Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 marzo 2002
Integrazioni interpretative dei decreti ministeriali 30 novembre 2001 e 18 dicembre 2001, disciplinanti l'operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i "Decreti dell'Agenzia del demanio");
Visto il decreto emanato in data 30 novembre 2001, in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione, indicata in tale decreto, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della societa' di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonche' la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il "Primo decreto del Ministro dell'economia");
Visto il decreto emanato in data 18 dicembre 2001, in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, la gestione dei beni trasferiti e le modalita' di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il "secondo decreto del Ministro dell'economia");
Considerato che e' emersa la necessita' di apportare chiarimenti ad alcune disposizioni del primo decreto del Ministro dell'economia e del secondo decreto del Ministro dell'economia;
Decreta:
Art. 1.
Nel primo decreto del Ministro dell'economia e nel secondo decreto del Ministro dell'economia, i "beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro dell'economia" devono intendersi comprensivi di tutte le unita' immobiliari facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 che siano state trasferite alla societa' di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, con esclusione delle unita' imimobiliari locate con contratto di locazione, in tutto o in parte, ad uso abitativo.
 
Art. 2.
La misura minima dei rialzi rispetto al prezzo base d'asta che deve essere contenuta nell'avviso d'asta, ai sensi dell'allegato 3 e dell'allegato 4 del secondo decreto del Ministro dell'economia, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di tale indicazione, il rialzo deve intendersi libero. Nelle aste per la vendita dei lotti singoli le offerte potranno essere pari al prezzo base d'asta o contenere rialzi liberi rispetto al medesimo pezzo d'asta.
 
Art. 3.
All'art. 15, secondo paragrafo, del secondo decreto del Ministro dell'economia, dopo le parole "le predette attivita' sono svolte dall'Agenzia per il territorio su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e sono completate entro il 10 gennaio 2002" deve aggiungersi "Per gli immobili che abbiano gia' formato oggetto di valutazione nella vigenza, e secondo le modalita', del contratto stipulato, ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, tra l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici ed il consorzio G6, resta in vigore la valutazione gia' effettuata.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2002

Il Sottosegretario
all'economia e alle finanze
Armosino
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
 
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