Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2002
Modalita' tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti le erogazioni liberali per progetti culturali, di cui all'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha introdotto la lettera c-nonies) all'art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone: 1. Adempimenti dei soggetti erogatori.
1.1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali 11 aprile 2001, sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate le proprie generalita', comprensive dei dati fiscali, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta ed i dati relativi ai soggetti beneficiari dell'erogazione, in conformita' alle specifiche tecniche indicate nell'allegato A al presente provvedimento. 2. Adempimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2.1. In applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 2, del decreto 11 aprile 2001, il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette, entro i termini di seguito specificati, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate i seguenti dati, in conformita' alle specifiche tecniche indicate nell'allegato B al presente provvedimento:
a) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco nominativo dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro e il relativo ammontare;
b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 11 aprile 2001, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'ammontare delle erogazioni ricevute, la quota spettante e la conseguente somma da versare all'erario. 3. Modalita' di trasmissione.
3.1. I dati di cui ai punti 1 e 2 sono trasmessi per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
3.2. I soggetti che procedono direttamente alla trasmissione telematica dei dati di cui ai punti 1 e 2 devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet determinato sulla base di quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione i soggetti gia' autorizzati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. 4. Software di controllo.
4.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui ai punti 1 e 2, e' necessario utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.
4.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte. 5. Ricevute.
5.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 5.4.
5.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la trasmissione telematica;
c) il protocollo attribuito dall'Agenzia delle entrate al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.3. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta e' resa disponibile per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
5.4. La ricevuta non e' rilasciata e la comunicazione si considera non presentata, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet di cui al punto 5.2;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 4.1;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario.
Tale circostanza e' comunicata sempre per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento. 6. Disposizioni transitorie.
6.1. Le comunicazioni oggetto del presente provvedimento relative al periodo d'imposta 2001 sono trasmesse per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate dal 1 luglio al 30 settembre 2002. Motivazioni.
L'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed ai soggetti che effettuano le erogazioni liberali per progetti culturali, di trasmettere le comunicazioni, di cui alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 2001, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
Questo provvedimento stabilisce le modalita' tecniche di trasmissione del flusso di comunicazione dati, utili agli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate, per poter effettuare i successivi controlli derivanti dall'applicazione del sistema di agevolazioni fiscali, introdotte al fine di incentivare le erogazioni liberali a favore di iniziative di interesse culturale. Riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, che integrando, con l'aggiunta della lettera c-nonies), l'art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevede la concessione di erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali 11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001, riguardante l'individuazione dei soggetti beneficiari di contributi in denaro e l'introduzione di modalita' di comunicazione poste a carico sia del Ministero per i beni e le attivita' culturali che dei soggetti che effettuano le erogazioni liberali.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001 riguardante l'individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Circolare n. 107/E del 31 dicembre 2001 emanata congiuntamente con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, riguardante le erogazioni liberali per progetti culturali, nella quale si fa riserva di fissare le modalita' di trasmissione, per via telematica, con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2002
Il direttore: Ferrara
 
MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI
RIGUARDANTI LE EROGAZIONI LIBERALI

1. Caratteristiche dei file contenenti le comunicazioni. Ogni file si compone dei seguenti record lunghi 500 caratteri:
un record di testa (tipo record A);
uno o piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
un record di coda (tipo record Z).
Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B. 2. Caratteristiche dei campi.
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
tipo di codifica di registrazione ASCII Standard;
in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.
 
Allegato A
Allegato B

----> vedere Allegati da pag. 44 a pag. 52 della G.U. <----
 
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