' di seguito diversificata: aliquota ordinaria 5,7 per mille; aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge n. 431/1998 4 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille; aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni, aliquota 4 per mille; il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovra' presentare entro il 19 aprile 2002, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto; tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I., rilascera' la relativa autorizzazione, se dovuta, all'eventuale diniego motivato entro 15 giorni dalla ricezione delle domande. 2. di estendere la detrazione di L. 200.000 pari a euro 103,29: a) alle abitazioni dei custodi, cosI' come definita dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile; b) alle unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti autonomi per le case popolari; c) alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata; d) alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968. L'autocertificazione deve essere presentata entro 180 giorni dell'avvenuta concessione; 3. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel seguente modo: da L. 200.000 pari a euro 103,29 a L. 300.000 pari ad euro 154,94 portatori di handicap, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', nuclei familiari monoreddito disoccupati e contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti, proprietari o usufruttuari di una unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2 (limitatamente alle classi 1 e 2), A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2). Oltre boxes e cantine e/o altre pertinenze, con reddito imponibile: 1) pari a L. 15.000.000 pari a e 7.746,85 per il nucleo familiare composto da una persona; 2) pari L. 23.000.000 pari a e 11.878,51 per il nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito E' elevato di L. 2.000.000 pari e 1.032,91 per ogni altro familiare. Il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovra' presentare entro il 19 aprile 2002 la richiesta corredata dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimera' il parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, o il relativo diniego motivato entro 15 giorni dal ricevimento delle domande; 3) di ridurre l'imposta del 30 per mille del suo ammontare a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni. (Omissis). 02A01330; Il comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 in euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale comprese le sue pertinenze classificate nella categoria C2-C6-C7 limitatamente ad una unita' per categoria. 2. di stabilire per l'anno 2002, in euro 258,00 la maggiore detrazione d'imposta che compete alle abitazioni principali a favore degli appartenenti individuate nell'allegato "A". (Omissis). Allegato A Modalita' di applicazione della maggiore detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 Limite detrazione euro 258,00. Categorie oggetto di agevolazione: soggettive: A) - limiti di reddito; B) - Possesso beni immobili; oggettive: C) - Appartenenza a determinate categorie. A) Limiti di reddito: il reddito da considerare E' quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare; reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2001:
Componenti il nucleo Reddito annuo del Reddito annuo del familiare conviventi nucleo familiare nucleo familiare 1 persona L. 20.000.000 euro 10.329,14 2 persone L. 26.000.000 euro 13.427,88 3 persone L. 32.000.000 euro 16.526,62 4 persone L. 38.000.000 euro 19.625,36 ltre 4 persone L. 44.000.000 euro 22.724,10 Il reddito E' aumentabile di L. 4.000.000 pari a euro 2.065,83 per ogni componente il nucleo familiare convivente portatore di handicap o invalido o anziano non autosufficiente, o per il proprietario portatore di handicap. Il nucleo familiare E' quello individuato anagraficamente alla data del 31 dicembre 2001. B) Possesso degli immobili: il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono avere: a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili (si intende anche aree fabbricabili e terreni agricoli) siti su tutto il territorio nazionale al di fuori delle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie C/2-C/6-C/7 limitatamente ad una unita' per ogni categoria suddetta; immobili, compresa l'abitazione principale classificati nelle categorie: A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazione in ville, A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici. - C) Appartenenza a determinate categorie: il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie alla data del 1 gennaio 2002: pensionati e coniugi comproprietari a carico; invalidi e portatori di handicap, indipendentemente dall'eta', oppure uno o piU' componenti il nucleo familiare, in possesso di idonea certificazione di invalidita' non inferiore al 60%, o titolare/i di pensione INPS, cat. 10, o anziano/i non autosufficiente/i con certificazione medica della ASL; disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' e coniugi comproprietari a carico; titolari di assistenza sociale a livello comunale o della ASL, a norma dei vigenti regolamenti e non gia' beneficiari di quanto previsto ai punti precedenti; anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato. D) Disposizioni generali: i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno: possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A), B), C); presentare o inviare (con allegata copia carta d'identita), dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento all'ufficio I.C.I., dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1968 n. 15 e del D.P.R. n. 403/1998, attestante il possesso dei requisiti necessari, In caso di inoltro dell'istanza a mezzo servizio postale, fara' fede la data del timbro postale. Il termine ultimo dell'istanza E' perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiore detrazione. L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge. Presso il Servizio tributi sara' a disposizione un modello di atto notorio eventualmente utilizzabile dagli interessati. I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione richiesta. