Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002 |
Approvazione dei modelli di dichiarazione "Unico 2002 - PF, quadro IQ", "Unico 2002 - SP, quadro IQ", "Unico 2002 - SC, quadro IQ", "Unico 2002 - ENC, quadro IQ", "Unico 2002 - AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2001. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone: 1. Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno 2001, con le relative istruzioni: - "Unico 2002 - PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche; - "Unico 2002 - SP, quadro IQ", riservato alle societa' di persone ed equiparate; - "Unico 2002 - SC, quadro IQ", riservato alle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati; - "Unico 2002 - ENC, quadro IQ", riservato agli enti non commerciali ed equiparati; - "Unico 2002 - AP, quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed enti pubblici. 1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello. 1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione".
2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa. 2.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento. 2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione. 2.4. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di cui al punto 1.1 alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane S.p.a., nei casi in cui tale modalita' di presentazione e' consentita, devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato 1 al provvedimento 21 dicembre 2001, di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002.
3. Modalita' per la trasmissione dei dati della dichiarazione. 3.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
4. Caratteristiche grafiche e modalita' di indicazione degli importi. 4.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti in due versioni grafiche, in euro o in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione. Le istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli sia nella versione in euro che in quella in lire. 4.2. I modelli nella versione in euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa ",00". I modelli nella versione in lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta "LIRE" e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa "000". 4.3. Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite; nei modelli in lire gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario. 4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al punto 4.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici, garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che puo' essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di stampa ",00" e "000" indicati nel punto 4.2.
Motivazioni: Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonche' all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "Unico 2002 - PF, quadro IQ", "Unico 2002 - SP, quadro IQ", "Unico 2002 - SC, quadro IQ", "Unico 2002 - ENC, quadro IQ", "Unico 2002 - AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2001. In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione" inserita nel frontespizio dei modelli. Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione. I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere compilati indifferentemente in lire o in euro. Al fine di agevolare i contribuenti, detti quadri sono stati predisposti in due versioni grafiche di diverso colore: verde per quelli in lire ed azzurro per quelli in euro. Le istruzioni, da utilizzarsi per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece uniche e di colore azzurro e nero. Nella versione in euro gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unita' di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998); nella versione in lire gli importi devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale; Decreto 21 dicembre 2000: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro; Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia; Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari; Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74bis con le relative istruzioni; Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative; Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "Unico 2002 - PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti d'imposta; Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "Unico 2002 - SP", con le relative istruzioni, che le societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti d'imposta; Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "Unico 2002 - SC", con le relative istruzioni, che le societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti d'imposta. Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "Unico 2002 - ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti d'imposta. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2002 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA: Ferrara |
| ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI Struttura e formato dei modelli I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento". E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo. I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Caratteristiche della carta dei modelli La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Colori Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nella versione dei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nella versione dei modelli in euro. Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). E' altresi' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli stessi nel tempo. Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 112 del S.O. <---- |
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