Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2002 (vai al sommario) |
CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281) |
PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2002 |
Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
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LA CONFERENZA UNIFICATA
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 105, comma 3, dispone l'attribuzione diretta alle province delle seguenti funzioni amministrative, gia' di competenza dello Stato: a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) organizzazione degli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola; d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) rilascio di licenze per autotrasporto di merci per conto proprio; g) organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998"; Visti i quindici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recanti trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rispettivamente alle ragioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, e agli enti locali di ciascuna regione; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), la quale all'art. 52, comma 1, dispone che: "Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilita' relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o piu' dei decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari dalle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non piu' di un anno"; Considerato che il periodo di avvalimento delle strutture del Ministero dalle infrastrutture e trasporti e' terminato contestualmente al trasferimento delle risorse umane alle province destinatarie; Considerato che la normativa preposta alla regolazione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite non e' coordinata con il disposto dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in specie per quanto concerne le funzioni di tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, nonche' per quanto concerne le funzioni di rilascio e gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio di cui agli articoli 31 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298; Considerato altresi' che l'esercizio di parte delle province delle funzioni di cui all'art. 105, comma 3, lettera g) del citato decreto legislativo n. 112/1998 e' parzialmente subordinata all'attuazione del decreto legislativo n. 395 del 2000 e successive modificazioni; Fatte salve le specifiche prerogative delle regioni a statuto speciale per le quali il trasferimento delle funzioni puo' intervenire solo dopo l'emanazione delle norme di attuazione; Ritenuto opportuno concordare modalita' organizzative e procedure per consentire alle province la piena gestione delle funzioni trasferite; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane; Sancisce accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane in ordine alle modalita' organizzative ed alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei seguenti termini; 1) Indirizzi generali Il presente accordo definisce linee di indirizzo per la risoluzione uniforme sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, fatta salva la normativa emanata o da emanare dai soggetti competenti anche alla luce della legge costituzionale n. 3/2001, al fine di evitare situazioni di disomogeneita' di trattamento della stessa categoria di utenza. I procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite sono gestiti dalle province nel rispetto del principio di trasparenza e garantendo la massima partecipazione dei soggetti interessati, in forma singola o associata, con particolare rifrrimento alle associazioni di categoria, comunque nel rispetto della normativa vigente. 2) Tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale della persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi. I compiti di tenuta degli albi provinciali, trasferiti alle province, si intendono comprensivi di tutte le attivita' di relazione con l'utenza, istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nell'Albo nazionale, alle variazioni delle imprese iscritte, alle cancellazioni, all'adozione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. Le province deliberano ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) sulle istanze e sui procedimenti avviati d'ufficio. Contro i provvedimenti sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma della legislazione vigente sono introitati dalle province in quanto titolari delle funzioni. Si applica, per quanto compatibile, la legge n. 689/1981 e successive modificazioni. Le province altresi' provvedono alla pubblicazione cartacea e/o telematica dei rispettivi albi provinciali quali articolazioni dell'Albo nazionale, nonche' alla ricezione ed archiviazione delle ricevute dei versamenti annuali dovuti dalle imprese per mantenere l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 63 della legge n. 298/1974, provvedendone altresi' alla tempestiva comunicazione al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori anche in via telematica. Al fine di garantire la massima partecipazione ai procedimenti amministrativi, le province istituiscono apposite Commissioni consultive a dimensione provinciale, garantendo almeno la partecipazione di esperti designati dai seguenti Enti ed organizzazioni: a) Ministero delle infrastrutture e trasporti; b) regione; c) prefettura; d) camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; e) Agenzia regionale per le entrate; f) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonche' alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individua come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura. Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a) ad f) designa all'uopo i rappresentanti effettivi ed i supplenti, da nominarsi con decreto del presidente della provincia. La designazione del rappresentante di cui alla lettera a) spetta al direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici della provincia di riferimento. Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria. I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla nomina. Le commissioni emettono un parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti: iscrizione delle imprese all'albo per l'esercizio dell'attivita' con veicoli di portata utile superiore a 35 quintali; cancellazione di imprese iscritte, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione; irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie. Le province provvedono alla istituzione e corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni. In attesa del riordino dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, il comitato centrale per l'albo di cui all'art. 3 della legge n. 298 del 1974 promuove incontri con i rappresentanti delle province, designati dall'Unione delle province d'Italia in considerazione della diversa consistenza demografica delle province, nelle materie di rispettiva competenza. 3) Rilascio e gestione dalle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio. Sul modello delle commissioni consultive di cui all'art. 33 della legge n. 298 del 1974, le province istituiscono apposite commissioni, operanti ai sensi dall'art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999). Nelle more dell'istituzione delle commissioni, le province assicurano comunque lo svolgimento delle funzioni. Nelle commissioni sono rappresentati almeno i seguenti enti ed organizzazioni: a) Ministero delle infrastrutture e trasporti; b) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuaze come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio; c) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonche' alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio; d) Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale camera di commercio; e) regioni. Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria. I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla nomina. Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a) ad e) designa all'uopo un rappresentante eflittivo ed un supplente, da nominarsi con decreto del Presidente della provincia. La designazione del rappresentante di cui alla lettera a) spetta al direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. Le Commissioni esercitano le funzioni previste dall'art. 34 della legge n. 298 del 1974 ed ogni altro compito assegnato dalla provincia, la quale provvede alla istituzione e corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni. Al fine di coordinare la codificazione delle attivita' economiche e delle classi di cose trasportate dagli autotrasportatori di cose in conto proprio con la vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti, la classificazione identificata come "Allegato A del mod. CP1" si intende integrata con le seguenti sezioni: sub codifica delle attivita' economiche attivita' di gestione dei rifiuti; imprese esercenti l'attivita' di commercio rifiuti; imprese esercenti impianti di recupero rifiuti; imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti; imprese esercenti l'attivita' di bonifica. sub codifica delle cose e classi di cose rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri); rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri); rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi); rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi); rifiuti alla stato gassoso destinati al recupero; rifiuti alla stato gassoso destinati allo smaltimento. L'ISTAT provvede agli aggiornamenti delle proprie classificazioni tenendo conto della presente integrazione. Al fine di consentire la massima semplificazione amministrativa, in specie per quanto concerne i tempi del procedimento, le province accedono direttamente ai dati contenuti nel sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti. A tal scopo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti rende disponibili, senza oneri per le province, le transazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998 da parte delle province. Il Ministero dei trasporti inoltre garantisce le informazioni relative alle statistiche sull'esito degli esami per il conseguimento delle patenti, statistiche necessarie allo svolgimento della vigilanza tecnica sulle autoscuole. 4) Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneita' professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 7, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo. Il regolamento prevede in particolare il calendario delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento. Le commissioni sono composte da esperti nelle materie d'esame designati dai seguenti soggetti: a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designati dal direttore dell'ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento; b) regione; c) provincia. Il competente dirigente della provincia, o suo delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria. Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. Le province provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni, a valere sui trasferimenti di cui al punto 7) del presente accordo. Le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti assicura la predisposizione dell'elenco generale dei quesiti d'esame, al fine di garantire l'uniformita' di trattamento sul territorio nazionale, per tutti gli esami contemplati nel presente accordo. Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti. 5) Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneita' all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneita' degli insegnanti ed istruttori di autoscuole. Le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Nelle commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento trasporti terresti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, designato dal direttore del Dipartimento trasporti terrestri della provincia di riferimento, nonche' di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione. Per la disciplina del funzionamento delle rispettive commissioni d'esame vale quanto prescritto al punto 4) del presente accordo. Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti. 6) Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dall'art. 239 del codice della strada relativo alle autorizzazioni alle officine di revisioni automobilistiche: disciplina del periodo transitorio. Il procedimento per le autorizzazioni, di cui all'art. 239 del regolamento d'esecuzione del codice della strada, avviato e non concluso prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dello stesso art. 239, e' regolato dalla normativa vigente al momento della presentazione delle istanze (art. 11 delle preleggi). L'ulteriore requisito professionale richiesto al titolare dell'impresa o ai responsabili tecnici, introdotto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 360/2001 all'art. 240, comma 1, lettera h), concernente il superamento di un apposito corso di formazione, si applica dopo l'espletamento degli appositi corsi. L'obbligo di superamento del corso di formazione, di cui trattasi, si applica a tutti i titolari o responsabili tecnici. A tal fine sia i nuovi soggetti, sia quelli gia' autorizzati, dovranno dimostrare il superamento del corso di formazione nella prima o nella seconda sessione utile, pena la disattivazione dei collegamenti telematici dell'impresa con il centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti. A tale riguardo le regioni, a norma della legge 21 settembre 1978, n. 845, o le province, ove delegate dalle regioni, promuovono l'organizzazione dei corsi, nel piu' breve tempo possibile, secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. I provvedimenti di concessione, rilasciati a norma del previgente art. 80 del codice della strada, prima della modifica introdotta dall'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasformati ope legis in autorizzazioni. Il controllo tecnico sull'idoneita' dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato art. 239 del Regolamento, e' svolto dagli uffici provinciali del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti, a norma dell'art. 104, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241. Corsi di formazione potrebbero essere effettuati anche in videoconferenza fatto salvo il riconoscimento della validita' del corso stesso a norma della legge 21 settembre 1979, n. 845, da parte di una delle regioni italiane o province delegate. 7) Risorse finanziarie ed entrate erariali. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, verranno individuale, con i criteri previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998, ulteriori risorse finanziarie da trasferire alle province in relazione a quelle attivita' che al momento della quantificazione delle risorse furono valutate non attinenti alle funzioni conferite. Verra' costituito un apposito gruppo di lavoro misto, coordinato dall'Ufficio del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo, per l'esame della legislazione statale che ha previsto entrate erariali connesse con le funzioni conferite alle province, al fine di formulare una proposta di razionalizzazione da sottoporre ai competenti organi governativi. Il presente accordo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2002 Il presidente: La Loggia |
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