Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 febbraio 2002
Modalita' di diffusione delle informazioni di sicurezza da fornire ai passeggeri delle navi veloci da passeggeri in servizio di linea con porti nazionali.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
Visti gli articoli 6 e 192 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata ratificata la convenzione internazionale SOLAS `74 e successivi emendamenti;
Vista la circolare dell'IMO MSC/CIRC 699 in data 17 luglio 1995 e relativo annesso contenente le "Linee guida revisionate per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri";
Ritenuto necessario, pertanto, emanare disposizioni applicative delle raccomandazioni contenute nella predetta circolare IMO allo scopo di darne attuazione, fissando le modalita' ed il contenuto delle informazioni minime di sicurezza da fornire ai passeggeri delle unita' veloci in servizio di linea;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende:
a) per "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come individuata nel secondo comma della regola 1 del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", come modificata, che trasporti piu' di dodici passeggeri;
b) per "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2) un bambino di eta' inferiore ad un anno.
 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quando diversamente indicato, si applicano a tutte le unita' veloci da passeggeri soggette al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
 
Art. 3.
Informazioni ai passeggeri con impianti visivi
1. Sulle navi sulle quali sono previsti esclusivamente posti a sedere, devono essere installati avvisi luminosi o impianti per la trasmissione video visibili da tutti i passeggeri seduti per comunicare loro eventuali misure di sicurezza.
2. Il comandante deve poter ordinare ai passeggeri, con gli impianti previsti al comma precedente, di rimanere seduti ogni qualvolta lo riterra' opportuno per motivi di sicurezza.
3. Sulle unita' veloci dotate di impianti per la trasmissione video, prima della partenza o immediatamente dopo e, se il viaggio dura piu' di un'ora, ad intervalli periodici, comunque non superiori a sessanta minuti, e' proiettato, tramite i predetti impianti un filmato contenente almeno le seguenti informazioni:
descrizione dei segnali di allarme;
ubicazione dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio;
modalita' utilizzate per l'indicazione visiva attraverso i contrassegni di cui all'art. 8 dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio;
ubicazione delle cinture di salvataggio e modalita' per indossarle;
indicazione delle azioni essenziali da intraprendere nei diversi casi di emergenza;
identificazione dei membri dell'equipaggio come previsto dall'art. 6;
segnalazione della presenza delle illustrazioni di cui all'art. 4, con invito ai passeggeri a prenderne visione.
Le istruzioni sono impartite almeno in lingua italiana ed inglese.
 
Art. 4.
Informazioni ai passeggeri con illustrazioni
1. Su tutte le unita' veloci devono essere disponibili per ogni passeggero, in vicinanza di ogni sedile e sistemati in numero sufficiente sulle paratie di tutti i locali frequentati dai passeggeri, appositi opuscoli e cartelli contenenti le istruzioni per l'emergenza.
2. Tali istruzioni comprendono almeno:
descrizione del segnale d'allarme generale d'emergenza;
schema generale dell'unita' sul quale siano chiaramente riportati i percorsi e le vie di sfuggita e sia individuata la locazione dei mezzi di salvataggio;
illustrazioni sulle modalita' per indossare le cinture di salvataggio.
3. Gli opuscoli, oltre che utilizzare gli stessi disegni dei contrassegni di cui all'art. 8, contengono idonei pittogrammi e/o fotografie rappresentativi delle operazioni da compiere con testo almeno in lingua italiana ed inglese.
 
Art. 5.
Informazioni ai passeggeri con impianti audio
1. Su tutte le unita' veloci deve essere installato un impianto di altoparlanti che copra tutte le zone frequentate dai passeggeri. L'impianto deve essere in grado di assicurare l'emissione di annunci con un'intensita' sonora di circa 20 db al di sopra del livello di rumore normalmente presente e, comunque, chiaramente udibili.
2. Su tutte le unita' veloci, prima di ogni partenza o immediatamente dopo, e' effettuato un annuncio, mediante il predetto sistema di altoparlanti, contenente almeno le seguenti informazioni:
descrizione del segnale di allarme generale d'emergenza;
modalita' utilizzate per l'indicazione visiva attraverso i contrassegni di cui all'art. 8 dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio;
ubicazione delle cinture di salvataggio con segnalazione che le modalita' per indossarle sono contenute nelle apposite illustrazioni dell'art. 4;
indicazione delle azioni essenziali da intraprendere nei diversi casi di emergenza;
identificazione dei membri dell'equipaggio come previsto dall'art. 6;
segnalazione della presenza delle illustrazioni di cui all'art. 4, con invito ai passeggeri a prenderne visione.
Le istruzioni sono impartite, in maniera completa ma sintetica, almeno in lingua italiana ed inglese.
 
Art. 6.
Identificazione dei membri dell'equipaggio
1. Per essere chiaramente individuabili dai passeggeri in situazioni di emergenza, membri dell'equipaggio, che hanno il compito di guidare ed aiutare i passeggeri stessi, non dotati di uniformi o di particolari abiti da lavoro, devono indossare segni distintivi quali berretti o indumenti muniti di materiale foto-luminescente che riporta la dicitura "CREW"; tali indumenti devono essere permanentemente indossati.
 
Art. 7. Contrassegno delle sfuggite, dei punti di riunione e dei mezzi di
salvataggio
1. La posizione delle sfuggite, dei punti di riunione, delle zone d'imbarco, dei mezzi e delle dotazioni di salvataggio devono essere chiaramente individuati utilizzando la simbologia contenuta nella Risoluzione IMO A.760(18).
2. Le sfuggite, i punti di riunione e le zone d'imbarco ed i percorsi per raggiungerli devono essere facilmente individuabili anche in caso di avaria all'impianto di energia elettrica principale e di emergenza se quest'ultima e' prevista.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 febbraio 2002
Il comandante generale: Sicurezza
 
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