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, la misura dell'aliquota da applicarsi dai contribuenti alla base imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue. a) 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate; b) 4,5 per mille per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprieta' edilizia e inquilini; c) 6 per mille per gli altri immobili. 2. di dare atto, in base a quanto stabilito dal regolamento I.C.I. che: si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate nelle categorie C2 - C6 - C7 limitatamente ad una unita' per categoria suddetta; si considerano abitazione principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado. (Omissis). 02A01331; Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportata al valore di tutti gli immobili calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. di confermare, altresI' in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A01332; Il comune di SERRAMAZZONI (provincia di Modena) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di fissare per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 4,5 per mille; 3. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota del 4,5 per mille per le pertinenze delle unita' immobiliari di cui al precedente punto 2) (abitazione principale) nel limite di una unita' immobiliare classificata nella categoria C/2 e di una unita' immobiliare classificata nella categoria C/6. 4. di fissare inoltre per l'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale e le sue pertinenze nel limite di una unita' immobiliare di cat. C/6 e di una cat. C/2. (Omissis). 02A01333; Il comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di euro 103,29. (Omissis). 02A01334; Il comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 7 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vengono cosI' determinate per l'anno 2002: aliquota nella misura del 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, aliquota nella misura del 5,9 per mille per gli immobili diversi dell'abitazione principale, detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,30. Per l'anno 2002 vengono inoltre previste, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449 come disciplinato dall'art. 7 del regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata E' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni da ll'inizio dei lavori, da esercitarsi entro il 2002, a seguito di rilascio di concessione edilizia o provvedimento autorizzativo: per immobili adibiti a propria abitazione principale: 3,5 per mille; per tutti gli altri fabbricati residenziali 4,9 per mille. La presente agevolazione E' cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con la riduzione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Come gia' previsto per l'anno precedente, anche per l'anno 2002 si conferma quanto segue: 1) di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1992; 2) di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01335; Il comune di SERRONE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare la misura dell'I.C.I., anno 2002, al 5,5 per mille del valore catastale degli stessi. (Omissis). 02A01336; Il comune di SESTO (SEXTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente: 5,5 per mille: aliquota ordinaria ed unica; 2. di determinare per l'anno d'imposta 2002 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in e 439,00. (Omissis). 02A01337; Il comune di SEULO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 5 per mille aliquota ordinaria; 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; di stabilire altresI', ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 250.000 pari a e 129,11. (Omissis). 02A01338; Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo della imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue: unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, C/1 e D/7: 5 per mille; immobili diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille; detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). 02A01339; Il comune di SIROR (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per il periodo di imposta 2002, l'aliquota I.C.I. per il territorio catastale di Siror, nella misura del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota da applicarsi sull'abitazione principale nella misura del 4 per mille; 3. di stabilire, che per il periodo di imposta 2002, la detrazione, di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I., viene stabilita fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unita'; 4. la detrazione di cui al punto 3 E' applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall'agevolazione gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;5. di determinare per l'anno 2002, ai sensi del punto 2, del comma 53, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia "immobili diversi dalle abitazioni"; (Omissis). 02A01340; Il comune di SOAVE (provincia di Verona) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota unica del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' abitative inabitabili, per i soli fabbricati del "gruppo A" esclusa la "categoria catastale A/10", vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione. Per beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi un'apposita richiesta, nelle forme di autocertificazione previste dalla legge n. 15/1968, indicando il codice fiscale, i dati identificativi catastali dell'unita' immobiliare e la data in cui sono iniziati i lavori volti al recupero dell'unita' abitativa inabitabile. Il contribuente dovra' inoltre presentare, entro e non oltre i termini di legge, la dichiarazione di variazione ai fini I.C.I., allegando alla stessa copia del verbale di inizio lavori. L'ufficio tecnico, per consentire i successivi controlli, dovra' trasmettere all'ufficio tributi copia della concessione edilizia e, al termine dei lavori, copia del verbale di fine lavori; 2. di determinare l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in e 103,29 (L. 200.000); 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01341; Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Tipologia dell'immobile: 1. abitazione principale: 5 per mille (con detrazione annuale di L. 200.000); 2. unita' immobiliari censite nel gruppo C/6 di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille (esclusi box affittati); 3. alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 75 del codice civile): 5 per mille (per poter rientrare in questa tipologia gli interessati devono presentare apposita dichiarazione su modulo fornito dall'ufficio tributi del comune); 4. unita' residenziali locate secondo contratti tipo (sono le unita' residenziali affittate con contratti d'affitto tipo sottoscritti dalle organizzazioni S.U.N.I.A., S.I.C.E.T., C.O.N.I.A., in rappresentanza degli inquilini e A.P.E. in rappresentanza della proprieta' edilizia e depositati presso gli uffici comunali: 5 per mille (contratti ai sensi della legge n. 431/1998);5. aree fabbricabili: 5,5 per mille; 6. unita' immobiliari classificate nel gruppo "D": 6 per mille; 7. unita' residenziali sfitte (sono le unita' residenziali non occupate, neanche occasionalmente o saltuariamente, e gli immobili privi di allacciamento E.N.E.L. e, dove possibile, acquedotto): 6 per mille; 8. