Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 25 gennaio 2002 |
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della "Ital Ricami", unita' di Castrignano dei Greci. (Decreto n. 30691). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista la deliberazione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, CIPI, adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale; Visto il decreto ministeriale n. 16967 del 25 febbraio 1995, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - condividendo il parere negativo del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1996, n. 41 - non ha approvato, ai sensi dell'art.1, comma 5, della sopra richiamata legge n. 223/1991, il programma per crisi aziendale, presentato, per il periodo decorrente dal 13 settembre 1993, dalla ITAL RICAMI di Agostino Frisullo & C. S.a.s., con sede ed unita' in Castrignano dei Greci (Lecce); Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, proposto dalla stessa ITAL RICAMI in data 30 maggio 1995, per l'annullamento del sopra indicato decreto n. 16697 del 1995; Vista la sentenza n. 3485 del 5 luglio 2000 del predetto TAR per la Puglia, prima sezione di Lecce trasmessa dall'avvocatura distrettuale territorialmente competente in data 11 gennaio 2001, di accoglimento del suddetto ricorso e, per l'effetto, di annullamento del decreto impugnato; Vista la nota in data 12 marzo 2001 con la quale la direzione generale della previdenza e assistenza sociale, DIV. XI, ha chiesto, all'avvocatura generale dello Stato di introdurre innanzi al Consiglio di Stato appello avverso la citata sentenza n. 3485/2000; Vista la nota in data 11 dicembre 2001 con la quale l'avvocatura generale dello Stato ha comunicato di non ritenere giustificata la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato; Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alla citata sentenza del TAR per la Puglia; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed in ottemperanza alla decisione n. 3495 del 5 luglio 2000 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, prima sezione di Lecce, e' approvato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 settembre 1993 all'11 settembre 1994 della ditta ITAL RICAMI di Agostino Frisullo & C. S.a.s., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce), unita' di Castrignano dei Greci (Lecce). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2002 Il Ministro: Maroni |
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