Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 4 marzo 2002
Individuazione delle voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, le voci di spesa, con riguardo alle specifiche esigenze del Ministero delle comunicazioni, relative ai beni e servizi, con i relativi limiti di importo, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento, in attuazione del decreto del Presidente della repubblica 20 agosto 2001, n. 384, individua le singole voci di spesa per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, di seguito per brevita' unitariamente intesi sotto il termine interventi.
L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
Art. 2.

Beni e servizi in economia

Nel rispetto dei limiti, degli obblighi e delle procedure stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo di fino a 130.000 euro;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro;
c) fornitura di materiale didattico e stampa di libri, guide e dispense per lo svolgimento di attivita' di istruzione professionale, fino ad un importo di 26.000 euro;
d) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 52.000 euro;
e) spese per il versamento di quote associative di iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori postale, delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione, fino ad un importo di 26.000 euro;
f) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
g) acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, manuali di servizio, riviste interessanti i servizi ed abbonamenti a periodici, su supporto cartaceo, informatico o fotografico, abbonamenti ad agenzie di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
h) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;
i) lavori di dattilografia, rilegatura, traduzione di testi ed interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, per un importo fino a 50.000 euro;
j) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000 euro;
k) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 130.000 euro;
l) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 50.000 euro;
m) spese di rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro;
n) spese di cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;
o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, accessori di vario genere, stampanti, programmi applicativi e servizi informatici e telematici, per un importo fino a 130.000 euro;
p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie e relativi servizi di manutenzione e riparazione per un importo fino a 130.000 euro;
q) fornitura di gruppi elettrogeni e di gruppi statici di continuita' di piccola e media potenza, di complessi autonomi di alimentazione elettrica di emergenza, per un importo fino a 130.000 euro;
r) fornitura di apparecchiature per gli impianti di automazione, meccanizzazione e tecnologie dell'informazione, per un importo fino a 130.000 euro;
s) fornitura di attrezzature, apparecchiature e strumentazione di misura, controllo dei servizi radioelettrici, monitoraggio di servizi e di impianti di telecomunicazioni e relativi servizi di manutenzione e riparazione per un importo fino a 130.000 euro;
t) fornitura di materiali per il settore di cui al punto s), nonche' per gli impianti elettrici, di meccanizzazione, automazione e di tecnologie dell'informazione, per un importo fino a 25.000 euro;
u) fornitura di stazioni mobili da destinare al controllo delle emissioni radioelettriche per un importo fino a 130.000 euro;
v) fornitura di materiali occorrenti per la realizzazione e la sicurezza degli impianti e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi, per un importo fino a 130.000 euro;
w) fornitura, manutenzione e riparazione di apparecchiature accessorie audio e video, per un importo fino a 9.000 euro;
y) servizi di vigilanza e sorveglianza per gli uffici destinati al Centro nazionale di controllo emissioni radioelettriche di Roma, nonche' per quelli degli ispettorati territoriali di questo Ministero, per un importo fino a 130.000 euro;
z) servizio di manutenzione e riparazione degli impianti tecnologici per un importo fino a 104.000 euro;
aa) servizio di manutenzione e riparazione degli impianti di telecomunicazioni in genere, per un importo fino a 104.000 euro;
bb) servizio di manutenzione e riparazione di sistemi e di apparecchiature scientifiche, per un importo fino a 104.000 euro;
cc) forniture e servizi connessi agli incrementi di esercizio del museo postale delle telecomunicazioni, per un importo fino a 52.000 euro;
dd) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 104.000 euro;
ee) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;
ff) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
gg) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 104.000 euro;
hh) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more delle ordinarie procedure di scelta contraente, per un importo fino a 130.000 euro;
ii) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonche' di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
jj) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;
kk) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;
ll) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro.
Gli importi indicati sono da intendersi con esclusione di I.V.A.
 
Art. 3.

Responsabile del Servizio

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio interessato, individuato presso ciascun centro di responsabilita', che puo' delegarla al responsabile del procedimento sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 4.

Relazioni informative

Ciascun centro di responsabilita' informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.
 
Art. 5.

Modalita' delle procedure di acquisto

La richiesta alle ditte dei preventivi e delle offerte, effettuata mediante lettera, telegramma o telefax deve contenere:
l'oggetto della prestazione;
le eventuali garanzie;
le caratteristiche tecniche;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
i prezzi;
le modalita' di pagamento;
le modalita' di scelta del contraente;
i termini dell'adempimento, ove necessari;
l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
l'eventuale previsione di una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie;
ogni altra indicazione ritenuta necessaria per definire con precisione l'intervento.
 
Art. 6.

Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e servizi puo' essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera di ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.
Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.
Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
gli estremi contabili (capitolo);
la forma di pagamento;
le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
Le fatture dei beni e servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile del servizio.
I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta di presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
Gli uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti.
Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.
Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento coi fondi assegnati ai sensi della legge n. 908/1960 ad essi accreditati mediante apertura di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 7.

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa a cui e' stata affidata la fornitura dei beni e l'esecuzione dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione.
Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura o del servizio, a spese del soggetto o della ditta, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione puo', altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
E' fatta salva la facolta' di prevedere il ricorso a procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie in base agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
 
Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento e' inviato all'ufficio centrale di bilancio ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2002
Il segretario generale: Stelo
 
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