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata E' applicata, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille (l'aliquota agevolata E' applicata, limitatamente alle unita' immobiliari di oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori); 9. altri fabbricati non rientranti nelle precedenti tipologie: 6 per mille. (Omissis). 02A01342; Il comune di SONDRIO ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille; b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze; per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprieta' edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206; c) aliquota maggiorata pari al 6,8 per mille per gli alloggi non locati; (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. sopra indicate, dando atto che la detrazione spettante per l'abitazione principale E' pari a e 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01343; Il comune di SOSSANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata nel comune di Sossano. (Omissis). 02A01344; Il comune di SOSTEGNO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di e 110,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 02A01345; Il comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come determinate con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 31ottobre 2000 come segue: a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di "seconda casa" posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); b) 7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a sessanta giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalita' fissate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996; c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 2. di confermare per l'anno 2002 l'importo di L. 450.000, e 232,40 per la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come stabilito con la deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 31 ottobre 2000. (Omissis). 02A01346; Il comune di STRADELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille; b) aliquota per tutti gli altri fabbricati: 6,5 per mille (aliquota ordinaria); c) aliquota per i terreni e aree fabbricabili: 7 per mille (aliquota ordinaria); d) aliquota per gli alloggi non locati e la 2a casa: 7 per mille;di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da euro 103,29 a e 258,23 a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, anziani non auto sufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per aImeno 6 mesi nell'anno 2001, per i quali il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore a euro 12.394,97 piU' euro 774,69 per ogni persona a carico, elevato a euro 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da euro 103,29 a euro 258,23 a favore anche di famiglie, composte da almeno 3 persone, con reddito da lavoro dipendente annuo lordo complessivo ai fini I.R.P.E.F. non superiore a euro 18.075,99. Tale reddito sara' incrementato di euro 1.032,91 per ogni persona a carico, elevato a euro 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni - box - fabbricati) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale; di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in catasto come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2002 il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine E' da intendersi perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2002. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2002 l'istanza potra' essere presentata dal 2 al 20 dicembre 2002. Le istanze con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Stradella, oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini previsti. (Omissis). 02A01347; Il comune di SUISIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 ai fini dell'imposta comunale sugli Immobili l'aliquota al 6 per mille per abitazione principale e al 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2002 la quota di L. 250.000 quale detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili adibiti ad abitazione principale, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali; 3. di dare atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 20 dicembre 2000, esecutivo ai sensi di legge, il consiglio comunale modificando il regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. ha stabilito che "...Beneficiano dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma i soggetti interessati dovranno presentare, in sede di prima applicazione e comunque entro la scadenza della prima rata di versamento dell'imposta, apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando gli estremi catastali delle pertinenze dell'abitazio ne principale". (Omissis). 02A01348; Il comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 2001, nella misura del 5,6 per mille quale aliquota unica ed indifferenziata, per edifici residenziali, non residenziali, produttivi e altri e per le aree edificabili nonchE' la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01349; Il comune di TARVISIO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), nella misura del 6,8 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, degli Istituti autonomi case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati nonchE' nei confronti dei casi di estensione come previsti dagli artt. 3 e 4 del regolamento comunale sull'I.C.I.; c) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, da applicarsi per gli immobili utilizzati come insediamenti produttivi ed iscritti al catasto urbano nelle categorie D (da D1 a D12), B (da B1 a B8), C1 (negozi) ed A10 (uffici e studi privati); di stabilire la detrazione per l'abitazione principale intesa quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi famigliari dimorano abitualmente in L. 300.000. (Omissis). 