Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2002 |
Disposizioni in materia di calcolo della solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica della solvibilita' della relativa controllante, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, relativo alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, recante attuazione della direttiva 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, recante attuazione della direttiva 98/78 CEE in materia di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (d'ora in avanti Decreto); Visti in particolare l'articolo 1 del Decreto che introduce le definizioni che debbono intendersi richiamate per gli effetti del presente provvedimento; l'articolo 11, commi 3 e 4, che attribuisce all'ISVAP il compito di individuare i modelli in conformita' dei quali le imprese di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto trasmettono all'ISVAP il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta; l'articolo 12, comma 3, che attribuisce all'ISVAP il compito di stabilire le modalita' con le quali deve essere comunicata l'esistenza delle condizioni per l'esonero dal calcolo della solvibilita' corretta; l'articolo 30, commi 5 e 6, che attribuisce all'ISVAP il compito di individuare i modelli in conformita' dei quali le imprese di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso Decreto trasmettono il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della controllante, nonche' gli articoli 24, comma 5, 25, comma 2, 26, comma 3 e 27, comma 3, del Decreto che attribuiscono all'ISVAP il compito di individuare i modelli in conformita' dei quali le imprese di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) dello stesso Decreto devono fornire evidenza dell'inclusione di alcuni soggetti nei calcoli di solvibilita' e delle relative modalita' di trattamento;
Dispone:
Articolo 1 Calcolo della situazione di solvibilita' corretta
1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta redatto in conformita' al modello 1, con relativo allegato A, annesso al presente provvedimento. 2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta redatto in conformita' al modello 3, con relativo allegato B, annesso al presente provvedimento. 3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Decreto, intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per calcolare la situazione di solvibilita' corretta secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale deve procedersi al calcolo della solvibilita' corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. In caso di accoglimento della stessa, dette imprese trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta redatto in conformita' al modello 5, con relativo allegato C, annesso al presente provvedimento. 4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto, l'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilita' corretta, in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalita' adottate nella redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle societa' controllate in misura tale da condizionare fortemente il calcolo della solvibilita' corretta, puo' apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni. 5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilita' corretta sia calcolata in base ai metodi della deduzione e dell'aggregazione e della deduzione del margine di solvibilita' minimo, puo' apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possano incidere sulla situazione di solvibilita' corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, puo' richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato. |
| Articolo 2 Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, del Decreto effettuano la verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante redatto in conformita' al modello 2, con relativo allegato A, annesso al presente provvedimento. 2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Decreto effettuano la verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante redatto in conformita' al modello 4, con relativo allegato B, annesso al presente provvedimento. 3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del Decreto intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP ad effettuare la verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale deve procedersi alla verifica della solvibilita' dell'impresa controllante, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. In caso di accoglimento della stessa, dette imprese trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto di verifica della solvibilita' della controllante redatto in conformita' al modello 6, con relativo allegato C, annesso al presente provvedimento. 4. Unitamente ai modelli di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, sono trasmessi i bilanci dell'impresa controllante sulla base dei quali viene effettuata la verifica di solvibilita'. L'ISVAP puo' chiedere la traduzione di tali bilanci in lingua italiana. 5. Ai fini dell'individuazione di un'impresa quale "impresa di partecipazione assicurativa" ai sensi dell'art. 1, lett. m), del Decreto, l'attivita' assicurativa e' considerata prevalente sul totale delle attivita' svolte se la sommatoria degli importi delle voci "Totale Attivo" dei bilanci d'esercizio delle societa' direttamente o indirettamente controllate, esercenti attivita' assicurativa o attivita' ad essa strumentale, rappresenta piu' del 50% della sommatoria degli importi delle voci "Totale Attivo" dell'impresa di partecipazione e di tutte le imprese da essa direttamente o indirettamente controllate. L'ISVAP, considerata la struttura del gruppo, il peso o la tipologia delle attivita' svolte, puo' chiedere di tener conto anche di altri parametri ovvero diminuire fino al 45% la citata soglia del 50%, ovvero richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma relativo al settore assicurativo, da redigere secondo le disposizioni del decreto legislativo 173/97, titolo III, o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attivita' assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Di tali determinazioni l'ISVAP da' tempestiva comunicazione alle imprese di assicurazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento. 6. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Decreto, l'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la verifica di solvibilita', in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalita' di redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle societa' controllate in misura tale da condizionare fortemente la verifica di solvibilita', puo' apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi, l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni. 7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, l'ISVAP, nei casi in cui la verifica di solvibilita' sia effettuata in base ai metodi della deduzione e dell'aggregazione e della deduzione del margine di solvibilita' minimo, puo' apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possano incidere sulla situazione di solvibilita' corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, puo' richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato. |
| Articolo 3 Inclusione delle imprese di riassicurazione
1. Ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del Decreto, per ciascuna impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro il calcolo del margine di solvibilita' minimo teorico e' effettuato mediante la compilazione del modello 7 annesso al presente provvedimento, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta. A tali fini, in considerazione della difficolta' di applicazione delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il margine di solvibilita' minimo teorico relativo all'accettazione di affari nei rami vita e' calcolato secondo l'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Decreto, per ciascuna impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, devono essere fornite informazioni sull'eventuale esistenza nello Stato terzo di un regime per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' riassicurativa e per la costituzione di requisiti minimi di solvibilita' e sulle relative caratteristiche, al fine di evidenziarne la comparabilita' con quanto previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, unitamente ai criteri analitici utilizzati per la determinazione dei requisiti minimi di solvibilita' e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tali requisiti per ciascuna impresa di riassicurazione. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilita' e l'ammontare totale degli elementi costitutivi derivanti dall'applicazione del regime vigente nello Stato terzo sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilita' corretta. 3. Qualora la legislazione vigente nello Stato terzo preveda gli obblighi di cui al comma precedente solo con riguardo all'attivita' assicurativa, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, sono fornite informazioni delle relative caratteristiche al fine di evidenziarne la comparabilita' con quanto previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilita' e l'ammontare totale degli elementi costitutivi, da calcolarsi applicando all'impresa di riassicurazione il regime vigente nello Stato terzo per le imprese di assicurazione, sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilita' corretta. 4. Qualora la legislazione vigente nello Stato terzo non preveda regimi comparabili con quelli previsti dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del Decreto il calcolo del margine di solvibilita' minimo teorico per ciascuna impresa di riassicurazione e' effettuato mediante la compilazione del modello 7 annesso al presente provvedimento, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta. 5. I precedenti commi si applicano anche con riguardo alle imprese di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa controllante le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente provvedimento, ai fini della verifica della solvibilita' dell'impresa controllante. In tali casi i relativi modelli 7 e le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono allegati al prospetto di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante. |
| Articolo 4 Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie
1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, individuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento ed ovunque abbiano sede le imprese da esse partecipate, sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilita' corretta. E' fornita evidenza degli elementi costitutivi di dette imprese mediante la compilazione, per ciascuna di esse, del modello 8 annesso al presente provvedimento, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta. 2. Il precedente comma si applica anche con riguardo alle imprese di partecipazione assicurativa intermedia controllate o partecipate dall'impresa controllante le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente provvedimento, ai fini della verifica della solvibilita' dell'impresa controllante. In tali casi i relativi modelli 8 sono allegati al prospetto di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante. |
| Articolo 5 Inclusione di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto, per le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, sono fornite informazioni sull'eventuale esistenza nello Stato terzo di un regime per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e per la costituzione di requisiti minimi di solvibilita' e delle relative caratteristiche al fine di evidenziarne la comparabilita' con quanto previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, unitamente ai criteri analitici utilizzati per la determinazione dei requisiti minimi di solvibilita' e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tali requisiti per ciascuna impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo controllata o partecipata. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilita' e l'ammontare totale degli elementi costitutivi sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilita' corretta. 2. Qualora la legislazione vigente nello Stato terzo non preveda regimi comparabili con quelli previsti dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto il calcolo del margine di solvibilita' minimo teorico per ciascuna di dette imprese e' effettuato in conformita' ai modelli previsti dai provvedimenti ISVAP di attuazione degli articoli 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilita' e l'ammontare totale degli elementi costitutivi, risultanti da tali prospetti, sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilita' corretta. 3. I precedenti commi si applicano anche con riguardo alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo controllate o partecipate dall'impresa controllante le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente provvedimento, ai fini della verifica della solvibilita' dell'impresa controllante. In tali casi i modelli di cui al comma 2 e le informazioni di cui al comma 1 sono allegati al prospetto di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante. |
| Articolo 6 Esonero dal calcolo della situazione di solvibilita' corretta
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto, l'esistenza delle condizioni per l'esonero dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilita' corretta sono comunicate all'ISVAP mediante la trasmissione, unitamente al bilancio d'esercizio, di un prospetto redatto in conformita' al modello 9 annesso al presente provvedimento. |
| Articolo 7 Esonero dalla verifica della solvibilita' dell'impresa controllante
1. Ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, del Decreto, le imprese che non effettuano la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante informano l'ISVAP, con apposita tempestiva comunicazione, indicando la denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che effettua la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante. |
| Articolo 8 Valuta da utilizzare nella redazione dei modelli
1. Relativamente all'esercizio 2001 i prospetti ed i relativi allegati sono redatti in milioni di lire. A partire dall'esercizio 2002 gli stessi sono redatti in migliaia di euro. 2. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' prevista all'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, i prospetti ed i relativi allegati sono redatti in migliaia di euro. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 3 del citato provvedimento. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'impresa indica, nell'apposito spazio, il valore (milioni di lire o migliaia di euro) utilizzato per la redazione dei prospetti e dei relativi allegati. |
| Articolo 9 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore con la redazione del bilancio dell'esercizio 2001. 2. In sede di prima attuazione, i prospetti di cui al presente provvedimento completi dei relativi allegati possono essere trasmessi all'ISVAP entro il 30 settembre 2002. |
| Articolo 10 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2002 Il Presidente: Manghetti |
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