Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 marzo 2002 |
Norme sull'afflusso dei veicoli sulle isole del Giglio e di Giannutri. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 2 febbraio 2002 n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 12 febbraio 2002, n. 50/AREA D/PA; Vista la nota n. 104/6380/09 in data 15 febbraio 2002 con la quale la regione Toscana si e' espressa favorevolmente; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 28 marzo 2002 al 31 agosto 2002, e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 22 luglio 2002 al 23 agosto 2002 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio. |
| Art. 2.
Divieto
Dal 28 marzo al 31 agosto 2002 e', vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa. |
| Art. 3.
Deroghe
Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio; b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio; c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio; d) veicoli con targa estera; e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola; f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno 7 giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio. |
| Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000. |
| Art. 5.
Vigilanza
Il prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma 1 marzo 2002 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 152 |
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