Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale formulata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI
Art. 1.
Campo di applicazione
Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:
autofiloferrotranvie;
navigazione interna lagunare;
navigazione interna lacuale;
funivie portuali;
funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
la presente regolamentazione provvisoria si applica altresi' ai soggetti di cui all'art. 2-bis della legge ed ai servizi della mobilita', ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, cosi' come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.
Art. 2.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione.
In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse. B) Divieto di azioni unilaterali.
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio. C) Prima fase della procedura.
1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.
2. Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli otto giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.
3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere c), d), h), i) ed m) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. D) Seconda fase della procedura.
A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:
a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta. E) Il soggetto sindacale e' tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.
Art. 3.
Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

Titolo II
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Art. 4.
Franchigie

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico:
dal 17 dicembre al 7 gennaio;
i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, al 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
i tre giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.
Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2, lettera b).

Art. 5.
Concomitanza di scioperi o manifestazioni

Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonche' con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza.

Art. 6.
Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.
Art. 7.
Preavviso e comunicazione all'utenza

Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.

Art. 8.
Revoca

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 delle legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate almeno sei giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il quinto giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di cinque giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.

Art. 9.
Proclamazione dello sciopero

A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, puo' procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.
B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attivita' sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non puo' essere superiore a quarantacinque giorni.
I periodi di franchigia di cui all'art. 4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

Art. 10.
Rarefazione

A) In via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.
B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.
C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalita' di svolgimento, nonche' a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

Art. 11.
Durata e modalita' dello sciopero

A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potra' superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessita' in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonche' della necessita' di rispettare la disciplina di cui alle lettere B), C), D), che seguono. Modalita', durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.
B) Dovra' essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sara' definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare piu' di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive.
C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.
D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilita'. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

Art. 12.
Scioperi a scacchiera

Per tutte le vertenze che interessano una o piu' unita produttive non sono consentiti gli scioperi articolati per unita' produttive o singole categorie o profili professionali.

Art. 13.
Sicurezza degli impianti

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 14.
Assemblee

Con riferimento all'art. 20 della legge n. 300/1970 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio senza garanzia delle prestazioni indispensabili, fermo restando il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori presenti alle assemblee in orario non di servizio, entro le dieci ore di cui all'art. 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.
Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto

Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo biennale e quadriennale del contratto collettivo nazionale di lavoro indetta non piu' di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalita' dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. l l alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalita' degli utenti nonche' di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).
La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 11 non potra' essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

Art. 16.
Regolamento di servizio

Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le seguenti modalita' operative:
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

Art. 17.
Rapporti con i terzi

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.
 
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