Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 5 marzo 2002 |
Modifiche al regolamento del concorso pronostici denominato "Totogol". |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
Il regolamento del concorso pronostici "Totogol", approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1993, e' modificato dal testo riportato in allegato al presente provvedimento. Motivazioni. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilita' previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto. Gli articoli 3 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme per l'esecuzione del predetto decreto legislativo n. 496 del 1948, dispongono che ogni gioco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento approvato con decreto del Ministero delle finanze. Il decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 1993, ha istituito un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato "Totogol", il cui regolamento e' stato, da ultimo, modificato con decreto ministeriale 30 luglio 1998. Con il presente provvedimento, emesso su proposta del C.O.N.I. sulla base dell'esperienza maturata nella gestione del gioco, si apportano alcune modificazioni ed integrazioni alla disciplina tecnica del concorso, senza peraltro, incidere sulle sue caratteristiche e regole generali. Le modifiche apportate sono dirette a: a) razionalizzare la gestione e la partecipazione degli appassionati; b) formulare in modo piu' puntuale alcune disposizioni normative; c) incrementare il volume delle giocate relative al "Totogol" anche attraverso la partecipazione telefonica al concorso. Le innovazioni consistono, in sostanza, nell'introduzione di una nuova tipologia di giocate a combinazioni sistemistiche e di una nuova modalita' di convalida delle giocate a caratura. Riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Concorsi pronostici riservati al C.O.N.I. e normativa generale sui giochi: decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni; legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 16); legge 18 ottobre 2001, n. 383 (art. 12); decreto ministeriale 10 marzo 1993; decreto ministeriale 30 luglio 1998. Roma, 5 marzo 2002 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO "TOTOGOL"
(Approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e, da ultimo modificato con il presente provvedimento) Art. 1. Oggetto del concorso
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico "Totogol", connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonche' dal regolamento del concorso approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e, da ultimo, modificato con il presente provvedimento. 2. Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, otto partite di calcio (o di altra manifestazione sportiva di singoli o di squadre) comprese tra quelle inserite nella scheda, da un minimo di 26 ad un massimo di 32, in cui si sia verificato il piu' elevato punteggio finale (o parziale). Di tali partite o manifestazioni e' previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite. 3. Per ciascun incontro il punteggio e' dato dalla sommatoria dei goals o dei punti ottenuti dalla squadra o dal competitore prima/o indicata/o nell'accoppiamento con quelli ottenuti dalla squadra o dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento. 4. La combinazione vincente risulta formata dalla esatta previsione di otto numeri d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui si sia verificato il piu' elevato punteggio. 5. A parita' di punteggio, precedono nella graduatoria di scelta i numeri d'ordine che identificano gli incontri in cui la squadra o il competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato il maggior numero di goals e di punti. In caso di ulteriore parita' tra due o piu' incontri, precede nella graduatoria di scelta l'incontro recante il numero d'ordine piu' basso. 6. Gli otto numeri che compongono la combinazione vincente vengono pubblicizzati dall'Ente gestore in ordine di numerazione crescente.
Art. 2. Accettazione delle giocate
1. La partecipazione al concorso e' aperta a tutti ed implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Essa si effettua presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore: puo' essere effettuata, altresi', a scelta dei partecipanti presso "ricevitori autorizzati" dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori fanno pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'Ente gestore direttamente o tramite persone od enti designati dall'Ente gestore stesso, anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate sono contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'Ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali. 2. La data di chiusura dei concorsi viene fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante corrisponde, al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di euro 0,0325. Identica somma e' dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'Ente gestore. Nel caso di partecipazione al gioco attraverso carte prepagate, distribuite attraverso la rete dei ricevitori, e' riconosciuto a questi un aggio nella misura pari a quello riconosciuto per l'accettazione diretta.