02A01350; Il comune di TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (TRAMIN AN DER WEINSTRASSE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) l'aliquota viene determinata nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; b) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 deI decreto legislativo datato 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge datato 23 dicembre 1996, n. 662, rimane determinata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compreso le pertinenze. (Omissis). 02A01351; Il comune di TERZOLAS (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportato: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'aliquota E' fissata nella misura del 4 per mille; b) per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale od alloggi non locati ed aree edificabili l'aliquota E' fissata nella misura del 5. per mille; c) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente E' fissata in euro 105,00 (L. 203.308) ed E' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01352; Il comune di TIGLIOLE (provincia di Asti) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). delibera di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille, di determinare altresI' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29; (Omissis). 02A01353; Il comune di TORRI DEL BENACO (provincia di Verona) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) in vigore per l'anno 2002, (omissis), nelle seguenti misure: 6,5 per mille l'aliquota ordinaria per tutte le fattispecie imponibili; 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali dal soggetto passivo ed alle pertinenze delle stesse; 2. di determinare in euro 105,00 (pari a Lire 203.308) la detrazione di imposta per l'anno 2002 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01354; Il comune di TORRIONI (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per lo stesso esercizio finanziario dell'anno 2002. (Omissis). 02A01355; Il comune di TREPPO GRANDE (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con l'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,2 per mille; 2. di istituire un'aliquota differenziata per le seconde case deI 7 per mille. (Omissis). 02A01356; Il comune di TRESIGALLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 13 ed il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota unica deI 6,7 per mille. (Omissis). di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di euro 258,23 a richesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate: a) pensionato o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 2001 non superiore a euro 8.197,72, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piU' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenzed. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze; b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2001 di tutto il nucleo familiare non superiore a euro 13.238,34 piU' euro 1.012,77 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non piU' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa: 1) per reddito complessivo si intende: redditi assoggettabile a I.R.P.E.F. (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge); interessi sui depositi bancari, postali, ecc.; rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni; somme e contributi erogati da enti pubblici e privati; 2) per nucleo familiare si intede: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parrentela o affinita'; 3) per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1 gennaio 2002. Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalita': entro il 31 maggio 2002 E' fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo lettera raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2002 da parte del funzionario responsabile. (Omissis). 02A01357; Il comune di TREZZO SULL'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, con effetto dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota per abitazione principale e prima pertinenza (art. 8, comma 6, reg. comunale): 5 per mille; c) aliquota per abitazioni locate alle condizioni di cui all'art. 2 della L. 431/98: 2 per mille; d) aliquota per immobili non locati da almeno due anni (art. 2 della L. 431/98): 8 per mille; e) previa presentazione al comune di apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado (art. 8, lettera e) del regolamento comunale): 5 per mille. 2. di determinare l'importo della detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella seguente misura: detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale: euro 145,00 (L. 280.759). 3. di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale, in relazione alle situazioni particolari di disagio economico-sociale, secondo quanto di seguito dettagliato: detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) reddito complessivo (rigo N1) del nucleo familiare entro i seguenti limiti: 1. componente reddito fino a euro 10.329,00 (L. 20.000.000); 2. componenti reddito fino a euro 12.911,00 (L. 25.000.000); 3. componenti reddito fino a euro 15.494,00 (L. 30.000.000); 4. componenti ed oltre reddito fino a euro 18.076,00 (L. 35.000.000); il limite suddetto E' elevato di euro 2.117,00 (L. 4.099.084) in presenza nel nucleo familiare di persona con invalidita' permanente del 100% certificata dagli organi competenti; b) proprieta' di unico immobile di categoria A/3 o A/4 o A/5 o A/6 destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, con eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente; c) presentazione di apposita domanda entro il 31 maggio 2002, su modello debitamente predisposto dall'ufficio comunale, con allegata idonea documentazione: euro 258,00 (L. 499.558). (Omissis). 02A01358; Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota l.