Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 28 marzo 2002, n. 44 |
Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "sedici" e la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "otto".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.".
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| Art. 2. 1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro"; b) al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)"; c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento"; d) il quinto comma e' abrogato.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e da quattro supplenti. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b). I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento. Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.".
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| Art. 3. 1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.".
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| Art. 4. 1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria"; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 6 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente. Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato.".
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| Art. 5. 1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001".
Nota all'art. 5: - Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli articoli 116 e 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 - Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura): "Art. 116 (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione). - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.". "Art. 115 (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.".
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| Art. 6. 1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. 2. Non sono eleggibili: a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni; b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nella qualifica; c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare; d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni; e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".
Nota all'art. 6: - Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura): "Art. 30 (Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare). - All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il tribunale stesso, puo', sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio. Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, puo' essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo. In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale pero' deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare. Il Tribunale disciplinare puo', anche d'ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso. Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario, ai sensi dei precedenti commi, e' ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa. Il ricorso non ha effetto sospensivo ed e' presentato a norma dell'art. 37.". "Art. 31 (Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale). - Il magistrato sottoposto a procedimento penale e' sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori ruolo organico della magistratura dal giorno in cui e' stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura. Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorita' giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del codice di procedura penale. Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo puo', con provvedimento del Ministro della giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Il Ministro della giustizia puo' concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo. In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non parcepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto".
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| Art. 7. 1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni e' fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. 2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, e presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. 3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilita' del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 24. 4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilita' indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, e' ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. 5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, e' inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed e' affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. 6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduta dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. 7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. 8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonche' i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza. 9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma. 10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito".
Note all'art. 7: - Per il testo degli articoli 23 e 24 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi rispettivamente gli articoli 5 e 6 della legge qui pubblicata. - Per il testo degli articoli 115 e 116 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, vedi note all'art. 5.
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| Art. 8. 1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 26. - (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. 2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2. 3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale. 4. Sono bianche le schede prive di voto valido. 5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile. 6. E' nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. 7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio. 8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale".
Nota all'art. 8: - Per il testo degli articoli 23 e 25 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi rispettivamente gli articoli 5 e 7 della legge qui pubblicata.
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| Art. 9. 1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. 2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato piu' anziano. 3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura e' assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30".
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 23 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi l'art. 5 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195: "Art. 30 (Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio). - Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio. Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.".
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| Art. 10. 1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto. 2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. 3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali". |
| Art. 11. 1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti".
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 27 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi l'art. 9 della legge qui pubblicata.
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| Art. 12. 1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati. |
| Art. 13. 1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive". 2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dalla legge qui pubblicata, si precisa al riguardo che la disposizione del secondo comma "non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge": "Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati componenti del Consiglio superiore contiunano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono. I magistrati componenti elettivi sono collocqati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.".
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| Art. 14. 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 e' prorogato di non oltre sessanta giorni.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislastivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195: "Art. 21 (Convocazione dei corpi elettorali). - Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno quaranta giorni prima delle elezioni.".
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| Art. 15. 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima. |
| Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 891): Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il 26 novembre 2001. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2001 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 19 dicembre 2001; il 16, 22, 23, 29, 30 gennaio 2002; il 5 febbraio 2002. Esaminato in aula il 12, 13 febbraio 2002 ed approvato il 14 febbraio 2002. Camera dei deputati (atto n. 2356): Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali), II (Giustizia), in sede referente, il 18 febbraio 2002. Esaminato dalle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 20, 21, 28 febbraio 2002; il 5, 6, 7, 12, 13 e 14 marzo 2002. Esaminato in aula il 19 e 20 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 21 marzo 2002. Senato della Repubblica (atto n. 891-B): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 marzo 2002 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 26 marzo 2002. Esaminato ed approvato in aula il 27 marzo 2002. |
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