Art. 3. Tipologia delle schede di gioco
1. La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice) convalidabili mediante macchine elettroniche. 2. Il pronostico consiste nella marcatura degli otto incontri, tra quelli indicati nella scheda, nei quali sara' segnato il maggiore numero di goals o sara' totalizzato il maggior numero di punti. 3. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonche' la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso e' connesso. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti e' indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'Ente gestore, per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indichera' sulla scheda il numero e la data del concorso. 4. L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso potra' essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o dei competitori; nel qual caso queste/i saranno indicate/i nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'Ente gestore di pubblicizzare i nomi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'Ente gestore impartira' disposizioni affinche' i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti. 5. Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nomi delle squadre o dei competitori. Ogni accoppiamento di due squadre o competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia e' formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32, e a fianco di ciascuno risultano stampate due caselle con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento da pronosticare, in cui il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. 6. Possono altresi' essere utilizzate schede nelle quali gli eventi da pronosticare sono indicati in unica sequenza da 1 a 30/32 e le caselle, contrassegnate con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento, sono suddivise sei volte da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per un totale di sei possibili giocate. Nella seconda sezione del tagliando figlia la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stampera' i numeri d'ordine progressivi che identificano gli eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione. 7. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrivera' gli stessi numeri d'ordine stampati sul tagliando figlia. 8. Sulla medesima scheda e' ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando otto delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. 9. Marcando 9 incontri lo sviluppo matematico e' di 9 giocate; 10 incontri lo sviluppo matematico e' di 45 giocate; 11 incontri lo sviluppo matematico e' di 165 giocate; 12 incontri lo sviluppo matematico e' di 495 giocate; 13 incontri lo sviluppo matematico e' di 1287 giocate; 14 incontri lo sviluppo matematico e' di 3003 giocate. 10. E' consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni sistemistiche mediante l'indicazione di pronostici "basi" e di pronostici "varianti" utilizzando le schede distribuite dall'Ente gestore. Il primo riquadro di tali schede e' destinato alla marcatura dei pronostici "basi"; il secondo a quella dei pronostici "varianti". Per la scelta della combinazione dei numeri indicati nel riquadro "basi" con quelli indicati nel riquadro "varianti", il giocatore dovra' contrassegnare uno dei simboli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 (piu' l'eventuale T che vale per "tutti") prestampati in basso, a destra dei sei riquadri della scheda. Ogni marcatura di tali simboli corrisponde alla scelta delle combinazioni dei numeri indicati in "basi" presi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alla volta, rispettivamente con 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dei numeri indicati come "varianti". Le giocate vengono effettuate marcando almeno nove pronostici differenti fra loro, di cui almeno uno in ciascun riquadro. La sequenza dei numeri derivanti dalla lettura delle marcature sara' stampata in chiaro dalla macchina validatrice sulla seconda parte del tagliando figlia o su apposita ricevuta di gioco. 11. Le giocate ammesse sulla medesima scheda sono comprese tra un minimo di due e un massimo di 8192 poste, salvo diversa determinazione dell'Ente gestore. 12. La partecipazione al concorso puo' altresi' effettuarsi presso ricevitorie all'uopo autorizzate, con apposite schede denominate "a caratura" composte da fascicoletti comprendenti ciascuno cinque o dieci cedole, il cui costo unitario e' pari ad un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalita' di cui all'art. 5. E' anche prevista l'effettuazione di giocate a caratura da parte di qualsiasi ricevitoria mediante l'utilizzo di normali schede di gioco. In tal caso la singola giocata potra' essere suddivisa in quote da un minimo di due ad un massimo di venti parti del suo valore complessivo.
Art. 4. Calcolo delle vincite
1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni numero d'ordine esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda e a una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza categoria le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e per tutti gli eventi meno due risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione. 2. L'importo complessivo destinato ai premi viene diviso nel modo seguente: 40 per cento alla prima categoria, 30 per cento alla seconda categoria, 30 per cento alla terza categoria. 3. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi. 4. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non potra' essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola. 5. In mancanza di giocate vincenti con 8 punti il montepremi andra' a cumularsi con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andra' a incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e cosi' fino al concorso nel quale ai saranno realizzate vincite con il massimo punteggio. Nel caso in cui tale eventualita' si verifichi in occasione dell'ultimo concorso della stagione il montepremi non assegnato sara' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. 6. In mancanza di giocate vincenti con 7 punti, il montepremi spettante a questa categoria verra' cumulato a quello della categoria inferiore e ripartito fra tutte le giocate nelle quali siano stati realizzati 6 punti. 7. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti, il montepremi spettante a questa categoria verra' ripartito tra le giocate nelle quali sara' realizzato il punteggio piu' elevato. 8. In mancanza di giocate vincenti con 7 e 6 punti, i montepremi della seconda e terza categoria saranno suddivisi in unica categoria fra tutte le giocate nelle quali e' stato realizzato il punteggio piu' elevato. 9. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale punteggio, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di gioco, sempreche' le reti o punti fatte/i o subite/i da ciascuna squadra siano state/i concesse/i dall'arbitro sul campo. 10. Per le altre competizioni deve essere assunto quale punteggio finale o parziale, definitivo e incontestabile quello pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse. 11. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi. 12. Nei suddetti casi all'incontro o agli incontri non validi vengono attribuiti convenzionalmente, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le modalita' di cui all'art. 1, punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido sara' preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e cosi' via. 13. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi sara' cumulato con quello del concorso successivo. 14. Sono presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima dell'inizio del periodo di convalida ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso il termine per il deposito delle matrici verra' fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.
Art. 5. Operazioni di convalida delle schede
1. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore preme l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. I dati vengono contestualmente registrati in apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati). A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura la capsula elettronica e le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate, all'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati. 2. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformita' tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facolta' di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto ottenendo il rimborso del costo della giocata.
