Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 gennaio 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della "S.r.l. Iclat", unita' di Campobasso. (Decreto n. 30714). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 3940, dell'11 aprile 2001 pronunciata dal tribunale di Campobasso che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Iclat con sede e unita' produttiva in Campobasso; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa', con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 settembre 2001; Visto il contratto d'affitto, stipulato in data 31 ottobre 2001, dalla curatela della societa' Iclat con la societa' Dinamica S.r.l., la quale si e' impegnata ad assumere tutto il personale ex Iclat entro e non oltre sessanta giorni dalla data di stipulata del contratto di affitto; Vista la nota datata 10 gennaio 2002, con la quale il curatore fallimentare comunica che, il predetto termine per la riassunzione dei lavoratori in questione da parte della societa' Dinamica, e' stato prorogato, con provvedimento del tribunale di Campobasso, fino al 28 febbraio 2002, (centoventesimo giorno dal 31 ottobre 2001, data di stipula del contratto di affitto). Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento fino alla data del 28 febbraio 2002; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iclat, sede in Campobasso, unita' in Campobasso, e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 16 settembre 2001 al 28 febbraio 2002, per un massimo di diciassette unita' lavorative; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2002. Il direttore generale: Achille |
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