Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2002 (vai al sommario)
LEGGE 28 marzo 2002, n. 44
Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "sedici" e la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "otto".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 1958, n.
195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il
Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal
Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo
presidente della Corte suprema di cassazione, dal
procuratore generale della Repubblica presso la stessa
Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari
e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta
comune delle due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti
eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.".



 
Art. 2. 1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro"; b) al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)"; c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento"; d) il quinto comma e' abrogato.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge 24 marzo
1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata e'
il seguente:
"Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). - La
cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei
magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare,
composta da sei componenti effettivi e da quattro
supplenti.
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del
Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente
eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in
sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un
magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo
delle funzioni di legittimita'; due magistrati che
esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera
c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art.
23, comma 2, lettera b).
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di
cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di
legittimita'; un magistrato che esercita le funzioni di cui
all'art. 23, comma 2, lettera b); un magistrato che
esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera
c); un componente eletto dal Parlamento.
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente
di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti,
sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza
dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di
parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria,
e' eletto il piu' anziano per eta'.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio
superiore si avvalga della facolta' di presiedere la
sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
disciplinare sono esercitate dal procuratore generale
presso la Corte di cassazione.".



 
Art. 3. 1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge 24 marzo
1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio
superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del
Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la
presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque
componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in
caso di parita', prevale quello del Presidente.".



 
Art. 4. 1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria"; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 24 marzo
1958, n. 195, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). -
In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione
il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente
del Consiglio superiore non intenda avvalersi della
facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo
eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il
vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono
sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Il componente effettivo eletto dal Parlamento e'
sostituito dal supplente della stessa categoria.
La disposizione del comma precedente si applica anche
nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il
vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai
supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione
disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione
del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si
svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto
dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione
giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del
diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita'
della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti
contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione
disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle
parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in
caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole
all'incolpato.".



 
Art. 5. 1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001".



Nota all'art. 5:
- Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli
articoli 116 e 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario come sostituito dall'art. 2 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48 - Aumento del ruolo organico
e disciplina dell'accesso in magistratura):
"Art. 116 (Magistrati di appello destinati alla Procura
generale presso la Corte di cassazione). - 1. Della pianta
organica della Procura generale presso la Corte di
cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con
qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con
decreto del Procuratore generale i magistrati possono
essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte
di cassazione.".
"Art. 115 (Magistrati di appello e di tribunale
destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta
organica della Corte di cassazione fanno parte trenta
magistrati di merito con qualifica non inferiore a
magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale,
destinati a prestare servizio presso l'ufficio del
massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente
della Corte di cassazione i magistrati di appello possono
essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.".



 
Art. 6. 1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. 2. Non sono eleggibili: a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni; b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nella qualifica; c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare; d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni; e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".



Nota all'art. 6:
- Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli
articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511 (Guarentigie della magistratura):
"Art. 30 (Sospensione del magistrato sottoposto a
procedimento disciplinare). - All'inizio o nel corso del
procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del
Ministro o del pubblico ministero presso il tribunale
stesso, puo', sentito l'incolpato, disporne la sospensione
provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.
Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli
minorenni, puo' essere attribuito un assegno alimentare non
eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre
competenze di carattere continuativo.
In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai
precedenti commi possono essere adottati con decreto del
Ministro, il quale pero' deve richiedere contemporaneamente
il giudizio disciplinare.
Il Tribunale disciplinare puo', anche d'ufficio,
revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare
negato o modificare la misura di quello concesso.
Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio
giudiziario, ai sensi dei precedenti commi, e' ammesso
ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o
del pubblico ministero presso il tribunale disciplinare
entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del
Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.
Il ricorso non ha effetto sospensivo ed e' presentato a
norma dell'art. 37.".
"Art. 31 (Sospensione preventiva del magistrato
sottoposto a procedimento penale). - Il magistrato
sottoposto a procedimento penale e' sospeso di diritto
dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori ruolo
organico della magistratura dal giorno in cui e' stato
emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.
Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato,
la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se
l'autorita' giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve
rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del
codice di procedura penale.
Il magistrato sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo puo', con provvedimento del Ministro
della giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle
funzioni e dallo stipendio.
Il Ministro della giustizia puo' concedere al
magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di
lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello
stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo.
In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato
riacquista il diritto agli stipendi e assegni non
parcepiti, detratta la somma corrisposta per assegno
alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il
procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia
altrimenti disposto".



 
Art. 7. 1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni e' fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. 2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, e presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. 3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilita' del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 24. 4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilita' indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, e' ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. 5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, e' inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed e' affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. 6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduta dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. 7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. 8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonche' i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza. 9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma. 10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito".



Note all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 23 e 24 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi rispettivamente gli
articoli 5 e 6 della legge qui pubblicata.
- Per il testo degli articoli 115 e 116 del citato
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti
dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, vedi note
all'art. 5.



 
Art. 8. 1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 26. - (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. 2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2. 3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale. 4. Sono bianche le schede prive di voto valido. 5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile. 6. E' nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. 7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio. 8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale".



Nota all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 23 e 25 della citata
legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi rispettivamente gli
articoli 5 e 7 della legge qui pubblicata.



 
Art. 9. 1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. 2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato piu' anziano. 3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura e' assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30".



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 23 della citata legge 24 marzo
1958, n. 195, vedi l'art. 5 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge
24 marzo 1958, n. 195:
"Art. 30 (Cessazione del Consiglio al termine del
quadriennio). - Il Consiglio superiore scade al termine del
quadriennio.
Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio
continua a funzionare quello precedente.".



 
Art. 10. 1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto. 2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. 3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".
 
Art. 11. 1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti".



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 27 della citata legge 24 marzo
1958, n. 195, vedi l'art. 9 della legge qui pubblicata.



 
Art. 12. 1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.
 
Art. 13. 1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive". 2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come
modificato dalla legge qui pubblicata, si precisa al
riguardo che la disposizione del secondo comma "non si
applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto
parte del Consiglio superiore della magistratura
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge":
"Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati
componenti del Consiglio superiore contiunano a esercitare
le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali
appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocqati fuori
del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
della carica il Consiglio superiore della magistratura
dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle
funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano
trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far
parte del Consiglio superiore della magistratura, il
magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o
semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto
prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo
organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia
non si applica quando il collocamento fuori del ruolo
organico e' disposto per consentire lo svolgimento di
funzioni elettive.".



 
Art. 14. 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 e' prorogato di non oltre sessanta giorni.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislastivi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
24 marzo 1958, n. 195:
"Art. 21 (Convocazione dei corpi elettorali). - Le
elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre
mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente
del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere
del Parlamento.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno
quaranta giorni prima delle elezioni.".



 
Art. 15. 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima.
 
Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 marzo 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 891):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il 26 novembre 2001.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2001 con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 19 dicembre 2001; il 16, 22, 23, 29, 30 gennaio 2002; il 5 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 12, 13 febbraio 2002 ed approvato il 14 febbraio 2002. Camera dei deputati (atto n. 2356):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali), II (Giustizia), in sede referente, il 18 febbraio 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 20, 21, 28 febbraio 2002; il 5, 6, 7, 12, 13 e 14 marzo 2002.
Esaminato in aula il 19 e 20 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 21 marzo 2002. Senato della Repubblica (atto n. 891-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 marzo 2002 con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 26 marzo 2002.
Esaminato ed approvato in aula il 27 marzo 2002.
 
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