Art. 6. Custodia dei tagliandi matrice
1. Il tagliando matrice e' separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed e' immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'Ente gestore negli archivi di cui all'art. 9. Negli stessi archivi e' conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonche' per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.
Art. 7. Accettazione telematica delle giocate
1. E' consentita la partecipazione al concorso mediante terminali in collegamento telematico rispondenti a specifiche dell'Ente. I suddetti terminali stampano i dati di gioco in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, ovvero su apposita ricevuta di gioco, stampata dalla macchina o da stampante ad essa collegata, che assolve a tutti gli effetti le funzioni del tagliando figlia. In tale ultimo caso l'effettuazione della giocata puo' avvenire anche senza l'utilizzo delle schede di concorso. I dati di convalida sono inoltre registrati nella memoria interna dei terminali e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsule-dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco sono trasferiti per via telematica al/ai centro/i di raccolta realizzati anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, e quindi, previ gli opportuni controlli, sono trasmessi telematicamente al centro di validazione del C.O.N.I. Tutti i dati pervenuti telematicamente a tale centro vengono registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, illeggibili e non modificabili, che sono consegnati alla commissione telematica, operante presso la sede del gestore per i concorsi pronostici, prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocata registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.
Art. 8. Accettazione telefonica delle giocate
1. La partecipazione al gioco puo' inoltre effettuarsi attraverso un sistema di raccolta a distanza dei pronostici, reso disponibile dall'Ente gestore anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici collegati al/ai centro/i di raccolta pertinente/i attraverso rete/i telefonica/he e di carte prepagate. Nel caso di giocate che prevedono l'utilizzo di apparecchi telefonici, al partecipante al gioco puo' essere richiesto dal/i gestore/i del servizio un corrispettivo per il servizio erogato, nell'ambito di un tetto massimo di: 1) euro 0,2624 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi basati su risponditori automatici che non prevedono normalmente l'intervento dell'operatore; 2) euro 0,5165 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi totalmente assistiti da operatore. 2. Nel caso di giocate acquisite mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, il giocatore si deve avvalere di apposita carta prepagata contenente i seguenti codici: a) un numero identificativo della carta, in chiaro; b) un codice PIN della carta, coperto; c) un codice segreto della carta, coperto. Il costo della carta, valida due anni e non rimborsabile (ad eccezione di quanto previsto all'art. 15, comma 5), che consente il gioco di un determinato numero di combinazioni, viene stabilito dall'Ente gestore e riportato in chiaro sulla carta. Per tale sistema il/i centro/i di raccolta svolge/ono la funzione di ricevitoria/e virtuale/i, fornendo le informazioni necessarie all'effettuazione delle giocate e memorizzando le stesse su supporto a dischi ottici scrivibili una sola volta, illeggibili e non modificabili. Il giocatore puo' effettuare ogni giocata, dopo aver chiamato il centro di raccolta prescelto per lo sviluppo del suo gioco, secondo modalita' operative, impartite vocalmente dal centro. L'Ente gestore, attraverso il proprio centro di validazione e' telematicamente connesso con il/i centro/i di raccolta, per acquisire con modalita' on-line e registrare su dischi ottici, delle medesime caratteristiche, copia conforme dei pronostici giocati attraverso il/i centro/i di raccolta nonche' i relativi numero identificativo e codice PIN della carta; l'acquisizione e la memorizzazione della giocata, viene resa nota al giocatore attraverso la comunicazione di un numero di certificazione attribuito alla giocata stessa dal centro di validazione del C.O.N.I. Tali dischi ottici vengono consegnati alla commissione telematica di cui all'art. 7 prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso, e costituiscono a tutti gli effetti le matrici elettroniche delle giocate effettuate con tale modalita'. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura delle matrici elettroniche, viene/vengono acquisita/e, previa verbalizzazione, la/e corrispondente/i copia/e conforme/i dei dischi ottici presso il/i centro/i raccolta. Il giocatore e' tenuto a conservare scrupolosamente la carta prepagata, avendo cura di non grattare la zona protetta indicata dalla dicitura "non grattare qui".
Art. 9. Deposito e custodia delle matrici
1. Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore e' istituito un apposito archivio formato da uno o piu' armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di idoneo congegno di controllo. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee e/o registrazioni elettroniche equivalenti nel medesimo archivio sono controllate e sorvegliate da apposite commissioni di zona, mentre le analoghe operazioni per le matrici elettroniche sotto forma di dischi ottici sono svolte dalla commissione telematica di cui all'art. 7. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione finanziaria che le presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione finanziaria, che esercita anche le funzioni di segretario. 2. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il numero delle giocate annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.
Art. 10. Individuazione e verifica delle giocate vincenti
1. Appresi i risultati degli avvenimenti formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrita' dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti. 2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la combinazione vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti combinazioni vincenti. In caso di raccolta a distanza mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, la commissione telematica esegue analoga procedura, individuando, unitamente alle matrici elettroniche corrispondenti ai pronostici dichiarati vincenti, anche i numeri identificativi ed i corrispondenti codici PIN delle carte. 3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono riportate in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti.
