Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 marzo 2002
Approvazione di n. 2 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E
DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto il proprio decreto 5 dicembre 1997, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 26 novembre 1999, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n.300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 7 febbraio 2002;

DECRETA:

Art. 1
(Approvazione degli studi di settore)

1.Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita':
a) Studio di settore SK10U - Studi medici generici convenzionati col s.s.n; codice di attivita' 85.12.1; Altri studi medici generici, codice di attivita' 85.12.2; Studi di radiologia e radioterapia, codice di attivita' 85.12.4; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice di attivita' 85.12.A; Studi medici e poliambulatori specialistici, codice di attivita' 85.12.B.
b) Studio di settore SK22U - Servizi veterinari, codice di attivita' 85.20.0.
2.Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SK10U;
2, per lo studio di settore SK22U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4.Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. In caso di piu' attivita' professionali per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei compensi.
5.Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2001.
 
Art. 2
(Modalita' di applicazione degli studi di settore)

1. In via sperimentale, i compensi e gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'articolo 10 della legge della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.
 
Art. 3
(Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore)

1.Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569.
 
Art. 4
(Variabili delle attivita' professionali )

1.La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con decreto del Ministro delle Finanze 5 dicembre 1997 e con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 26 novembre 1999, tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto.
 
Art. 5
(Determinazione del reddito imponibile)

1.Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'articolo 50, comma 1, dello stesso articolo del testo unico delle imposte sui redditi.
2.Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
 
Art.6
(Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore)

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002
Il Ministro: TREMONTI
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 189 a pag. 238 del S.O. <----
 
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