Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2002
Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varieta' di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varieta' di cece;
Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobrte 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, commi 4 e 5, che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varieta' la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Reppubblica n. 1065/1973, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che per la varieta' indicata nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 71-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2002, ha riconosciuto nelle varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per la varieta' indicata nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi;
Ritenuto di procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto elencate varieta' ai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciacuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2011.

----> vedere tabella da pag. 20 a pag. 24 della G.U. <----
 
Art. 2.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

----> vedere tabella da pag. 24 a pag. 25 della G.U. <----
 
Art. 3.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varieta' di pomodoro denominata "Carato" (codice SIAN 001855) iscritta ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con il decreto ministeriale 21 novembre 1990, e' cancellata dai registri medesimi per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2004.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2002
Il direttore generale: Ambrosio

Il presente atto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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