Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 gennaio 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla "M.G.C. S.r.l.", unita' di Rocca D'Evandro. (Decreto n. 30689). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 14/99 del 19 marzo 1999 pronunciata dal Tribunale di Cassino (Frosinone) che ha dichiarato il fallimento della M.G.C. S.r.l.; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa', con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 marzo 1999; Vista la successiva nota del curatore fallimentare datata 20 dicembre 2001, con la quale viene precisato l'esatto numero dell'organico azinedale avente diritto al predetto trattamento; Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: In favore dei lavoratori dipendenti dalla M.G.C. S.r.l. sede in Rocca D'Evandro (Caserta), unita' in Rocca D'Evandro (Caserta), per un massimo di venti unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1999 al 19 marzo 2000. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2002 Il direttore generale: Achille |
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