Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 1 marzo 2002 |
Autorizzazione alla societa' "Ala Service Assicurazioni S.p.a.", in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2054). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo 18. Assistenza, rilasciata alla "Ala Service Assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano, via Comune Antico, 43; Visto il provvedimento ISVAP del 21 luglio 1997 con il quale la predetta societa' e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria, tutti limitatamente ai rischi connessi al ramo Assistenza; Vista l'istanza in data 2 agosto 2001 con la quale l'"Ala Service Assicurazioni S.p.a.", ha chiesto di essere autorizzata: ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare) e 13. RC. generale (con esclusione del rischio energia nucleare); ad eliminare le limitazioni sussistenti nei rami gia' oggetto di precedente provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento ai rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei danni alle colture), 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria; ad estendere l'esercizio dell'attivita' riassicurativa in tutti i rami danni oggetto dell'istanza e, nel dettaglio, nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 7. Merci trasportate, 8. Incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare), 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei danni alle colture), 13. R.C. generale (con esclusione del rischio energia nucleare), 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 22 febbraio 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla societa' "Ala Service Assicurazioni S.p.a."; Dispone: La societa' "Ala Service Assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano, via Comune Antico n. 43, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare) e 13. RC. generale (con esclusione del rischio energia nucleare), di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. La medesima societa' e' altresi' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami, (gia' in precedenza autorizzati limitatamente al lavoro diretto e per i soli rischi connessi al ramo Assistenza), e precisamente: 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei danni alle colture), 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 2002 Il presidente: Manghetti |
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