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,2 per mille; 2. di determinare in euro 130,00 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01359; Il comune di TRODENA (TRUDEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per i motivi espressi in premessa, l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione per l'anno 2002; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento dell'applicazione dell'I.C.I., approvato con delibera del consiglio comunale n. 43 datato 20 dicembre 2001, in euro 248,00 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione. (Omissis). 02A01360; Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota nella misura del 5 per mille, gia' in vigore nell'anno 2001 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e di confermare al 6 per mille l'aliquota relativa a tutte le altre unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali o possedute in aggiunta all'abitazione principale, aree edificabili e terreni agricoli; 3. di confermare ancora per il 2002 l'ammontare della detrazione nella misura di euro 129,11 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. di considerare direttamente adibita ad unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). 02A01361; Il comune di TUENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per gli alloggi sfitti da almeno 6 mesi; 3. di fissare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di euro 130,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione E' estesa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari. (Omissis). 02A01362; Il comune di TURBIGO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 e dell'art. 18 del vigente regolamento, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze: 5,5 per mille; aliquota immobili cat. D) con superficie a partire da mq 20.000 7 per mille. Confermando la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e precisando che si considera abitazione principale anche l'unita' immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale fino al 2o grado che abbiano dimora abituale presso l'unita' immobiliare medesima, con contratto regolarmente registrato (come stabilito con deliberazione del commissario straordinario n. 11 del 21 marzo 2001). (Omissis). 02A01363; Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01364; Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2002; 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo E' di euro 103,2913 (pari a lire 200.000). (Omissis). 02A01365; Il comune di VALLE DI CASIES (GSIES) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 2002, e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: a) abitazione principale 4 per mille con estensione delle agevolazioni alle pertinenze; b) tutti i rimanenti immobili 5 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2002 fino a diversa regolamentazione come segue: a) per tutte le abitazioni principali euro 284,05. (Omissis). 02A01366; Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione prima casa nella misura di L. 200.000 (euro 103,29). (Omissis). 02A01367; Il comune di VARANO DE' MELEGARI (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille, e determinare in euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni istitutivo del tributo. (Omissis). 02A01368; Il comune di VEDANO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: aliquota I.C.I. deI 6 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, con la seguente eccezione: aliquota agevolata del 5,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze (cantina, box posto macchina coperto e/o scoperto, solaio), limitatamente ad una unita' per singola fattispecie, purchE': vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale; l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale sita l'abitazione principale e secondo quanto stabilito nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I.; aliquota del 7 per mille per i fabbricati (e relative pertinenze) posseduti e non locati per un periodo nell'anno superiore ai sei mesi oppure locati a soggetti non residenti nel territorio del comune; sono escluse dalla precedente aliquota: le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero. Detrazioni: la detrazione prevista dalla legge per l'abitazione principale confermata in e 103,29 per la generalita' dei proprietari ed elevata a e 206,58 per i proprietari che posseggano i seguenti requisiti: A) limiti di reddito; B) possesso beni immobili; C) appartenenza a determinate tipologie. Reddito: il reddito da considerare quello imponibile ai fini l.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2001 (dichiarazione dei redditi 2000):
Componenti Reddito annuo il nucleo familiare determinato come sopra una persona e 08.263,31 due persone e 12.394,97 tre persone e 14.460,79 quattro persone e 16.010,16 cinque persone e 17.043,08 sei persone e 19.108,91 oltre le sei persone e 20.658,28 Possesso beni immobili: il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere: |
| a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale; immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Appartenenza a determinate categorie: il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie: disoccupati con disoccupazione nel 2001 non inferiore a 4 mesi; lavoratori in mobilita', o in cassa integrazione straordinaria per periodi non inferiori, nel 2001, a 4 mesi; persone svantaggiate; invalidi, con una invalidita' accertata non inferiore aI 70%; pensionati oltre i sessanta anni. Si considerano persone svantaggiate coloro che sono in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 con un grado di invalidita' non inferiore al 70%. I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A), B) e C) ed inviare apposita domanda mediante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 4, legge n. 15/1968, tramite raccomandata, oppure tramite consegna a mano, al settore tributi del comune di Vedano al Lambro entro la data di scadenza del primo acconto di versamento I.C.I. Presso il settore tributi sara' a disposizione un modello di domanda-autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati. I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione peraltro si riserva la facolta' di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge. (Omissis). 