Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 marzo 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera del commissario straordinario del comune di Ischia in data 30 gennaio 2002, n. 21, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 7 febbraio 2002, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la deliberazione commissariale del comune di Casamicciola Terme in data 5 febbraio 2002, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 16 gennaio 2002, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano d'Ischia in data 18 gennaio 2002, n. 6, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare e che consente la circolazione per i cittadini residenti nel comune stesso di un solo automezzo per nucleo familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;
Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 8 gennaio 2002, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare e che consente la circolazione per i cittadini residenti nel comune stesso di un solo automezzo per nucleo familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;
Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, datata 8 gennaio 2002, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sulle isole di Ischia e di Procida a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la nota della prefettura di Napoli in data 19 febbraio 2002, n. 10016-Gab. con la quale si conferma il parere favorevole espresso nello scorso anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;
Vista la nota n. 5934 del 26 settembre 2001 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3a - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa";
Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. 1a - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2002 al 30 settembre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.
 
Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.
 
Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli A.N.A.S.;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sui quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta';
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per quindici giorni in un albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.
 
Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00 a Euro 1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
 
Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola di Ischia e alle Forze dell'ordine operanti sul territorio.
 
Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 153
 
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