Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2002
Approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati contenuti nei 16 questionari per l'elaborazione degli studi di settore approvati con provvedimento direttoriale del 14 dicembre 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi,

Dispone:

1. I soggetti abilitati al servizio Entratel e Uniconline per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, devono trasmettere i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore, approvati con provvedimento direttoriale del 14 dicembre 2001, all'Agenzia delle entrate per via telematica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.
La trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del medesimo servizio, Entratel o Uniconline, utilizzato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta.
La trasmissione telematica dei questionari puo' essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/98, escluse le banche e Poste italiane S.p.a.
Il termine per l'invio scade il 30 aprile 2002. I dati relativi ai questionari dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano possono essere trasmessi entro il 31 maggio 2002.
Motivazioni.
Il presente atto, previsto dall'art. 3 del provvedimento direttoriale 14 dicembre 2001, stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei questionari per gli studi di settore approvati con il predetto provvedimento del 14 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2002. Si tratta di 16 questionari relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio. La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2002. Per i questionari dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano tale trasmissione puo' essere effettuata entro il 31 maggio 2002.
Le specifiche riguardano i soggetti abilitati diversi dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a., perche' non e' consentita la presentazione dei predetti questionari agli sportelli bancari o postali, mentre quelli spediti per posta sono acquisiti direttamente dal centro operativo di Pescara.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Disciplina degli studi di settore:
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2, e 16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13), in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle Finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3), che individua i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
Decreti 18 febbraio 1999 e 12 luglio 2000: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
Provvedimento direttoriale 14 dicembre 2001: approvazione di n. 16 questionari per gli studi di settore;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100 (art. 2): possibilita' di trasmettere in via telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore pr il tramite dei soggetti abilitati.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002
Il direttore: FERRARA
 
Allegati

----> Vedere allegato da pag. 5 a pag. 103 <----

----> Vedere allegato da pag. 104 a pag. 202 <----

----> Vedere allegato da pag. 203 a pag. 276 <----
 
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