IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in conformita' al parere reso dal Comitato direttivo dell'Agenzia delle entrate nella seduta del 26 febbraio 2002;
Dispone
1. Disposizioni sui centri operativi di Pescara e Venezia. 1.1. La gestione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a non residenti e' curata dal centro operativo di Pescara dal 1 luglio 2002, relativamente alle richieste presentate a partire da tale data. L'ufficio di Roma 6 gestisce le richieste ricevute fino al 30 giugno 2002. 1.2. Il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per l'imposta sul valore aggiunto e' curata dal centro operativo di Pescara dal 1 agosto 2002, relativamente alle richieste presentate a partire da tale data. Gli uffici locali e, dove questi non sono stati ancora attivati, gli uffici provinciali IVA, controllano le richieste ricevute fino al 31 luglio 2002. 1.3. La gestione delle competenze gia' demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma e successivamente trasferite all'ufficio di Roma 2 e' curata dal centro operativo di Pescara dal 1 gennaio 2003. L'ufficio di Roma 2 gestisce i rapporti pendenti al 31 dicembre 2002. 1.4. Le attivita' connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1996, non completate alla data del 31 dicembre 2001 dal soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Milano e gia' attribuite al centro operativo di Venezia, sono curate dal centro operativo di Pescara. 1.5. Le attivita' connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997 attualmente svolte dai centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Salerno, Torino e Trento, che alla data di soppressione di ciascun centro non risultino completate ne' assegnate ad altri uffici dal direttore regionale, sono attribuite ai centri operativi di Pescara e Venezia con disposizioni del direttore dell'Agenzia, secondo criteri volti ad assicurarre un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due centri operativi. 1.6. Per ragioni di economia gestionale e di razionalizzazione delle lavorazioni, la competenza in materia di sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1992, gia' attribuita al centro operativo di Pescara, puo' essere affidata, nell'ambito di ciascuna regione, a uno o piu' uffici locali individuati dal direttore regionale. 1.7. Il centro operativo di Pescara assume in carico le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali la Camera dei deputati ha prestato assistenza fiscale per gli anni 1998, 1999 e 2000, consegnate dalla stessa Camera al soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara. 1.8. Il centro operativo di Pescara cura la gestione dei rimborsi di ritenute e imposte sostitutive operate a soggetti non residenti su dividendi, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, nonche' la gestione dei rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a convenzioni internazionali. Cura inoltre la gestione delle istanze presentate da soggetti non residenti per il rimborso delle ritenute IRPEF sulle pensioni, pubbliche e private, corrisposte da istituti o enti di previdenza italiani. Relativamente a quest'ultima fattispecie, il direttore regionale del Lazio individua con proprio provvedimento l'ufficio al quale e' affidata la gestione delle istanze presentate fino al 31 dicembre 2001 al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma. 2. Disposizioni sui centri di assistenza telefonica. 2.1. E' istituito, quale struttura di livello dirigenziale, il centro di assistenza telefonica di Bari. Il centro dipende dalla direzione regionale della Puglia ed opera sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi. La data di attivazione del centro sara' fissata con successivo atto. 2.2. I centri di assistenza telefonica forniscono informazioni riguardo a tutte le tipologie di servizi telematici.
Motivazioni
Disposizioni sui Centri Operativi Con atto del 7 dicembre 2001 e' stata disposta la soppressione dei centri di servizio e l'istituzione di due centri operativi, ubicati a Pescara e a Venezia. A questi ultimi e' stato affidato lo stralcio delle attivita' di post liquidazione fino al periodo d'imposta 1997 e altre lavorazioni da gestire in modo accentrato per tutto il territorio nazionale. Con atto del 28 dicembre 2001 l'attribuzione di talune competenze al centro operativo di Pescara (rimborsi IVA, concessioni governative) e' stata rinviata a data da fissarsi con successivo atto, in considerazione della particolare complessita' delle attivita' da porre in essere per assicurare il regolare trasferimento delle predette competenze, compreso l'aggiornamento delle procedure automatizzate di supporto. Il presente atto fissa la decorrenza di tali attribuzioni e stabilisce che, per i rapporti pendenti alla data del trasferimento, rimangono competenti gli attuali uffici. Inoltre, al fine di assicurare una razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra i due centri operativi, si prevede che la competenza sulle attivita' a stralcio dei centri di servizio possa essere ripartita anche con criteri diversi rispetto a quelli indicati nell'atto del 7 dicembre 2001. In particolare viene attribuita al centro operativo di Pescara la gestione delle attivita' connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1996, non completate dal soppresso centro di servizio di Milano alla data della sua soppressione e gia' affidate al centro operativo di Venezia. Quest'ultimo resta competente per la gestione