Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 marzo 2002 |
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Capri. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nello piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 30 ottobre 2001, n. 348, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 6 dicembre 2001, n. 238, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri; Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 17 ottobre 2001, n. 050, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri; Vista la nota della prefettura di Napoli n. 10016Gab del 20 gennaio 2002 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione; Vista la nota n. 5934 del 26 settembre 2001 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza; Considerato che il tribunale amministrativo regionale Campania - con ordinanza - registro generale n. 3795/99 e 37967/99 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto "in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile"; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 28 marzo 2002 al 31 ottobre 2002 e dal 20 dicembre 2002 al 7 gennaio 2003 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri. |
| Art. 2.
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso; b) autoambulanza per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreche' non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) autoveicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri; e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri; f) autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria. |
| Art. 3.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000. |
| Art. 4.
Autorizzazioni in deroga
Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri. |
| Art. 5.
Vigilanza
Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato. Roma, 1 marzo 2002 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 154 |
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