Art. 11. Bollettino ufficiale dei vincenti
1. Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'Ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso stesso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata. 2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata sono elencati in apposito bollettino ufficiale edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria in cui sono state effettuate le giocate. 3. Il giocatore che non abbia la possibilita' di consultare il bollettino ufficiale oppure il bollettino ufficiale di ricevitoria, e' tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami. 4. Per le giocate effettuate a mezzo telefono, il bollettino ufficiale di cui ai commi 1 e 2 pubblica i risultati del concorso, nonche', per ogni matrice elettronica dichiarata vincente, il numero identificativo ed il corrispondente codice PIN della carta.
Art. 12. Reclami e azioni giudiziarie
1. Il pronosticatore che si ritenga vincitore in base ad una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, puo' chiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto. 2. A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di euro 77,00 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel bollettino ufficiale o nel bollettino ufficiale di ricevitoria. 3. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 9 procede, sulla scorta delle matrici e/o dei supporti elettronici equivalenti custoditi nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti da pubblicare nel bollettino ufficiale. Provvede, altresi', alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonche' dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 10. 4. E' fatta salva l'esperibilita' dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti.
Art. 13.
Commissione centrale per l'esame dei reclami e per la determinazione delle quote definitive da pagare ai vincitori
1. E' istituita in Roma, presso la direzione generale dell'Ente gestore, una commissione centrale composta da un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, che la presiede, da un rappresentante del C.O.N.I. e da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, che esercita anche funzioni di segretario. 2. Le commissioni di zona possono trasmettere alla commissione centrale i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione. Le decisioni devono essere prese entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei dati definitivi del concorso e devono essere pubblicate nel primo bollettino ufficiale immediatamente susseguente. Ogni diritto e' esercitato in giudizio innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 12. 3. La commissione centrale, sulla base degli accertamenti delle commissioni di zona, determina le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel bollettino ufficiale. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cessera' per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.
Art. 14.
Determinazione delle quote e pagamento delle vincite nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale
1. Nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi viene effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i giocatori che hanno prodotto il reclamo, il premio dei quali viene pero' accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati al comma 2 dell'art. 13, dopodiche', se nessun giudizio e' stato promosso si procede, con i criteri fissati nell'art. 4, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.
Art. 15. Modalita' di pagamento delle vincite
1. I premi di quota unitaria non superiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia; con le modalita' stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore e' tenuto a comunicare all'Ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. 2. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalita' di pagamento dei premi sara' pubblicata nel bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente. 3. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrla, il pagamento del premio puo' essere disposto decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al comma 2, sempre che esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'Ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 13. 4. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, oppure dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato "elenco vincenti per ricevitorie" archiviato dalla commissione. 5. Per le giocate effettuate mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, i premi con quota unitaria non superiore a 125.000 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata, od il cui cumulo per singola giocata non superi tale importo, sono pagati a favore e spese dell'esibitore della carta prepagata, con le modalita' stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. Per i premi con quota unitaria superiore a 125.000 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata, od il cui cumulo per singola giocata superi tale importo, il vincitore e' tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro della carta, (completa delle due parti) escluso qualsiasi equipollente, nonche' previa verifica dell'integrita' della zona della carta prepagata contrassegnata con la dicitura "non grattare qui" e della corrispondenza del numero segreto contenuto nella predetta zona con il numero segreto abbinato al numero identificativo della carta, registrati negli archivi magnetici del sistema. All'atto del pagamento della vincita, verra' altresi' corrisposto al giocatore il residuo credito relativo alla carta ritirata.
Art. 16. Matrice mancante o non integra o non decifrabile
1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 9. 2. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice cartacea non venga rinvenuta nell'archivio, ovvero, pur rinvenuta nell'archivio, si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda, la commissione di zona procede allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 9. 3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico contenente le matrici cartacee o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, ogni responsabilita' tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attivita'. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte a distanza, sia mediante validatrici in collegamento telematico, sia mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, qualora non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente. 5. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico o del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attivita' rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 12. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare. 6. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 10, dovesse verificarsi per causa di forza maggiore o per caso fortuito, la distruzione, totale o parziale delle matrici, dei relativi supporti elettronici e degli eventuali tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrita' dell'archivio o della sua serratura. 7. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 10, saranno considerate valide solamente le vincite gia' accertate e verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui all'art. 12.
Art. 17. Responsabilia' del gestore e foro competente
1. La responsabilita' dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, nonche' dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attivita', ove non sia esclusa dalle presenti norme e' comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata. 2. In ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso il foro competente per territorio e' esclusivamente quello di Roma, sede dell'Ente gestore. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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