delle anzidette attivita' relativamente all'anno di imposta 1997. Viene previsto inoltre che, per i centri di servizio ancora in funzione, la competenza sulle attivita' a stralcio venga determinata, contestualmente alla soppressione di ciascun centro, con specifiche istruzioni del direttore dell'Agenzia. Relativamente poi ad una particolare attivita' gia' affidata al centro operativo di Pescara sgravi e rimborsi fino al 1992 a seguito di decisione delle commissioni tributarie), viene stabilito che essa possa essere attribuita, in ciascuna regione, ad uno o piu' uffici locali individuati dai rispettivi direttori regionali. L'attribuzione di questa competenza al centro operativo di Pescara era dovuta all'esigenza di concentrare la gestione delle relative procedure automatizzate, riferire ad annualita' ormai molto remote, evitando la loro dispersione tra gli uffici locali. Le procedure sono state ora opportunamente implementate e pertanto tale preoccupazione e' venuta meno. Naturalmente, per quelle regioni dove il direttore regionale ritenesse di non esercitare l'opzione, rimane competente il centro operativo di Pescara. Una particolare disposizione riguarda la ricezione dei modelli 730-1 dei soggetti ai quali la Camera dei Deputati ha prestato assistenza fiscale per gli anni 1998, 1999 e 2000. L'art. 4, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, prevede che con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate vengano stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' per la comunicazione, da parte della Camera, del Senato e di altri Organi istituzionali, dei dati di coloro che percepiscono dai predetti Organi compensi soggetti a ritenuta alla fonte. L'atto va emesso previa intesa con gli Organi interessati, per la Camera dei deputati, l'atto in questione e' stato emanato il 7 dicembre 2001 ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2001. Al punto 4.1 esso prevede che l'amministrazione della Camera consegni al soppresso centro di servizio di Pescara le schede contenenti i modelli 730-1 degli anni di imposta 1998, 1999 e 2000, relativi ai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale. La consegna andava effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, e cioe' entro il termine, ormai decorso, del 16 febbraio 2002. Il presente atto stabilisce pertanto che il centro operativo di Pescara, ubicato nello stesso immobile del soppresso centro di servizio, prenda in carico i predetti modelli. Il centro operativo di Pescara potra' essere individuato come destinatario della predetta documentazione in occasione degli accordi con gli altri Organi interessati, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra citate. Per razionalizzare le relative attivita', il centro operativo di Pescara viene infine individuato come unico punto di riferimento per la gestione dei rimborsi spettanti a soggetti non residenti. Viene pertanto precisato che, per tali soggetti, il centro di Pescara gestisce tutti i rimborsi in materia di redditi di capitale e cioe', oltre a ai crediti di imposta sui dividendi, indicati al punto 2.3, lettera d), dell'atto del 7 dicembre 2001, anche i rimborsi di ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e del decreto legislativo n. 239 del 1996. Sempre per i soggetti non residenti, il centro operativo di Pescara gestisce inoltre le richieste di rimborso presentate in base alle convenzioni internazionali e quelle concernenti le ritenute IRPEF sulle pensioni, pubbliche e private, corrisposte da istituti o enti di previdenza italiani. Quest'ultima attivita' veniva precedentemente svolta dall'Intendenza di finanza di Roma e, successivamente, dal Centro di servizio di Roma; per non gravare eccessivamente il centro operativo, si prevede che i rapporti pregressi nella specifica materia siano curati da un ufficio della direzione regionale del Lazio individuato dal direttore regionale. Disposizioni sui Centri di assistenza telefonica Viene prevista l'attivazione di un ulteriore centro di assistenza telefonica, con sede a Bari. Si tratta dello sviluppo del "mini call center" gia' operante in quella localita'. La scelta di ampliare ulteriormente il numero dei centri di assistenza telefonica (attualmente sono cinque, ma con l'atto del 7 dicembre 2001 e' stata prevista l'istituzione di un sesto centro a Salerno) e' motivata dai buoni risultati raggiunti da queste strutture, che si sono dimostrate in grado di fare fronte in modo soddisfacente alle esigenze dei contribuenti. Il centro di Bari e', come gli altri, una struttura di livello dirigenziale; dipende dalla direzione regionale della Puglia ed opera sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi. Avra' sede nei locali del centro di servizio, che verra' soppresso il 31 dicembre 2002. Il centro di assistenza sara' attivato, anche prima della soppressione del centro di servizio, alla data che verra' stabilita con successivo atto. Con l'occasione, le attribuzioni dei centri di assistenza telefonica stabilite con l'atto del 7 dicembre 2001 vengono meglio definite, precisando che essi possono fornire, tra le altre, informazioni tecniche e normative per l'utilizzo di tutte le tipologie di servizi telematici (internet ed entratel). Riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4). Competenze dei centri operativi e dei centri di assistenza telefonica: atti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 e del 28 dicembre 2001. Roma, 27 febbraio 2002 Il direttore: Ferrara |