02A01369; Il comune di VENTOTENE (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel comune di Ventotene nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02A01370; Il comune di VERDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).1. di stabilire per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonchE' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille; altri immobili: 6 per mille; 2. di confermare in e 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a beneficio dei soggetti passivi di cui al comma 2 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (proprietario, usufruttuario e titolari di altri diritti reali); 3. di confermare la detrazione di cui al punto 2. ai fabbricati adibiti ad abitazione principale dei parenti del proprietario in linea retta ovvero in linea collaterale entro il secondo grado, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento comunale. (Omissis). 02A01371; Il comune di VERDERIO SUPERIORE (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02A01372; Il comune di VERNANTE (VERNANT) (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2002 sara' applicata nelle seguenti misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari: 6,3 per mille; (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare L. 300.000 (e 154,94). (Omissis). 02A01373; Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, nella misura deI 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2002 nell'ambito territoriale del comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dalIart. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2002 della facolta' di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, commi dal 53 al 59 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, mantenendo in e 103,29 la detrazione per abitazione principale eccetto la previsione di aumento delle detrazioni di cui al successivo punto 3; 3) di confermare, la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 da e 103,29 a e 258,23 per l'unica abitazione principale in proprieta', uso, usufrutto ad abitazione di famiglia ove vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%. (Omissis). 02A01374; Il comune di VESTIGNE' (provincia di Torino) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), imposta istituita con decreto legislativo n. 504/1992 cosI' come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, stabilendo l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli che usufruiscono della aliquota al 5 per mille; di confermare come stabilita dalla legge, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01375; Il comune di VICENZA ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, (omissis), le aliquote e le particolari detrazioni ed agevolazioni scelte e confermate da questa amministrazione per l'anno 2002 e cioE': aliquota principale 6 per mille; aliquota ridotta 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni (legge n. 431/1998); L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari; L. 500.000 l'importo della detrazione per i casi particolari indicati in premessa, che dovranno essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (Omissis). 02A01376; Il comune di VIGARANO MAINARDA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare anche per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,3 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni: aliquota deI 5,8 per mille per: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente; di estendere l'aliquota agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale; una sola pertinenza ad abitazione principale (cat. C/2, C/6, C/7); aliquota del 5,9 per mille per: negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1, C/2, C/3, utilizzati per attivita' produttive commerciali ed artigianali; terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per: alloggio non locato; intendendosi per "alloggio non locato", l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di locazione o di comodato comunque non data in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato puO' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalita' disposte dall'art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate; pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,3 per mille per: aree fabbricabili; altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione sopra riportata; alloggi dati in comodato o in uso gratuito a terzi; alloggi posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto; tutti gli altri immobili. Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovra' presentare autocertificazione all'ufficio tributi del comune entro l'esercizio di competenza. La detrazione per l'abitazione principale da e 103,29 E' elevata a e 258,23, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni: 1) pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2001, non superiore a e 8.197,72 lorde; 2) pensionato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 3) portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001 non superiore a e 8.197,72 lorde; 4) portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 5) disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 6) lavoratore in cassa integrazione straordinaria, in mobilita', con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti iI nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 7) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non gia' beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti). L'agevolazione in questione E' subordinata alla condizione che nE' il contribuente nE' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. Per beneficiare della maggiore detrazione di e 258,23 occorre presentare la richiesta, con dichiarazione relativa al reddito, entro il mese di giugno 2002, all'ufficio tributi del comune. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta. (Omissis). 02A01377; Il comune di VILLA CARCINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria pari al 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; b) aliquota ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale dei residenti. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in e 104,00. ....... E ritenuto di portare, ......., l'ulteriore detrazione a e 104, se l'immobile ha un valore catastale non superiore a e 49.063,40 ai cittadini che presentino apposita domanda e siano in possesso d'entrambi i requisiti sotto elencati: 1) proprietari della sola casa di abitazione principale, classificati esclusivamente in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7, limitatamente alla classe prima, e sue pertinenze, come definite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale I.C.I.; 2) possessori del reddito familiare anno 2001, determinato secondo i criteri stabiliti nel regolamento ISEE approvato dal consiglio comunale e successive modificazioni come da seguente tabella:
