IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi; Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 280 del 30 ottobre 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002 della Commissione del 21 febbraio 2002; Visto il regolamento (CE) n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 299 del 20 novembre 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 della Commissione del 25 febbraio 2002; Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 327 del 12 dicembre 2001, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, modificato da ultimo dal decreto 10 agosto 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2001, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, relativo alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 94 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, recante modificazioni al decreto 4 aprile 2000; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, pubblicata nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 1992, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"; Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le disposizioni nazionali emanate con il decreto ministeriale 4 aprile 2000 in materia di pagamenti per superficie previsti a favore dei coltivatori di taluni seminativi; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto ministeriale 4 aprile 2000, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche particolari, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185."; b) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, let-tere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: "c) i controllori abbiano indicato per ciascuna particella le parti rappresentative che devono essere mantenute fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura ai fini della verifica secondo la procedura di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99; d) mantenga in campo, su istruzione del controllore, al fine di consentire il prelievo di altri campioni rappresentativi su tre parti distinte della particella, almeno 4.000 piante, fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura"; c) all'art. 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In deroga a quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del presente decreto, per ragioni di tutela della fauna selvatica durante il periodo autunnoinvernale, i coltivatori possono costituire e mantenere fino al 28 febbraio e, comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, una copertura vegetale con un miscuglio di almeno due tra i semi di girasole, sorgo e granturco. In questa ipotesi, entro il 30 aprile, il terreno deve costituire oggetto di una delle pratiche agronomiche previste dall'art. 5. Le stesse pratiche agronomiche possono, tuttavia, essere eseguite entro il 30 giugno, nel caso di ritiro dei terreni su base pluriennale"; d1) la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 13 e' soppressa; d2) all'art. 14, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "3. Il coltivatore richiedente , di cui al comma 2, deve far determinare volumetricamente, dall'Organismo pagatore o da un'impresa riconosciuta dal medesimo Organismo, tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilita' specifica della materia prima utilizzata nonche' dei prodotti e sottoprodotti derivanti dalla trasformazione. Il coltivatore richiedente e' tenuto a comunicare all'Organismo pagatore, a mezzo fax o mediante consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi, muniti di apposita delega, con almeno dieci giorni di anticipo, la data in cui puo' essere eseguita la determinazione volumetrica della materia prima. L'Organismo pagatore e' tenuto ad eseguire la determinazione volumetrica entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data comunicata."; e) la disposizione di cui all'art. 17, comma 4, lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) per i cereali, dei rendimenti agronomici previsti dal piano di regionalizzazione di cui all'allegato I del decreto ministeriale 8 marzo 2001."; f) la disposizione di cui all'art. 17, comma 8, e' sostituita dalla seguente: "8. L'Organismo pagatore provvede a determinare ed a notificare agli interessati le rese prima del raccolto e, comunque, al massimo entro le date fissate all'art. 9 del regolamento (CE) n. 2461/99.". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2002 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 politiche agricole e forestali, foglio n. 58 |