Numero componenti Parametro Euro nucleo familiare 1 1,00 8.780,00 2 1,57 13.784,60 3 2,04 17.911,20 4 2,46 21.598,80 5 2,85 28.023,00 La richiesta di maggiore detrazione va presentata su appositi modelli entro la scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno 2001 (termine ultimo per la presentazione dei redditi 2001), all'ufficio tributi, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa e dai regolamenti comunali per l'accesso ai servizi. (Omissis). 02A01378; Il comune di VILLA CORTESE (provincia di Milano) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, e nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A01379; Il comune di VILLA D'ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, (omissis), nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale, applicata sulla base del vigente regolamento comunale I.C.I., in L. 230.000, pari ad e 118,79. (Omissis). 02A01380; Il comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare, (omissis), per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di e 210,00 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissa anche per l'anno 2002 nel minimo di legge deI 4 per mille. (Omissis). 02A01381; Il comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota ridotta di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 437/1996 convertita dalla legge n. 556/1996: 5 per mille. (Omissis). 02A01382; Il comune di VILLAFRANCA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, cosI' come stabilite con propria deliberazione n. 2 in data 26 gennaio 2001, esecutiva, nelle seguenti misure differenziate: aliquota I.C.I. al 4 per mille, per i seguenti casi: fabbricati di civile abitazione, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'agibilita' e/o abitabilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate, attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraversa concessione singola ed aventi destinazione d'uso un familiare (villetta) o per usi pluri-familiare (palazzo); b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B cosI' come indicati nella circolare del presidente della giunta regionale n. 5/sg/urb del 27 aprile 1984 "Definizione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.", pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 9 maggio 1984 ovvero interventi di ristrutturazione che comportano variazioni in aumento della superficie utile e recupero di volumi preesistenti; fabbricati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione ovvero per edilizia artigianale industriale e commerciale, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'usabilita' e/o agibilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate, attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola; b) interventi di nuova edificazione in ampliamento per un rapporto superiore al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola. aliquota I.C.I. al 5 per mille, tutti i rimanenti casi. 2. (Omissis). 3. di stabilire la detrazione ordinaria nella misura di e 103,29. (Omissis). 02A01383; Il comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2002 nella misura del 5,5 per mille, e aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille per le motivazioni in premessa esposte; 2. di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di L. 200.000 per l'anno d'imposta 2002. (Omissis). 02A01384; Il comune di VILLAR S. COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'applicazione della aliquota pari al 5,5 per mille da applicare quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di dare atto che viene confermata in L. 200.000 pari a e 103,29 la detrazione per l'abitazione principale cosI' come stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni. (Omissis). 02A01385; Il comune di VOBBIA (provincia di Genova) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di far proprio il contenuto della deliberazione della giunta comunale n. 77/2001 in data 17 dicembre 2001 con cui si fissa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, al prospetto che segue:
n.d. Tipologia degli immobili Aliquote per mille 1 abitazione principale 4 2 altri fabbricati 6 3 aree fabbricabili 6 4 terreni agricoli 6 5 edifici ex rurali 6 Con detrazione di e 105,00 per la prima abitazione. (Omissis). 02A01386; Il comune di VOLPIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare in via definitiva, (omissis), per il 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, compresa n. 1 pertinenza: 6 per mille; per gli alloggi non locati: 7 per mille; per tutti gli altri immobili: 6,75 per mille, (omissis); 2. di applicare per il 2002 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di e 165,27, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01387; Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002, nel modo seguente: 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 6 per mille quella ordinaria; stabilire nell'importo di e 103,29 (L. 200.000) detrazione per l'abitazione principale, con l'elevazione a e 154,94 (L. 300.000) per i soggetti economicamente e socialmente disagiati e per le categorie di soggetti anziani, di cui alla delibera consiliare n. 89 del 6 dicembre 2000. (Omissis). 02A01388; Il comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 sara' applicata in questo comune con le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni: aliquota di ordinaria applicazione: 6,75 per mille; aliquota ridotta al 5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate, comprese pertinenze, come definite dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). |
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